(segue da)
La decisione della Corte di Giustizia:
la Corte, pur respingendo gli argomenti proposti dalla società, ha esaminato “d’ufficio” (Paone) un’ulteriore questione che, per la sua importanza, riporterò integralmente di seguito.
Nella sentenza ARCO Chemie Nederland e a., la Corte ha sottolineato l'importanza di verificare se la sostanza sia un residuo di produzione, cioè un prodotto che non è stato ricercato in quanto tale al fine di un utilizzo ulteriore.
Nella specie, la produzione di detriti non è lo scopo primario della Palin Granit: i detriti, infatti, vengono prodotti solo in via accessoria e l'impresa cerca di limitarne la quantità, e per questo motivo devono esser qualificati come rifiuti.
A tale interpretazione – e qui inizia l’analisi “d’ufficio” – potrebbe essere opposto l'argomento che un bene, un materiale o una materia prima che deriva da un processo di fabbricazione o di estrazione che non è principalmente destinato a produrlo può costituire non tanto un residuo, quanto un sottoprodotto, del quale l'impresa non ha intenzione di «disfarsi» […] ma che essa intende sfruttare o commercializzare a condizioni per lei favorevoli, in un processo successivo, senza operare trasformazioni preliminari.
Un'analisi del genere non contrasterebbe con le finalità della direttiva 75/442.In effetti non vi è alcuna giustificazione per assoggettare alle disposizioni di quest'ultima, che sono destinate a prevedere lo smaltimento o il recupero dei rifiuti, beni, materiali o materie prime che dal punto di vista economico hanno valore di prodotti, indipendentemente da qualsiasi trasformazione, e che, in quanto tali, sono soggetti alla normativa applicabile a tali prodotti.
Tuttavia…
(continua)
foto

la Corte, pur respingendo gli argomenti proposti dalla società, ha esaminato “d’ufficio” (Paone) un’ulteriore questione che, per la sua importanza, riporterò integralmente di seguito.
Nella sentenza ARCO Chemie Nederland e a., la Corte ha sottolineato l'importanza di verificare se la sostanza sia un residuo di produzione, cioè un prodotto che non è stato ricercato in quanto tale al fine di un utilizzo ulteriore.
Nella specie, la produzione di detriti non è lo scopo primario della Palin Granit: i detriti, infatti, vengono prodotti solo in via accessoria e l'impresa cerca di limitarne la quantità, e per questo motivo devono esser qualificati come rifiuti.
A tale interpretazione – e qui inizia l’analisi “d’ufficio” – potrebbe essere opposto l'argomento che un bene, un materiale o una materia prima che deriva da un processo di fabbricazione o di estrazione che non è principalmente destinato a produrlo può costituire non tanto un residuo, quanto un sottoprodotto, del quale l'impresa non ha intenzione di «disfarsi» […] ma che essa intende sfruttare o commercializzare a condizioni per lei favorevoli, in un processo successivo, senza operare trasformazioni preliminari.
Un'analisi del genere non contrasterebbe con le finalità della direttiva 75/442.In effetti non vi è alcuna giustificazione per assoggettare alle disposizioni di quest'ultima, che sono destinate a prevedere lo smaltimento o il recupero dei rifiuti, beni, materiali o materie prime che dal punto di vista economico hanno valore di prodotti, indipendentemente da qualsiasi trasformazione, e che, in quanto tali, sono soggetti alla normativa applicabile a tali prodotti.
Tuttavia…
(continua)
foto