Com'è cambiata la comunicazione sul web negli ultimi cinque anni: quelli che oggi compie il blog di Natura Giuridica

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La recente affermazione del Movimento 5 Stelle ha definitivamente messo in evidenza come la comunicazione sul web abbia acquisito un'importanza fondamentale nel panorama dei mezzi di comunicazione: ormai la TV, la radio e la carta stampata (gli "old media"...) riprendono e pubblicano ciò che avviene in rete in tempo reale.

Cinque anni fa, quando ho aperto questo blog, era esattamente il contrario: la rete si nutriva di quello che veniva raccontato e scritto attraverso i mezzi tradizionali, ed i blog, nati come diari personali, sembravano "pensatoi esposti al pubblico", ossia luoghi virtuali per dire la propria su qualsivoglia argomento, con la possibilità, più teorica che pratica, di intercettare un piccolo pubblico di utenti che condivideva lo stesso interesse, la medesima passione, per quel determinato argomento.

Ecco, si può dire che quando esattamente cinque anni fa ho aperto il mio blog sull'ambiente e il diritto ambientale (tanti auguri, Natura Giuridica!), un argomento "di nicchia" trattato su uno strumento di comunicazione "di nicchia", mi sentivo come quel pesce in primo piano nella foto: controcorrente, solo in mezzo a tanti, ad esplorare un mondo, quello della rete, vastissimo e pieno di infinite possibilità...

Oggi, a cinque anni di distanza, mi permetto di tracciare un primo bilancio della mia avventura di blogger.
Ho aperto il blog per parlare di tutela dell'ambiente e del mio lavoro - che per me è prima di tutto una passione - la consulenza giuridica ambientale in materia di diritto dell'ambiente e dell'energia (o per dirla con termini inglesi, "chè va tanto di moda": l'environmental risk management)
Piano piano le persone hanno cominciato a visitarlo, a condividere commenti e spunti di riflessione, che mi hanno aiutato a scegliere i temi di cui occuparmi, ad affinare lo stile, a rendere insomma accessibili dei contenuti che per tanto tempo sono stati appannaggio solo di persone con specifiche competenze  tecnico-giuridiche.

Il blog dunque mi ha dato dapprima modo di esprimere quello che penso in materia di diritto dell'ambiente, di energie rinnovabili e di politica ambientale, successivamente è diventato anche un modo per dare visibilità alle mie conoscenze, costituendo un biglietto da visita personale e professionale; il blog  mi ha connesso con una sempre più vasta platea di persone che utilizzano ciò che scrivo per informarsi, per aggiornarsi, operare a livello professionale in campo giuridico e richiedere la mia consulenza in materia, indipendentemente dal luogo fisico in cui risiedo: senza saperlo, sono diventato uno dei primi "wwworkers", lavoratori della rete. Anticipando di qualche anno un  fenomeno che oggi sta letteralmente esplodendo.

Dal 2008 ad oggi la rilevanza di concetti come green jobs, green economy, incentivi alle fonti energetiche rinnovabili, raccolta differenziata e inquinamento, per citarne solo qualcuno, è cresciuta in maniera esponenziale perché la globalizzazione e la crisi economica hanno rivoluzionato i nostri stili di vita mostrando l'ambiente per quello che è: non solo un bene che va tutelato per preservare la nostra specie, ma anche un grande bacino di opportunità per lasciarsi finalmente alle spalle un modello di società e di consumo che sa di vecchio e di stantio. Mi piace pensare di avere contribuito - nel mio piccolo - ad innescare questo enorme cambiamento.



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Il legislatore Linus e i project (James) Bond in materia energetico-ambientale

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La finanza sta entrando prepotentemente anche nel settore dell'energia: oltre a strumenti fiscali, infatti, i Governi degli Stati europei stanno studiando strumenti finanziari per aiutare - si dice - lo sviluppo del settore.
Ma i project bond in materia di energia, ultima trovata, oltre ad essere (resi) così sberluccicanti, sono tutta rose e fiori o nascondo insidie pericolose?

Di recente su “Il Quotidiano IPSOA” è stato pubblicato un articolo relativo a questa problematica (“Project (James) Bond: un infiltrato nelle politiche nazionali?”).

In estrema sintesi, si è messo in evidenza che, nonostante l’attuale crisi economica sia stata provocata anche da un disinvolto abuso di strumenti finanziari (spacciati come panacea buona per ogni stagione), sembra che la politica moderna non possa fare a meno di invocarne l’uso ogni qualvolta si tratti di giustificare il raggiungimento di un obiettivo. 
Anche il Governo dei tecnici, infatti, non è sfuggito a questa tentazione, e nel contesto delle misure adottate in rapida successione negli ultimi mesi per rilanciare la realizzazione di opere pubbliche in regime di partenariato pubblico-privato ha dato un rilievo particolare ai project bond, obbligazioni emettibili per finanziare le infrastrutture (ferroviarie, energetiche, idrauliche, telecomunicazioni, etc.) del nostro Paese (c.d. project financing),
“destinate a realizzare un passaggio da un sistema di finanziamento delle grandi opere prevalentemente bank-based ad un sistema market-based. Il recente decreto “crescita” ha apportato delle modifiche alla disciplina dei project bond per renderne più appetibile l’emissione e la sottoscrizione. I project bond sono emissioni obbligazionarie finalizzate alla realizzazione di opere infrastrutturali che consentono di coinvolgere capitali privati nel finanziamento di tali opere, soprattutto in una fase economica, come quella attuale, in cui le consuete fonti di finanziamento (in primis il credito bancario) non consentono una sufficiente disponibilità di risorse”.
In sostanza, i project bond non sono altro che titoli obbligazionari utili per realizzare un determinato progetto, con il rimborso che viene assicurato dai flussi di denaro che il progetto stesso riesce a garantire: il funzionamento si basa sul cosiddetto “tranching”, ovvero la suddivisione del prestito in tranches, con diversi gradi di rischio, il più rischioso dei quali è posto a carico della BEI.

Con il rating di ogni tranche che, in questo modo, diventa più alto, gli investitori sono più propensi a finanziare i progetti e i bond costano di meno….

Oltre ai (millantati? presunti? indubitabili?) vantaggi che i project bond possono portare – “riduzione dei tassi di interesse applicati nei project bond rispetto ai prestiti bancari, se è previsto uno schema di rating e garanzie elevate (con intervento ad esempio di assicurazioni per la garanzia dei bond); durata dei finanziamenti più elevata rispetto ai prestiti bancari tradizionali; impatto sul bilancio pubblico limitato, nel caso in cui si renda necessario un intervento pubblico”, secondo le parole del vice ministro alle infrastrutture Ciaccia – sono molti gli aspetti intrinsecamente negativi che i project bond contengono.

Nella relazione sulla proposta di regolamento, il relatore Göran Färm evidenziava, fra gli “aspetti che destano preoccupazione” la necessità di trovare il
“giusto equilibrio tra i poteri delegati accordati alla Commissione e alla BEI e gli obblighi di informazione e i meccanismi di responsabilità”.
Un difficile mix fra criteri vincolanti (necessari per rendere equo il sistema) e libertà d’azione che, “in considerazione del mutevole ambiente economico e finanziario”, non possono essere troppi e troppo stringenti, “in modo da concedere a questo nuovo mercato una maggiore flessibilità per svilupparsi”. 

Oltre ai limiti intrinseci del sistema – riassunti prudentemente con la formula “aspetti che destano preoccupazione” – vi sono altri aspetti negativi, di cui occorre tener conto, specie alla luce di quanto la finanza è stata in grado di combinare negli anni passati.

Innanzitutto le tempistiche: le opere cui sono collegati i project bond richiedono molti anni per la loro realizzazione, spesso inconciliabili con i tempi propri del mercato.

Quindi, oltre all’endemico problema italiano, relativo ai continui stravolgimenti normativi, che non hanno facilitato, e non continueranno a farlo, rebus sic stantibus, gli investimenti nel nostro Paese:

  • le potenziali complicazioni (con lievito dei costi) insite in progetti (come quelli relativi all’efficienza energetica, complessi e spesso frammentati) che sul piano economico offrono strutturalmente di ritorni contenuti e di lungo periodo, e 
  • il coinvolgimento di troppi, ulteriori attori, rispetto a quelli necessari: banche d’affari coinvolte nella valutazione del progetto, nella creazione e nella successiva distribuzione dei project bond; investitori istituzionali; BEI; agenzie di rating. 
A tale, ultimo, proposito, occorre segnalare, inter alia, che:
  • i grandi investitori istituzionali vengono inevitabilmente attratti da questo tipo di intervento pubblico – attuato tramite il sistema delle garanzie e il ruolo assunto dalla BEI – necessario per rendere possibile tale struttura finanziaria. In questo modo gli investitori sono tutelati, (come dimostrato dal cit. sistema del tranching), ma gli Stati rinunciano a parte del loro potere di decidere il futuro, considerato alla stregua di una scelta (di pura convenienza) fatta da parte di soggetti il cui unico scopo, lungi da quello di realizzare un’opera necessaria (che richiede tempi molto lunghi), è rappresentato dal profitto (che di solito è più impaziente); 
  • la BEI può essere oggetto di un declassamento, da parte delle agenzie di rating, che potrebbe vanificare in parte il presunto vantaggio dello schema di condivisione del rischio; 
  • le agenzie di rating avranno un ulteriore strumento di potere per condizionare il mercato. 
Se a ciò si aggiunge che rumors sottolineano la necessità di un’apertura verso una clientela retail, al fine di realizzare un mercato liquido ed efficiente di project bond, il cerchio si chiude, e lascia intravedere il grande (nuovo e già conosciuto) rischio speculativo, che vede coinvolti i soggetti, peraltro già noti, che hanno causato le precedenti “bolle”, da un lato.
E i perdenti, dall’altro.


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La Terra che verrà nelle previsioni di Legambiente: vediamo cosa è successo...

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Oggi ho deciso di rileggere questo post - pubblicato su questo blog ormai 5 anni fa (correva l'anno 2008 e siamo ormai da pochi mesi nel 2013). Le "previsioni" seguenti sono tratte da un articolo comparso sul Corriere della Sera  il 7 aprile 2008, dal titolo “2108: "La Terra che verrà - In un dossier di Legambiente le previsioni per il futuro del pianeta. All'insegna dell'ottimismo”.Come sarà la Terra tra cento anni? Difficile rispondere, ma non impossibile. Ci prova appunto Legambiente, in occasione dell'Earth Day festeggiato il 22 aprile 2008,  in un dossier alla cui base c'è la convinzione ottimistica che lo straordinario sviluppo delle tecnologie aiuterà gli esseri umani nella difficile battaglia per la salvaguardia del pianeta.

"DOMOTICA
Le rivoluzioni (a volte) cominciano dal piccolo: ecco allora che la prima novità riguarda la casa, dotata di strumentazioni all'avanguardia che permettono il massimo del risparmio energetico: elettrodomestici ad altissima efficienza, bio-edilizia passiva che rende minima la necessità di climatizzare artificialmente gli ambienti.E soprattutto la spazzatura (argomento caldo di questi tempi): nel mondo immaginato da Pietro Cambi, autore del dossier, ogni famiglia differenzia i materiali in appositi contenitori che compattano gli oggetti.
CITTA' PICCOLE E VERDI

Il futuro delle metropoli secondo le previsioni di Legambiente è più che grigio. Le grandi città sono destinate a scomparire, tranne le capitali e i centri finanziari. I grattacieli in gran parte saranno demoliti, tranne quelli di alto valore estetico, così come la maggior parte degli edifici in cemento armato. Le nuove case saranno piccole, costruite in polimeri e in buona misura autosufficienti sotto il profilo energetico.
MEZZI DI TRASPORTO

Nei centri abitati car sharing, tram e bicicletta la faranno da padrone. Protagonisti del trasporto anche i nuovi veicoli modulari, modificabili facilmente a seconda delle necessità e dotati di pilota automatico».

Automobili e altri mezzi personali saranno comunque mossi da motori elettrici, così come le navi. I grandi spostamenti avverranno comunque prevalentemente su rotaia.

AGRICOLTURA
Dopo una profonda crisi, secondo Legambiente nel 2060 l'agricoltura riscoprirà criteri del passato e attirerà manodopera anche dal terziario. Il consumo di carne diminuirà e aumenterà quello di frutta a verdura biologici. Secondo il dossier, per quel periodo dovrebbe essere anche tramontata la globalizzazione, le filiere saranno corte e ci sarà un forte legame fra consumi e stagionalità dei prodotti della terra.


ENERGIA
L’Italia, secondo le previsioni del dossier, dovrebbe essere, insieme all'Islanda e alla Nuova Zelanda, uno dei Paesi a emissioni zero per la produzione di energia, grazie a un mix di eolico, geotermico, idroelettrico e solare".


Sembrano passati molto più che 5 anni: non vi è alcun cenno alla crisi economica che ha colpito metà del Pianeta, e termini che - allora - sembravano avveniristici come car sharing e bio - edilizia, oggi sono entrati nel linguaggio comune. Per quanto riguarda il futuro delle metropoli, oggi non si sostiene più che scompariranno, ma che certamente si trasformeranno, chi prima chi dopo, in smart cities: città rese intelligenti dalla tecnologia che interviene per snellire gli spostamenti di esseri umani, merci e informazioni.
E' vero che la tecnologia ci aiuta a salvaguardare il Pianeta, ma per far fronte alla crisi economica ciò che maggiormente utilizziamo è il buon senso (filiere corte, consumi più stagionali e meno globali) che, evidentemente, avevamo smarrito...


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Impatto ambientale: quando è “significativo”?

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VAS e VIA e comportano due diverse valutazioni sugli impatti ambientali (che devono essere significativi) che talune opere possono avere sull'ambiente.

Com’è noto la normativa ambientale si caratterizza per il suo essere scoordinata, emergenziale, difficile da interpretare e – quando si riesce a capire quali sono poteri che spettano alle “autorità competenti” nei diversi steps che caratterizzano i vari procedimenti autorizzatori, e con quali limiti possono essere esercitati – da applicare.

La normativa ambientale – rectius: tutta la normativa, ma in particolare quella ambientale, per le sue ovvie ripercussioni sulla salute dei cittadini e sulla salubrità dell’ambiente – dovrebbe caratterizzarsi, invece, per la sua lungimirante visione, volta a cercare (e trovare nel concreto) un equilibrio fra le diverse esigenze (in primis, quelle di tutela delle risorse naturali e quelle economiche) che ruotano intorno alle scelte ambientali.

Nell’ottica ex ante che dovrebbe caratterizzare la legislazione ambientale, un ruolo di primaria importanza è rivestito dalle norme sul riparto di competenze e da quelle sulla VAS e sulla VIA.

La VAS, valutazione ambientale strategica riguarda i piani e i programmi che possono avere impatti significativi sull’ambiente e sul patrimonio culturale.

La VIA, valutazione d’impatto ambientale, invece, è quel procedimento attraverso il quale viene effettuata una valutazione ambientale di piani e programmi che possono avere un impatto significativo sull’ambiente, ai fini dell’individuazione delle soluzioni più idonee per assicurare che l’attività antropica sia compatibile con le condizioni per uno sviluppo sostenibile.

In entrambe la valutazioni, il TUA fa riferimento non solo al possibile impatto significativo che piani e programmi possono avere sull’ambiente, ma anche ai possibili effetti significativi sull’ambiente “che non siano stati precedentemente considerati dagli strumenti normativamente sovraordinati”, che determinano la necessità della verifica di assoggettabilità.

Ma cosa sono, in concreto, i possibili impatti o effetti sull’ambiente di cui parla la normativa e, soprattutto, di quali margini discrezionali godono le autorità competenti nel valutare, nel caso concreto, la loro significatività?

In mancanza di un’univoca definizione normativa, la giurisprudenza ha contribuito a spiegare il concetto di significatività: nell’articolo “Impatto ambientale: quando è significativo?”, pubblicato su “Il Quotidiano IPSOA. Professionalità quotidiana” è contenuta un’analisi di alcune sentenze con le quali la giurisprudenza, con la sua paziente opera di interpretazione “dinamica” del dato normativo (a volte mancante), ha contribuito a spiegare, definendolo con maggiore precisione nel corso dei mesi, il concetto di significatività.




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La necessaria ponderazione degli interessi ambientali ed economici nella localizzazione degli IAFR - Impianti Alimentati da Fonti Rinnovabili.

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Nella localizzazione di impianti alimentati da fonti di energia rinnovabili (fra le quali rientrano anche i rifiuti, a particolari condizioni), di quali interessi bisogna tener conto?

In Italia, dopo anni di estenuanti diatribe giuridiche riguardanti la presunta prevalenza dell’interesse ambientale su quello economico, e viceversa, che ha visto in dottrina, ma anche in giurisprudenza, contrapporsi da un lato i sostenitori di una più spinta difesa del paesaggio e, dall’altro, i fautori dello sviluppo di IAFR, con il tempo si è andata affermando una costante giurisprudenza volta a porre l’attenzione necessaria al corretto bilanciamento, in concreto, dei diversi interessi in gioco. 

Di recente, tre sentenze del TAR dell’Abruzzo – nella sua duplice sede de L’Aquila e di Pescara – sono intervenute nuovamente in materia di localizzazione di IAFR, evidenziando una “contrapposizione di ritorno” che, di sicuro, non giova l’interprete ma, soprattutto, nuoce agli operatori del settore che, per fattori 
  • del tutto imponderabili (la “fortuna”, o meno, di soggiacere alla giurisdizione di un tribunale più o meno “equilibrato”) e 
  • inopinatamente discrezionali (senza alcuna motivazione nel/del caso concreto), 
rischiano di subire un trattamento indiscriminatamente differente, in relazione a fattispecie analoghe. 

Collocandosi sulla scia della consolidata giurisprudenza, il TAR de L’Aquila ha affermato che sono illegittimi gli atti amministrativi che vietano la localizzazione di uno IAFR in zone tout court classificate agricole dai vigenti piani urbanistici e, nello stesso tempo, la generale previsione di compatibilità con la destinazione agricola non importa comunque la possibilità di indiscriminata localizzazione.
Inoltre, è illegittimo il provvedimento con il quale la Regione nega l’avvio del procedimento di autorizzazione unica sulla base della considerazione che l’impianto progettato è in contrasto con il divieto di attività industriali in zona agricola: alla Regione è precluso procedere ad automatici meccanismi preclusivi invocando una destinazione urbanistica comunque non incompatibile con la realizzazione di opere che – una volta debitamente autorizzate – comunque si caratterizzano per essere di pubblica utilità, indifferibili ed urgenti. 

Il TAR di Pescara, invece, ha innanzitutto richiamato “a proprio uso e consumo” le linee guida regionali in materia di localizzazione degli IAFR, che hanno dichiarato “espressamente inidonee le zone interne e anche esterne dei parchi nazionali e regionali, oltre che le riserve naturali regionali e nazionali”.

Sulla scia di un'assolutistica  presa di posizione - che potete approfondire leggendo l'articolo "Localizzazione degli IAFR: la necessaria ponderazione degli interessi ambientali ed economici", pubblicata su "Il quotidiano IPSOA" - il TAR di Pescara ha apoditticamente affermato che
“la gerarchia dei valori delineata a livello costituzionale comporta la prevalenza dell'interesse ambientale rispetto all'interesse economico, pur rilevante”, 
mettendo di fatto al bando qualsiasi altro tipo di considerazione, e pretermettendo ogni analisi del caso concreto.
A “giustificazione” di tale affermazione non vale evidenziare che l’area sulla quale si sarebbe dovuto realizzare il progettato intervento era destinata a verde agricolo e, sia pure al di fuori dei confini di una riserva naturale, ricadeva tuttavia all'interno della fascia di protezione esterna della riserva medesima.


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Le PMI e le imprese individuali nel DLGS 231/01: esiste un modello "universale"?

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Le PMI (e le imprese individuali) sono molto meno strutturate delle grandi imprese, che per dimensioni ed organizzazione sono (teoricamente) in grado di dedicare maggiori risorse (umane ed economiche) alla pianificazione e alla progettazione di un modello ex DLGS n. 231/01; spesso, inoltre, gioca un ruolo fondamentale la considerazione che l’adozione di un MOG consente solo di ridurre (senza azzerarlo), il rischio di commissione di reati, essendo in ogni caso lasciato molto spazio alla discrezionalità del giudice, in sede di valutazione della responsabilità dell’ente.

Ragionamento che contiene in nuce aspetti pericolosi (per la responsabilità dell’ente), che non vengono tuttavia considerati in sede di decisione se adottare, o meno, un modello di organizzazione e gestione ex 231.

Ragionamento che, tuttavia, e sia pure in modo non corretto, è in qualche modo reso giustificabile (stante la non obbligatorietà della disciplina) dal nostro legislatore, che con le continue modifiche politico-normative, non offre certezze giuridiche e, anzi, crea un polverone pratico-applicativo che di fatto finisce con il “legittimare” le aziende a non agire, contando sulla sostanziale inoperatività del sistema sanzionatorio…

Esiste un modello ex 231/01 universale che le PMI possono adottare?

In tutte le occasioni in cui ho avuto modo di parlare di diritto dell’ambiente e dell’energia, ho parlato spesso di “molteplici sostenibilità”: lo sviluppo non può che essere sostenibile, non solo per motivi etico-ambientali, ma perché nel mondo globalizzato le molteplici sostenibilità (ambientale, economica, finanziaria, sociale, culturale, giuridica …) sono fortemente interconnesse fra di loro.
Per questo motivo, a livello politico-normativo non è ipotizzabile continuare ad annunciare semplificazioni (delle semplificazioni) decontestualizzate, senza avere un’idea dell’obiettivo che si vuole raggiungere, e senza certezza del diritto: su questa strada, infatti, le molteplici sostenibilità continueranno ad essere un flebile miraggio.
Fra le molteplici sostenibilità, quella culturale rappresenta la base logica per garantire stabilità ed autorevolezza alle altre: solo attraverso la comprensione di un’accorta programmazione preventiva, infatti, è possibile immaginare, prima, e realizzare, successivamente, un futuro sostenibile dal punto di vista politico, giuridico, economico, finanziario e quindi anche latu sensu sociale.

Questa premessa di carattere generale assume un’importanza maggiore nel settore ambientale, per:
  • le strette correlazioni che esistono fra la tutela della salute dell’uomo e della salubrità ambientale, da un lato, e del diritto al lavoro, dall’altro, come la vicenda dell’ILVA dimostra; 
  • limitare al massimo, di conseguenza, gli effetti negativi, economici e sociali, che si verificano sempre in tutti i casi in cui (troppo spesso), magari anche in buona fede, si è pensato di poter prescindere dal contesto globale nel quale si operava, relegando la prevenzione a mero cavillo burocratico considerato inutile ed eccessivamente oneroso. 
Nelle PMI, in particolare, questo aspetto era (ed è, tutt’ora) percepito come una spada di Damocle, “un ulteriore ingabbiamento delle funzioni aziendali, senza contare il costo” (DE GENNARO): più nello specifico, di fronte alla possibilità/necessità di adottare modelli organizzativi e di gestione ex DLGS n. 231/01 – che rientrano a pieno titolo nel concetto pratico di sostenibilità culturale, collante di tutte le altre – il proprietario/amministratore immediatamente nega la necessità di attuarli presso la propria struttura, in quanto tutto è centralizzato su di lui (firma dei contratti d’acquisto, firma del pagamento, firma dei contratti di vendita etc), e quindi è da escludere la possibilità di commettere reati…

Tornando alla domanda di poc'anzi ("esiste un modello ex 231/01 universale che le PMI possono adottare?"), una prima risposta è contenuta nell’articolo “Le PMI e il D.Lgs. n. 231/2001: est modus in rebus”, pubblicato su “Il Quotidiano IPSOA. Professionalità quotidiana”.

Nelle pagine dello stesso quotidiano online potrete trovare anche un approfondimento circa la possibilità di ritenere responsabili ex DLgs n. 231/01 le imprese individuali.

Con la recente sentenza n. 30085/12, infatti, la sesta sezione della Cassazione ribadisce, sia pure incidentalmente, l’inapplicabilità della normativa sulla responsabilità delle persone giuridiche alle imprese individuali, sconfessando il revirement giurisprudenziale operato dalla terza sezione della stessa Corte, che solo un anno aveva sostenuto, al contrario, la piena applicabilità del DLGS n. 231/01 anche alle imprese individuali.

Esiste un “modus in rebus” in grado di armonizzare, in concreto, contrapposizioni tanto assertive quanto “inconciliabili”?


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