La risposta è dentro di te (e, però, è sbajata!)

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Nei post precedenti abbiamo visto che il confuso modo di legiferare del nostro legislatore ha generato, anche nel settore della bonifica dei siti contaminati, problemi interpretativi.
Parlando di omessa bonifica, abbiamo sottolineato che le recenti modifiche hanno, nei fatti, costituito un modo “forbito” e subdolo di condonare l’inquinamento, e nello stesso tempo posto problemi interpretativi che la giurisprudenza ha risolto in modo non univoco, arrivando a sancire, addirittura, in alcuni casi, la retroattività di norme penali

Ma non è finita qui.
Ci sono altri nodi interpretativi da sciogliere, che riguardano le “modalità” di contestazione del reato di omessa bonifica in presenza di un progetto approvato; le difficoltà, per il presunto inquinatore, di determinare il grado di conoscibilità dei livelli di concentrazione; le contraddizioni nelle quali annaspa il legislatore, che se da un lato ha esteso a dismisura la valenza premiale della bonifica tardiva (senza peraltro stabilire un limite al ritardo, che in ipotesi potrebbe essere continuamente procrastinato….), ha costruito, dall’altro, procedimento di bonifica baroccheggiante che rischia di far ricadere sulle spalle di chi è tenuto alla bonifica rischi ed oneri eccessivi …

Se vado avanti con l’elenco, rischio di non finire mai…

In sintesi, posso affermare che a prima vista, nel leggere le norme penali, l’impressione che si ha è che esse rappresentino baluardi inespugnabili di civiltà giuridica. Ma se si gratta un po’, e dalla forma si scende alla sostanza, ci si accorge che non tutto è roseo come sembra. 
Per voler usare questo tipo di eufemismo…

Di recente, due sentenze (una di legittimità, l’altra di merito, sono intervenute a “rispolverare” (passatemi il termine) un argomento sul quale era calato il più imbarazzante, per quanto inevitabile, silenzio.
Sentenze che, da un lato (Cassazione) hanno dichiarato la propria convinta contrarietà alla perversa logica dell’applicabilità retroattiva della norma penale, e dall’altro (sentenza di merito del Tribunale di Roma), hanno cercato di porre un freno a certe derive sanzionatorie, che portano a contestare addirittura l’omessa realizzazione di un progetto ancora in fieri. 
Distogliendo, "probabilmente", energie da altri ben più gravi problemi, che riescono a nascondersi dietro altri meandri della normativa.

Senza trascendere nel populista, mi domando quale sia il senso di una normativa che passa da un eccesso (sanzionatorio, peraltro in alcuni casi del tutto formale) all’altro (un condono a tutto tondo), il cui unico risultato è quello di farci annaspare, esanimi, sempre di più nelle sabbie mobile nelle quali, coscientemente, “ci” siamo andati a ficcare...

Dopo la frettolosa entrata in vigore il T.U.A. ha subito già due modifiche e, dopo gli svariati disegni di legge presentati nel corso del 2008, con la nuova delega (ne sentivamo proprio la mancanza!), ex. art. 12 della legge n. 69 del 18 giugno 2009, il Governo avrà modo di adottare (entro il 30 giugno 2010) decreti legislativi integrativi e correttivi in materia ambientale…

Alla luce dell’assoluta incoerenza del sistema normativo ambientale italiano, e considerate le scarse capacità di dimostrate nel maneggiare concetti così importanti e delicati, si potrebbero organizzare, per il nostro legislatore, dei corsi di orienteering politico-normativo…per permettere a questo “artigianato da salvare” di sopravvivere.
Nonostante “quelo” della “grossa grisi” sia un problema nel quale sembriamo “crogiolarci”…





Foto: “labirinto” originally uploaded by mereidos_pl