Le norme penali possono essere retroattive?

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Sembra una bestemmia, e invece è una domanda che sembra ci si debba porre, nel nostro confusionario paese dei balocchi, in cui accanto a condoni, leggi personalizzate di un favor inconcepibile in altri paesi, processi brevi e depenalizzazione di tutto il possibile, “crack finanziari che svaniscono in una bolla di sapone” – solo per fare alcuni, scarni, esempi – convivono interpretazioni suggestive, che portano a ritenere alcune norme penali retroattive….

Eravamo rimasti all’amara considerazione che, in materia sanzionatoria, il legislatore “sembra”

prevedere un evidente condono permanente che elimina alla radice ogni deterrenza della sanzione penale e costituisce oggettivamente un incentivo all’inquinamento...
Rimanendo in tema di omessa bonifica, in definitiva, il Testo Unico Ambientale non solo non ha contribuito a rendere più intelligibile l’equivoca normativa previgente, ma – al contrario – l’ha resa ancora più contorta (dal punto di vista normativo) e sfilacciata (dal punto di vista sanzionatorio).

Il succedersi di norme di questo tipo ha scatenato l’interpretazione giurisprudenziale, chiamata, in qualche modo, ad arginare questa deriva sanzionatoria.
Ma prima delle recenti sentenze, che sembrano aver fatto un po’ di chiarezza in materia, è stata la stessa giurisprudenza di legittimità a buttar benzina sul fuoco dell’incertezza.

Con termini tecnici, un po’ difficili da masticare per chi non ha a che fare con certi bizantinismi giuridici tutti i giorni, la Cassazione, infatti, in una famosa sentenza del 2000 ha affermato che l’art. 51-bis del “Decreto Ronchi” costituisce (costituiva) una 
“fattispecie omissiva di pericolo presunto, incentrata sull’omessa bonifica” e, per questa via, giungeva a sostenere che la precedente condotta di inquinamento veniva considerata non un elemento essenziale del reato, ma solo un presupposto del fatto: il reato, in sostanza “si consuma ove il soggetto non proceda all’adempimento dell’obbligo di bonifica secondo le cadenza procedimentalizzate dell’art. 17”.
Morale? E’ possibile, seguendo questo iter logico, l'applicazione della norma anche a situazioni verificatesi in epoca anteriore all'emanazione del regolamento (d.m. n. 471/99)... 

La “scossa” è arrivata dalla giurisprudenza, che, fin dalla prima sentenza in materia dopo l’entrata in vigore del Testo Unico Ambientale, ha operato una sorta di cambiamento di rotta giurisprudenziale: avendo la norma la funzione di estendere la non punibilità in caso di accertata bonifica, anche ad altri ed eventuali reati ambientali, posti in essere attraverso la medesima condotta di inquinamento, la Cassazione è giunta ad affermare che situazioni di contaminazione storica (o pregressa) – che in base alla precedente sentenza potevano essere penalmente perseguite in un momento successivo e sino al presente (trattandosi di situazioni costituenti il mero presupposto del reato) – oggi, dovendosi qualificare elementi costitutivi del reato, ove verificatesi prima dell’entrata in vigore del DM 471/99, non possono più essere perseguite. 

Successive sentenze si sono inserite in questo filone interpretativo, fino ad un periodo di (inevitabile) silenzio giurisprudenziale, dovuto, quasi sicuramente, al fatto che – nelle more dell’approvazione dei primi progetti di bonifica approvati nell’ambito del procedimento di cui agli artt. 242 ss. del T.U.A. – i giudici di merito, per dirla con le parole della Proff.ssa Leonarda Vergine,
stanno ancora provvedendo agli ulteriori accertamenti tecnici necessari per verificare sia se quanto ieri (in base al D.M. 471/99) era definibile inquinamento lo sia anche oggi, alla luce della novellata disciplina, sia lo stato del nuovo e complesso procedimento amministrativo che, secondo la nuova disciplina, porterà all’approvazione del progetto di bonifica, che deve fungere da parametro di giudizio per l’accertamento della condizione di punibilità, e che costituisce l’antecedente necessario dell’intervento di bonifica.
(continua)

Foto: “The world in a hand - Il mondo in una mano – 9” originally uploaded by Andrea B Italia