Che cos’è il conto energia e, soprattutto, come funziona il nuovo conto energia?
Il Conto Energia, è bene ricordarlo, sia pure sinteticamente, è una forma di incentivo con il quale lo Stato, a partire dal 2005, ha deciso di premiare, con un corrispettivo in denaro, l'energia prodotta da impianti solari fotovoltaici senza limiti di potenza.
Del settembre del 2005 è entrato in vigore il primo Conto Energia (DM 28 luglio 2005 e DM 6 febbraio 2006), che è stato sostituito a causa dei numerosi problemi cui i meccanismi ad esso sottesi avevano creato: in particolare, la corsa all’ammissione alle tariffe incentivanti, la vendita di autorizzazioni per impianti sulla carta e i numerosi tentativi di rilocalizzare impianti autorizzati avevano ingessato il sistema, conferendo ai titolari di progetti ammessi delle rendite del tutto ingiustificate.
Nel 2007 è entrato in vigore il secondo conto energia (DM 19 febbraio 2007), con il quale:
- sono stati aboliti la fase istruttoria preliminare all’ammissione alle tariffe incentivanti, il limite annuo di potenza incentivabile, il limite di 1000 Kw quale potenza massima incentivabile per singolo impianto, i limiti all’utilizzo della tecnologia fotovoltaica a film sottile;
- è stata rimodulata l’articolazione delle tariffe, con lo scopo principale di favorire applicazioni di piccola taglia integrate dal punto di vista architettonico in strutture o edifici
Fra le disposizioni generali del terzo conto energia, l’art. 1 stabilisce che, per gli impianti attivati entro il 31 dicembre del 2010, continua ad applicarsi il DM 19 febbraio 2007, come modificato dallo stesso nuovo conto energia (artt. 19 e 20): in sostanza, il nuovo conto energia
- fornisce, in relazione al DM 19 febbraio 2007, alcune interpretazioni di aspetti di dettaglio,e
- sostituisce alcuni commi dell’art. 7 (quello relativo al premio per gli impianti fotovoltaici abbinati ad un uso efficiente dell’energia), specificando che
Per gli impianti solari fotovoltaici, “semplici”, integrati con caratteristiche innovative o a concentrazione che siano, che entrano in esercizio in seguito al 1 gennaio 2011, invece, si applicano le norme di cui al nuovo conto energia.
Fra le definizioni, di cui all’articolo 2, occorre sottolineare che non è più presente, nel nuovo conto energia, la distinzione fra impianto fotovoltaico non integrato, parzialmente integrato e con integrazione architettonica parziale, fulcro della precedente disciplina.
Come vedremo nel prosieguo, la tabella A del nuovo conto energia (decreto 6 agosto 2010) (relativa agli impianti solari fotovoltaici) distingue fra impianti realizzati sugli edifici dagli altri impianti fotovoltaici, mentre le tabelle B e C (relative, rispettivamente, agli impianti fotovoltaici integrati con caratteristiche innovative e a quelli a concentrazione) fanno riferimento esclusivamente agli intervalli di potenza, senza distinguere fra le diverse tipologie di integrazione architettonica.
In relazione alla definizione di energia elettrica prodotta da un impianto fotovoltaico, il nuovo conto energia effettua una distinzione fra impianti connessi a reti elettriche in bassa tensione (la definizione corrisponde con quella del conto energia 2007) e quelli connessi a reti elettriche in media o alta tensione (definizione non presente nel precedente conto energia, in base alla quale è “l’energia elettrica misurata all’uscita del gruppo di conversione della corrente continua in corrente alternata in bassa tensione, prima che essa sia resa disponibile alle eventuali utenze elettriche del soggetto responsabile, e prima che sia effettuata la trasformazione in media o alta tensione per l’immissione nella rete elettirca”).
La novità più rilevante, tuttavia, in campo definitorio, è stata introdotta dall’art. 2, comma 1, lett. q), che definisce il sistema con profilo di scambio prevedibile, elencando le caratteristiche che il sistema deve avere (un unico soggetto responsabile; più punti di prelievo; dei sistemi di accumulo di energia; una potenza nominale complessiva compresa fra i 200 kW e i 10 MW,; un profilo complessivo di scambio con la rete elettrica che rispetta un programma orario): per accedere alla tariffe incentivanti di cui all’art. 8 (previste per gli impianti solari fotovoltaici tout court), aumentate del 20% in relazione all'energia prodotta in ciascun giorno in cui sono verificate le predette condizioni il soggetto responsabile deve dimostrare di poter accumulare temporaneamente l’energia fotovoltaica prodotta per poter prevedere per il giorno successivo, quantomeno per 300 giorni all’anno, con una percentuale di errore del 10 per cento, la quantità immessa in rete su base oraria tra le 8 e le 20 e comunicarla al GSE.
Quattro sono gli “scaglioni” di obiettivi da raggiungere:
- 8000 MW rappresentano l’obiettivo nazionale di potenza nominale fotovoltaica da installare entro il 2020;
- 3000 MW rappresentano, invece, la disponibilità di potenza elettrica cumulativa degli impianti solari fotovoltaici (tout court) che possono ottenere le tariffe incentivanti;
- 300 MW rappresentano, invece, la disponibilità di potenza elettrica cumulativa degli impianti solari fotovoltaici integrati con tecnologie innovative che possono ottenere le tariffe incentivanti;
- 200 MW rappresentano, invece, la disponibilità di potenza elettrica cumulativa degli impianti fotovoltaici a concentrazione che possono ottenere le tariffe incentivanti.
Per accedere alle tariffe incentivanti, quello delineato di seguito è l’iter classico:
- dopo l’entrata in esercizio dell’impianto fotovoltaico, il soggetto responsabile ha 90 giorni di tempo per chiedere la concessione della tariffa incentivante relativa all’impianto fotovoltaico realizzato, pena l’inammissibilità alle tariffe incentivanti per tutto il periodo intercorrente fra la data di entrata in esercizio e quella della comunicazione al soggetto attuatore;
- dopo le opportune verifiche di rito, il soggetto attuatore, nei successivi 120 giorni, determina ed assicura la tariffa incentivante;
- lo spostamento spostamento di un impianto fotovoltaico in un sito diverso da quello di prima installazione comporta la decadenza dal diritto alla tariffa incentivante;
- la cessione dell'impianto fotovoltaico, ovvero dell'edificio o unità immobiliare su cui è ubicato l'impianto fotovoltaico congiuntamente all'impianto stesso, deve essere comunicata al soggetto attuatore entro 30 giorni dalla data di registrazione dell'atto di cessione.
Infine, le tariffe incentivanti del conto energia 2011 sono cumulabili solo con i benefici e contributi pubblici tassativamente indicati nel decreto 6 agosto 2010:
- in genere, si tratta di contributi in conto capitale in misura non superiore al 30% del costo di investimento per una serie di tipologie di impianti fotovoltaici (quelli realizzati su edifici aventi potenza nominale non superiore a 3kW; quelli realizzati su edifici di proprietà di organizzazioni riconosciute non lucrative di utilità sociale che provvedono alla prestazione di servizi sociali affidati da enti locali, ed il cui il soggetto responsabile sia l'ente pubblico o l'organizzazione non lucrativa di utilità sociale, o su aree oggetto di interventi di bonifica, ubicate all'interno di siti contaminati; ancora, gli impianti fotovoltaici integrati con caratteristiche innovative e quelli a concentrazione;
- è prevista anche la cumulabilità con contributi in conto capitale fino al 60% del costo di investimento per impianti fotovoltaici che siano realizzati su scuole pubbliche o paritarie di qualunque ordine e grado il cui il soggetto responsabile sia la scuola ovvero il soggetto proprietario dell'edificio scolastico, nonché su strutture sanitarie pubbliche, ovvero su edifici che siano sedi amministrative di proprietà di Enti locali o di Regioni e Province autonome;
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