L'evoluzione del danno ambientale nella politica europea (6)

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L'ultima tappa nel di questo lungo iter, che ha condotto all'emanazione della direttiva 2004/35/CE, è rappresentato dalla proposta della Commissione del gennaio del 2002, che tiene conto, oltre che dei diversi regimi di responsabilità ambientale vigenti nei sistemi nazionali europei, anche dell'esperienza statunitense.

La pro
posta, come si evince dall'introduzione, mirava ad introdurre un regime di prevenzione e riparazione del danno ambientale.

Nozione, questa, che nella proposta è tipizzata, sia perché l'oggetto investe solo determinate risorse (biodiversità, acque, suolo e sottosuolo e, in alcuni casi, soltanto salute), sia perché il campo operativo della direttiva è limitato ai danni, provocati esclusivamente da determinate attività, che producono gravi effetti negativi sotto il profilo ambientale o della salute umana.

In generale, nelle ipotesi delle attività pericolose di cui all'allegato I, il criterio di imputazione della responsabilità per tale danno significativo è di tipo oggettivo, mentre, ove si tratti di altre attività che cagionino minaccia immediata o danno alla biodiversità, l'agente è responsabile solo per dolo o colpa.

In applicazione del principio "chi inquina paga", la proposta di direttiva richiede che sia l'effettivo responsabile del danno a sopportare i costi del ripristino.
Nel caso specifico di danno alla biodiversità, non presupponendo la proposta alcuna limitazione in ordine alle attività economiche da prendere in considerazione, l'operatore sarà ritenuto responsabile soltanto in caso di dolo o colpa.

Al fine di garantire, in ogni caso, un'elevata protezione ambientale, la Commissione prevede una serie di casi in cui si debba dare comunque luogo al ripristino, ancorché il responsabile non possa essere identificato, oppure non abbia una sufficiente copertura finanziaria.

La proposta prevede, come misura principale di risarcimento del danno, la riparazione in forma specifica, da conseguire portando gli habitat e le specie danneggiate alle condizioni originarie.
Qualora la restitutio in integrum non sia più fattibile, l'autorità competente dovrà valutare le diverse opzioni a sua disposizione.

L'iniziativa spetta alle autorità competenti, definite come "quegli enti designati dagli Stati membri come responsabili per l'adempimento degli obblighi scaturenti dalla direttiva"; i singoli individui e gli enti qualificati, tuttavia, hanno la possibilità di presentare segnalazioni e denunce alle autorità competenti, sollecitandone l'iniziativa.

L'art. 19 sancisce il principio dell'irretroattività: tale esplicita presa di posizione si comprende considerando che, in alcuni sistemi giuridici, la previsione di una responsabilità retroattiva ha creato notevoli problemi (specie nel campo assicurativo), e in altri, la mancanza di un'indicazione in tal senso ha indotto comunque la giurisprudenza ad applicazioni retroattive.

L'art. 16, infine, stabilisce che "gli Stati membri incoraggiano il ricorso degli operatori ad apposite coperture assicurative o ad altre forme di garanzia finanziaria. Gli Stati membri inoltre incoraggiano lo sviluppo di opportune assicurazioni o altri strumenti e mercati di copertura finanziaria da parte di operatori economici e finanziari, compresi i servizi del settore finanziario".

Il campo di applicazione delineato dalla proposta, in definitiva, sembra aver fatto un passo indietro rispetto al testo delle precedenti proposte della Commissione e a quello della Convenzione di Lugano, sia per quanto riguarda il campo di applicazione, sia per quanto concerne la legittimazione attiva.

Il 30 aprile del 2004 è stata pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea la direttiva 2004/35/CE sulla responsabilità ambientale in materia di prevenzione e riparazione del danno ambientale, che approfondiremo nel prossimo post.

(continua)