Le norme penali possono essere retroattive?

0 commenti

Sembra una bestemmia, e invece è una domanda che sembra ci si debba porre, nel nostro confusionario paese dei balocchi, in cui accanto a condoni, leggi personalizzate di un favor inconcepibile in altri paesi, processi brevi e depenalizzazione di tutto il possibile, “crack finanziari che svaniscono in una bolla di sapone” – solo per fare alcuni, scarni, esempi – convivono interpretazioni suggestive, che portano a ritenere alcune norme penali retroattive….

Eravamo rimasti all’amara considerazione che, in materia sanzionatoria, il legislatore “sembra”

prevedere un evidente condono permanente che elimina alla radice ogni deterrenza della sanzione penale e costituisce oggettivamente un incentivo all’inquinamento...
Rimanendo in tema di omessa bonifica, in definitiva, il Testo Unico Ambientale non solo non ha contribuito a rendere più intelligibile l’equivoca normativa previgente, ma – al contrario – l’ha resa ancora più contorta (dal punto di vista normativo) e sfilacciata (dal punto di vista sanzionatorio).

Il succedersi di norme di questo tipo ha scatenato l’interpretazione giurisprudenziale, chiamata, in qualche modo, ad arginare questa deriva sanzionatoria.
Ma prima delle recenti sentenze, che sembrano aver fatto un po’ di chiarezza in materia, è stata la stessa giurisprudenza di legittimità a buttar benzina sul fuoco dell’incertezza.

Con termini tecnici, un po’ difficili da masticare per chi non ha a che fare con certi bizantinismi giuridici tutti i giorni, la Cassazione, infatti, in una famosa sentenza del 2000 ha affermato che l’art. 51-bis del “Decreto Ronchi” costituisce (costituiva) una 
“fattispecie omissiva di pericolo presunto, incentrata sull’omessa bonifica” e, per questa via, giungeva a sostenere che la precedente condotta di inquinamento veniva considerata non un elemento essenziale del reato, ma solo un presupposto del fatto: il reato, in sostanza “si consuma ove il soggetto non proceda all’adempimento dell’obbligo di bonifica secondo le cadenza procedimentalizzate dell’art. 17”.
Morale? E’ possibile, seguendo questo iter logico, l'applicazione della norma anche a situazioni verificatesi in epoca anteriore all'emanazione del regolamento (d.m. n. 471/99)... 

La “scossa” è arrivata dalla giurisprudenza, che, fin dalla prima sentenza in materia dopo l’entrata in vigore del Testo Unico Ambientale, ha operato una sorta di cambiamento di rotta giurisprudenziale: avendo la norma la funzione di estendere la non punibilità in caso di accertata bonifica, anche ad altri ed eventuali reati ambientali, posti in essere attraverso la medesima condotta di inquinamento, la Cassazione è giunta ad affermare che situazioni di contaminazione storica (o pregressa) – che in base alla precedente sentenza potevano essere penalmente perseguite in un momento successivo e sino al presente (trattandosi di situazioni costituenti il mero presupposto del reato) – oggi, dovendosi qualificare elementi costitutivi del reato, ove verificatesi prima dell’entrata in vigore del DM 471/99, non possono più essere perseguite. 

Successive sentenze si sono inserite in questo filone interpretativo, fino ad un periodo di (inevitabile) silenzio giurisprudenziale, dovuto, quasi sicuramente, al fatto che – nelle more dell’approvazione dei primi progetti di bonifica approvati nell’ambito del procedimento di cui agli artt. 242 ss. del T.U.A. – i giudici di merito, per dirla con le parole della Proff.ssa Leonarda Vergine,
stanno ancora provvedendo agli ulteriori accertamenti tecnici necessari per verificare sia se quanto ieri (in base al D.M. 471/99) era definibile inquinamento lo sia anche oggi, alla luce della novellata disciplina, sia lo stato del nuovo e complesso procedimento amministrativo che, secondo la nuova disciplina, porterà all’approvazione del progetto di bonifica, che deve fungere da parametro di giudizio per l’accertamento della condizione di punibilità, e che costituisce l’antecedente necessario dell’intervento di bonifica.
(continua)

Foto: “The world in a hand - Il mondo in una mano – 9” originally uploaded by Andrea B Italia


Orienteering interpretativo: la ricerca della soluzione plausibile (o più comoda?)

0 commenti

Nel post “Interpretazione del diritto: come districarsi fra leggi e sentenze mettevo in guardia il lettore sulle enormi difficoltà di destreggiarsi nei meandri del diritto ambientale, dovute, in gran parte alla mancanza di normative integrate, chiare, autorevoli, figlie del clima di perenne emergenza, che conduce il nostro legislatore a rincorrere quasi sempre l’ultima improrogabile necessità di “mettere ordine” al caos da lui stesso generato.
Ordine che, se sarà, in mancanza di programmazione, coerenza e lungimiranza, sarà comunque temporaneo

Di recente, un altro esempio di “fretta legislativa” – come dimostrano le modalità con le quali si è provveduto alla sua "approvazione" – è quello che ha visto l’approvazione della legge sulla privatizzazione dell’acqua, spacciata come panacea dei mali della gestione della risorsa idrica.
Su questo tema così delicato ed importante avrò modo di tornare nei prossimi giorni.

Oggi volevo cominciare a parlarvi di un altro esempio del confuso “sistema” di legiferare.
Il “settore”, questa volta, è quello relativo alle bonifiche dei siti contaminati: il tema specifico, quello dell’omessa bonifica.
Chi viene punito, se viene punito, e per cosa? Per l’inquinamento causato, o per non aver proceduto alla bonifica?
Che cos’è l’omessa bonifica? 
Qual è la “portata temporale” delle norme sulla bonifica?
Ho cercato di dare una risposta a questi interrogativi in un articolo pubblicato sul n. 10 della rivista Ambiente & Sviluppo, edita da IPSOA.
Di seguito, riporto alcuni stralci.
Ma procediamo con ordine.

Come sapete, quello che per comodità espositiva viene (pomposamente) chiamato Testo Unico Ambientale, in materia di omessa bonifica, pur avendo apportato all’art. 51-bis del “decreto Ronchi” modifiche tutt’altro che formali, ha mantenuto la criticata formulazione iniziale, in base alla quale “chiunque cagiona l’inquinamento […] è punito […] se non provvede alla bonifica”.
Cosa ha voluto (e cosa vuole) dire, il legislatore, con questa formula (non magica….)?
In sostanza: è punito:
a) l’inquinamento, a condizione che non si sia provveduto alla bonifica o, invece,
b) l’omessa bonifica?
Non si tratta di una domanda oziosa, da “parrucconi” del diritto, che non sapendo bene cosa fare si riuniscono in conciliaboli oscuri per parlare in modo criptico di problemi di cui non importa nessuno.

Le conseguenze di tale mancanza di certezze giuridiche non sono di poco conto dal punto di vista pratico:
a) nel primo caso, infatti l’illecito non si perfeziona fintanto che non si verifica l’omessa bonifica;
b) nel secondo, invece, il reato si è già perfezionato, e viene escluso solo l’assoggettamento a pena, ma non anche l’applicazione di misure di sicurezza, come la confisca dell’area inquinata.
Ma non è finita qua: optare per una soluzione interpretativa o l’altra ha delle precise “influenze” anche sull’efficacia della funzione premiale connessa alla bonifica – stimolo (nel primo caso) o impedimento (nel secondo) – e sull’estensione (o meno) della responsabilità penale ai concorrenti estranei alla riparazione.
Dulcis in fundo: l’art. 257 del D.Lgs. n 152/06 ha previsto che l’osservanza dei progetti approvati (vale a dire: la bonifica) costituisce una condizione di non punibilità….
In pratica: un modo “forbito” e subdolo di condonare anche l’inquinamento...
Molti commentatori, infatti, hanno messo in evidenza il reale, sotteso interesse del Governo in materia sanzionatoria: 
“prevedere un evidente condono permanente che elimina alla radice ogni deterrenza della sanzione penale e costituisce oggettivamente un incentivo all’inquinamento”...


Foto: “Topografia..” originally uploaded by paolopenna




La (dis)connessione di tutte le cose

0 commenti
Dunque, eccomi qua.
Sono ritornato da un paio di giorni dal viaggio di nozze, con tanto di appendice lavorativa, e già mi ritrovo sommerso da una marea di e-mails, non solo di amici che chiedono dettagliati resoconti delle due settimane in terra lusitana…

Gli argomenti più gettonati nelle richieste di pareri ambientali, manco a farlo apposta, sono quelli relativi alla gestione dei rifiuti e alla qualifica di sottoprodotto, da una parte, e quelli concernenti la delicata questione della burocrazia che ruota attorno alle fonti di energia rinnovabile (in particolare, fotovoltaico, eolico e mini-eolico).

Parecchi visitatori-utenti di Natura Giuridica, inoltre, mi hanno chiesto, a vario titolo, di entrare a fare parte della squadra: risponderò a tutti, sistemate le urgenze.

Nel frattempo, leggetevi ciò che ho scritto sul guest posting, un sistema che consente il verificarsi di quella situazione che gli americani sintetizzano con la formula “Win Win Win”: uno strumento vincente non solo per chi scrive il post (che, in questo modo, ha l’opportunità di farsi conoscere, pubblicando su una piattaforma che nel corso degli anni ha acquisito progressivamente maggiore autorevolezza nel settore ambientale), ma anche per il blog che lo ospita (che è in grado di offrire agli utenti un servizio qualitativamente e quantitativamente sempre migliore e più completo) e per il lettore, più e meglio informato.

Molte sono le considerazioni fatte durante questo viaggio, come sempre accade quando ci si confronta con culture diverse: considerazioni di ordine sociale, economico, culturale, ambientale, che hanno condito, a volte, i lunghi spostamenti in automobile, o le chiacchierate fatte con gli amici portoghesi (e anche un gruppetto di romani…) incontrati lungo il nostro cammino.

Ovviamente non è questa la sede per riportare analisi di questo tipo, ma ci sono due aspetti, entrambi collegati alla mia professione di consulente ambientale 2.0, che mi hanno fatto riflettere, e continuano a farmi riflettere, ora che mi trovo a ri-confrontarmi (dopo due settimane di volontario, e salutare, esilio dalle urla e dalla volgarità che trionfano nella nostra televisione, così diversa da quella portoghese, che all’“ora dei pacchi” manda in onda servizi decisamente interessanti e tutt’altro che “parrucconi” sulle più importanti questioni sociali europee) con l’italico, compiaciuto “immobilismo tuttofare”: una frenetica ricerca di presunte innovazioni in campo politico-economico-sociale (gira e rigira, sempre quelle, condite con salse sempre più insipide), che come unico risultato hanno quello di condurci…nel posto in cui già siamo.
Quando va bene.

Siamo un paese – ne ero già consapevole, ma il viaggio, e il contatto con culture diverse ha amplificato questa sensazione – che con “un non so che” di autoreferenziale, e uno schizzinoso senso di superiorità, distoglie lo sguardo dalla realtà che incombe, nell’assurda convinzione che sia sufficiente non vedere le cose, per “far sì” che non esistano…
Ingannando il tempo con l'esasperata ricerca di "iniziative" incredibilmente becere...

Leggetevi, a proposito “La connessione di tutte le cose”, un ottimo romanzo che – al di là del pretesto scelto: un viaggio nel tempo – racconta di come certe ottusità mentali (nel caso, asburgiche) abbiano condotto un impero all’inesorabile disfacimento, mentre nei salotti della Vienna perbene e perbenista dell’epocna si cinguettava – sorseggiando un caffè con panna – di walzer e delle nuove e “confortanti” idee figlie dell’antisemitismo nascente.
Figuriamoci cosa può attendere un Paese come il nostro, che invece di affrontare di petto il futuro, si intorta sulle solite questioni “ad berlusconem”: tempestiva, a proposito, la trovata sul processo breve, spacciato come panacea delle lentezze della nostra (in)giustizia…

Accennavo a due aspetti, collegati alla mia professione di consulente ambientale 2.0: l’importanza strategica dell’eolico (e del mini-eolico), e l’utilizzo di internet, che fanno del Portogallo – dove il ricordo, e gli strascichi, della dittatura, non si sono ancora del tutto cicatrizzati – un paese all’avanguardia, sotto questi punti di vista.

Di energia eolica si parla in tutte le riviste e su tutti i quotidiani, con parole diverse a seconda dei diversi “bacini di utenza”: si passa dall’educazione energetica e ambientale alla descrizione del funzionamento e dei vantaggi dell’energia così prodotta, per arrivare a vere e proprie disquisizioni tecnico-scientifico-giuridiche sulle modalità di insediamenti dei parchi eolici (191 in tutto, per il momento, con un forte trend di crescita previsto per il prossimo triennio). Tutti inseriti armoniosamente nel paesaggio.
Ma, soprattutto, di energia eolica usufruisce l’intero Portogallo, con una quota che - rispetto al totale di energia elettrica consumata – è del tutto ragguardevole…

Un po’ come da noi, dove – fra isteriche contrapposizioni ideologiche (a volte solo di facciata: il solito gioco delle parti…), e magniloquenti e pompose disquisizioni architettoniche-paesaggistiche, in cui si lamenta, a volte anche con espressioni colorite (usate per il solito semplice gusto della provocazione a tutti i costi, fine a se stessa), l’insopportabile scempio che la pale eoliche portano con sé (tralasciando, però, oculatamente di parlare di altri, e molto più reali, scempi paesaggistici…) – si guarda con orgoglio al passato, e lo si mette davanti a noi….e via con il nucleare!

Per ciò che concerne internet, invece, bisogna sottolineare che ovunque, in Portogallo, nella grande metropoli, come nel paesino sperduto nell’Alentejo, il Comune, oltre a dotare di Wi-fi gratuito molte zone sottoposte alla sua amministrazione, ospita, in una sala dedicata, un congruo numero di postazioni internet, che consente a chiunque, a spese dell’amministrazione, di navigare nella rete.
Che rappresenta sempre più il futuro non solo dell’informazione, ma anche di molte attività professionali, tra le quali la mia di consulente ambientale.


Un po’ come da noi: mentre vi scrivo off-line, internet – che si paga profumatamente, in relazione al servizio che (non) viene offerto – sonnecchia, come al solito, beatamente, e i numerosi solleciti all’azienda fornitrice solleva, quando va bene, un sospiro di rassegnata inevitabilità.
Sono già pronto al fatto che, da un giorno all’altro, l’operatore, di fronte alle mie continue lamentele per i continui disservizi, mi dica che è tutta colpa dei giudici comunisti…

Nei prossimi post, oltre a riprendere a parlare di tematiche giuridico-ambientali, e a presentarvi nuovi collaboratori, vi voglio parlare di “business blog”…