Qualche giorno fa abbiamo nuovamente parlato della denuncia di inizio attività in relazione alla realizzazione di un impianto eolico di 900 Kw, evidenziando che, nell’utilizzare uno strumento volto alla semplificazione burocratica, i cittadini non devono però abusarne.
Di solito, però, è la Pubblica Amministrazione che, più o meno silenziosamente, continua ad intralciare l’iter semplificativo, contribuendo a trasformare il nostro paese nella sede legale dell’UCAS, ufficio complicazioni affari semplici.
Questa volta torniamo a parlare di questa triste fattispecie:
Io cittadino presento una dichiarazione di inizio di attività per la realizzazione – su un immobile di mia proprietà, adibito ad albergo ristorante e sito in zona A “centro storico” – di un impianto integrato per la produzione di acqua calda sanitaria mediante collettori solari.
Un mio vicino presenta un esposto (il commissario Montalbano, al proposito, userebbe sofisticate perifrasi per ringraziarlo), e il Comune, dopo aver eseguito un sopralluogo e adottato un provvedimeno di revoca della DIA (denuncia di inizio attività), ingiunge la sospensione dei lavori, nel presupposto che il piano particolareggiato del centro storico (adottato ma non ancora definitivamente approvato) subordina gli “interventi di manutenzione straordinaria” a “concessione edilizia (ora permesso di costruire)”.
Io cittadino, allora, rimuginando le mie colorite imprecazioni, prendo carta e penna, presento il mio bel ricorso con cui denuncio l’omissione dell’avviso di procedimento, l’insufficienza della motivazione e il difetto di presupposti, prontamente accolta, con tanto di sospensione cautelare…
Si sa, la complicazione fa parte dell’italico modo di concepire (davvero?) la vita, in generale, e la “cosa pubblica”, in particolare, e così il solerte responsabile del servizio tecnico “si rideterminava” (fate bene a strabuzzare gli occhi: il linguaggio burocratico è meno diretto di quello del nostro Commissario e, diciamolo, francamente fastidioso), adottando un nuovo provvedimento di “annullamento” della d.i.a. e di sospensione dei lavori.
Mi chiederete: sulla base di quali motivazioni?
“Semplice”: l’intervento programmato a mezzo della denuncia di inizio attività non poteva qualificarsi come “manutenzione straordinaria”, ma come vero e proprio intervento di nuova costruzione.
Morale: girala come ti pare, questo tipo di intervento è soggetto a permesso di costruire.
Immaginatevi la scena, a questo punto, con i connessi riferimenti alla beneamata.
Ma si sa, io cittadino cocciuto, e soprattutto forte delle mie ragioni, calpestate da un’Amministrazione spesso troppo distanza dalle mie esigenze (che fra l’altro, in questo caso, sono esigenze di tutti: energia pulita ed ambiente), e spesso troppo contigua a quelle di più o meno potenti “lobbies”, non mi faccio persuaso, e faccio un altro ricorso.
E finalmente riesco ad ottenere giustizia delle mie ragioni.
Sia pure con un linguaggio giuridichese, il TAR mi da piena ragione e, in sostanza, dice al Comune di pulirli, quei vetri, invece di arrampicarcisi sopra.
In questo modo ne guadagna la trasparenza.
Sentite qui:
l’articolo 123 del D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 prevede una semplificazione del regime urbanistico-edilizio volta a permettere la realizzazione dell’impianto anche quando esso implichi, per esigenze tecnologiche, modifiche esterne e/o la realizzazione di necessari volumi tecnici.
Gli interventi di utilizzo delle fonti di energia di cui all'articolo 1 della legge 9 gennaio 1991, n. 10, in edifici ed impianti industriali non sono soggetti ad autorizzazione specifica e sono assimilati a tutti gli effetti alla manutenzione straordinaria
Il TAR di Latina (sentenza n. 948/09, che potete scaricare, dietro semplice registrazione, sul sito di Natura Giuridica), nel sottolineare che la disposizione speciale è chiaramente ispirata alla ratio di favorire l’utilizzazione di fonti rinnovabili di energia, ha rilevato che la tesi del comune, secondo cui l’intervento denunciato dal ricorrente non avrebbe costituito un intervento di manutenzione straordinaria e non sarebbe stato soggetto a denuncia di inizio attività, ma a permesso di costruire, non è fondata, non potendosi ritenere che la disposizione in questione – che ha carattere generale e non reca alcuna limitazione – si riferisca esclusivamente a opere interne all’edificio.
Purtroppo il mondo è pieno di Commissari Arquà: novelli azzeccagarbugli esistenziali, privi di…
Privi.
Ma per fortuna esistono anche i Montalbano, in grado di combattere e vincere coloro che, in modo del tutto ingiustificato, rompono i cabbasisi…
Per un approfondimento sulla denuncia d’inizio attività (DIA), leggi
- DIA e fotovoltaico in zona agricola
- impianti eolici on shore di piccola taglia e denuncia di inizio attività
- micro generazione eolica e D.I.A.
- denuncia inizio attività eolico
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