VIA - Valutazione di impatto ambientale: che cos'è? Come fare per mediare con l'amministrazione?

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In che cosa consiste la VIA, valutazione di impatto ambientale
Cosa, invece, non rappresenta?

Secondo una giurisprudenza costante, alla stregua dei principi comunitari e nazionali, oltre che delle sue stesse peculiari finalità, la valutazione di impatto ambientale non si sostanzia in una mera verifica di natura tecnica circa la astratta compatibilità ambientale dell'opera, ma implica una complessa e approfondita analisi comparativa tesa a valutare il sacrificio ambientale imposto rispetto all'utilità socio-economica, tenuto conto anche delle alternative possibili e dei riflessi sulla stessa c.d. "opzione zero". 

In particolare, è stato evidenziato che "la natura schiettamente discrezionale della decisione finale (e della preliminare verifica di assoggettabilità), sul versante tecnico ed anche amministrativo, rende allora fisiologico ed obbediente alla ratio su evidenziata che si pervenga ad una soluzione negativa ove l'intervento proposto cagioni un sacrificio ambientale superiore a quello necessario per il soddisfacimento dell'interesse diverso sotteso all'iniziativa.

E' evidente, allora, sottolinea tale giurisprudenza, che è possibile bocciare progetti che arrechino un vulnus non giustificato da esigenze produttive, ma suscettibile di venir meno, per il tramite di soluzioni meno impattanti in conformità al criterio dello sviluppo sostenibile e alla logica della proporzionalità tra consumazione delle risorse naturali e benefici per la collettività che deve governare il bilanciamento di istanze antagoniste” 

In sostanza, la valutazione di impatto ambientale non è perciò un mero atto (tecnico) di gestione ovvero di amministrazione in senso stretto, rientrante come tale nelle attribuzioni proprie dei dirigenti, trattandosi piuttosto di un provvedimento con cui viene esercitata una vera e propria funzione di indirizzo politico - amministrativo con particolare riferimento al corretto uso del territorio (in senso ampio), attraverso la cura ed il bilanciamento della molteplicità dei (contrapposti) interessi, pubblici (urbanistici, naturalistici, paesistici, nonché di sviluppo economico - sociale) e privati.

Come fare per rendere un progetto meno impattante, e comunque dialogare fattivamente con le autorità competenti per trovare, nel minor tempo possibile, una soluzione ambientalmente ed economicamente sostenibile?



AIA, Autorizzazione Integrata Ambientale. Ecco i primi indirizzi per l'uniforme applicazione

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Sul n. 2/2015 della rivista "Ambiente & Sviluppo", edita da IPOSA, è stato pubblicato un articolo in materia di AIA, Autorizzazione Integrata Ambientale.
In particolare, nell’articolo si affronta il tema relativo alla ricerca di uniformità normativa nelle diverse regioni italiane, e si analizzano i primi indirizzi per l’uniforme applicazione sul territorio nazionale della disciplina in materia di AIA.
Quella che segue è un a sintesi del contenuto (non sono presenti le numerose note), e soprattutto alcune riflessioni finali.
Per il testo completo dell’articolo, collegarsi al seguente indirizzo web.

Supporre va bene, ma approfondire è meglio
Il nostro diritto dell’ambiente – anche se è ormai diventato un’ovvietà, occorre ribadirlo – è sovraffollato di norme figlie di una politica priva di una visione prospettica e strategica (e per questo destrutturate e fragili), dettate dalla (presunta, o artefatta) emergenza di turno (e per questo fra di loro scoordinate e contraddittorie) e al contempo piene di rinvii, deroghe, eccezioni e spesso vuote (per mancanza dei decreti attuativi), e per questo prive di una reale pregnanza.
Ma, soprattutto, le norme ambientali sono, più di altre, diversamente interpretabili, e per questo, nei fatti, spesso inefficaci, oltre che foriere di atteggiamenti e/o decisioni contraddittorie, a seconda dell’autorità (competente?) o del giudice che ci si trova di fronte.
Anche la normativa sull’AIA, recentemente modificata dal decreto “emissioni industriali” non è sostanzialmente sfuggita a questo paradigma.
Per quanto concerne gli aspetti tecnico-giuridici dettati dal D.Lgs n. 46/2014 si rimanda il lettore agli articoli pubblicati su questa rivista; in questa sede si vuole invece porre l’attenzione sulle “prime linee” di indirizzo sulle “modalità applicative” della disciplina in materia di prevenzione e riduzione integrate dell’inquinamento, emanate dal ministero dell’ambiente a valle dei “primi approfondimenti” finora svolti dal Coordinamento istituito proprio dal decreto “emissioni industriali” per l’uniforme applicazione [dell’AIA] sul territorio nazionale.
Tali “primi indirizzi” costituiscono una (prima) direttiva per la corretta applicazione della norma, che all’indomani della sua entrata in vigore è già stata oggetto di numerosi quesiti da parte delle autorità competenti al rilascio dell’AIA e dalle associazioni di categoria degli operatori economici interessati i quali, in balìa delle “supposizioni applicative”, cui anche questa normativa dà adito, ha preferito chiedere al ministero di dettare “disposizioni applicative” in grado di evitare, almeno in parte, interpretazioni disomogenee e, in ultima analisi, “difformità applicative”.
Perché, come diceva un grande scrittore americano, Mark Twain, “supporre va bene, ma approfondire è meglio”.

Le “linee guida ante litteram”
A pensarla così – approfondire è meglio che dare per scontato, e serve a rendere la norma più omogenea nella sua applicazione – è stata, ancora prima del recepimento della direttiva 2010/75/UE, la regione Emilia Romagna, che nel settembre dello scorso anno, preso atto che, a distanza di più di nove mesi dalla data finale entro la quale l’Italia avrebbe dovuto recepire la direttiva 2010/75/UE , nulla era ancora stato fatto, ha emanato le proprie “prime indicazioni di merito”.
Gli “approfondimenti di tipo tecnico e giuridico in merito agli adempimenti e alle tempistiche dettate dalla direttiva” dovevano servire soprattutto ad “assicurare una tempestiva conformità delle azioni amministrative operanti sul territorio regionale alle normative europee”, tenuto conto che, [...]

Le indicazioni operative della “Commissione Ambiente e Energia” della Conferenza delle Regioni
Nelle premesse della proposta di deliberazione della Commissione in materia di indirizzi urgenti per l’attuazione del decreto emissioni industriali, si legge testualmente che “le nuove disposizioni [...] introducono numerosi elementi innovativi in chiave applicativa, oltre ad introdurre nuove fattispecie di attività soggette, circostanza che, com’era naturale attendersi, ha da subito dato luogo a problemi nell’interpretazione uniforme e coerente della norma”.
Non a caso il legislatore delegato aveva previsto l’istituzione di un coordinamento per l’uniforme attuazione della normativa sul territorio nazionale, al quale alla data del 29 luglio 2014, in attesa delle linee guida nazionali, erano arrivate molte richieste di chiarimento sulla corretta interpretazione della normativa, fra le quali alcune rilevanti questioni concernenti il campo di applicazione e l’assoggettabilità, che “pretendono un orientamento condiviso tempestivo, anche in vista della prossima scadenza del 7 settembre p.v. entro la quale i soggetti ricadenti per la prima volta nella direttiva IED devono presentare domanda AIA”.
E così, “quantomeno per le questioni indifferibili”, la Commissione ha ritenuto di “fornire senza ulteriore ritardo le necessarie indicazioni operative alle autorità competenti [...] in ordine ai più rilevanti ed impellenti aspetti problematici”, relativi agli aspetti sintetizzati nella tabella che segue [...]

I primi indirizzi applicativi delle regioni [...]

Le linee di indirizzo nazionali: il confronto
Con la circolare n. 22295 del 27/10/2014 il MATTM:
  • alla luce dei chiarimenti forniti dalla DG ambiente della Commissione europea e degli approfondimenti finora svolti dal Coordinamento, testé sintetizzati,
  • e anche in riscontro a quesiti pervenuti in merito dalle autorità competenti al rilascio dell’AIA e dalle associazioni di categoria degli operatori economici interessati,
ha diramato i primi indirizzi per l’uniforme applicazione sul territorio nazionale della disciplina in materia di AIA, che in parte riprendono la struttura degli approfondimenti del Coordinamento, salvo discostarsene in alcuni punti (sia in melius, sia in peius), e in parte aggiungono linee di indirizzo.
Dal confronto fra le due discipline emerge che, al di là della diversa numerazione degli indirizzi, nelle linee guida nazionali:
1. non sono contenuti gli “indirizzi” relativi alla “capacità produttiva/limite legale, al tariffario, alla transcodifica dei rifiuti, alle garanzie finanziarie e agli autodemolitori;
2. risultano essere più precise la definizione di attività connessa, l’indicazione per la presentazione della relazione di riferimento e quella concernente le soglie delle attività di prodotti alimentari o mangimi, le modalità di gestione dei procedimenti in corso;
3. al contempo, sono più imprecisi i riferimenti agli “impianti esistenti non già soggetti ad AIA”;
4. sono sostanzialmente identiche le linee guida relative ai frantumatori metallici, alla capacità di incenerimento, all’impiego delle linee guida MTD e all’applicazione dell’istituto del rinnovo periodico;
5. sono inseriti altri approfondimenti interpretativi (definizione di sito; nozione di pollame; oggetto dei controlli; sospensione dell’autorizzazione; obblighi di pubblicazione).

La promessa uniformità
Nel loro complesso, queste prime linee di indirizzo sulla modalità applicative della disciplina sull’AIA possono essere valutate tutto sommato positivamente, come primo (o parziale) tentativo di sistematizzare e rendere intelligibile la normativa, che alle nostre latitudini è sempre diversamente interpretabile.

Un primo aspetto positivo riguarda la definizione del concetto di attività connessa, ulteriormente spiegato dal MATTM, rispetto ai più timidi e confusi (sul punto) orientamenti del Coordinamento.
Il ministero, infatti, pone le basi per prendere in considerazione il “verso” della connessione.
In altri termini, fino alla novella normativa, due attività erano considerate connesse fra di loro su un piano – per così dire – paritario: un impianto di produzione e la sua centrale termica erano impianti tout court connessi.
Oggi, invece, ai sensi di quanto specificato al punto 2b) delle linee guida nazionali (ma non preso in considerazione, invece, dal Coordinamento), il legislatore lascia la facoltà ai gestori di chiedere comunque di considerare il complesso produttivo quale unica installazione (ma anche no), nel caso in cui “le modalità di svolgimento hanno una qualche implicazione tecnica con le modalità di svolgimento dell’attività IPPC”, e in particolare nel caso in cui il loro “fuori servizio” sia in grado di determinare – direttamente o indirettamente – problemi all’esercizio dell’attività IPPC.
Nel caso in cui manchi la richiesta esplicita del gestore, l’attività non può essere considerata connessa.

Una seconda miglioria concerne la proroga di validità dell’AIA in corso con un semplice carteggio fra gestore e autorità competente, e non con un formale, e pesante, aggiornamento dell’atto. Da segnalare che il MATTM, nel riprendere sostanzialmente quanto già messo in luce dal Coordinamento, specifica tuttavia le cause che hanno indotto lo stesso ministero a prevedere tale snella (e utile) modalità operativa: “spesso, infatti, nei procedimenti AIA è riportata espressamente la prevista data di rinnovo, e pertanto la violazione di tale scadenza potrebbe essere considerata violazione di una condizione autorizzativa”.
Insomma, un’incertezza interpretativa nel tempo e nello spazio che comunque, sia pure potenziale, non faceva bene al sistema.

Possiamo considerare un miglioramento anche:
  • la precisazione (anche questa non prevista dal Coordinamento) in base alla quale, nel caso di sospensione dell’autorizzazione, come anno di riferimento per calcolare la reiterazione per più di due volte della violazione delle condizioni dell’AIA, occorre considerare i 365 giorni precedenti l’ultimo accertamento, e non l’anno solare “X”: un’interpretazione che sembra riportare sui giusti binari la norma, in precedenza diversamente interpretata a livello territoriale;
  • la previsione del trasferimento (punto 4-b, secondo alinea) “per seguito di competenza alle autorità competenti al rilascio delle altre autorizzazioni ambientali di settore” nel caso in cui, a seguito dell’emanazione del decreto “emissioni industriali”, le installazioni non sono più soggette ad AIA.

Più in generale, come s’è fatto cenno, è da apprezzare lo sforzo compiuto dal ministero per cercare di cominciare a rendere questa normativa meno incerta e, di conseguenza, più facilmente applicabile.

Non mancano, per la verità, anche aspetti critici e criticabili, relativi, ad esempio, alla mancata considerazione (e alla mancata motivazione di tale scelta) di alcuni aspetti oggetto, invece, dell’analisi del Coordinamento, o al minor dettaglio di altri indirizzi già trattati dal Coordinamento a fronte dell’inserimento di indirizzi che, seppur utili, non sembravano, a chi scrive, nell’ottica di questa “strategia semplificatoria ex post”, così urgenti (rispetto ad altri) da trattare nelle prime linee guida di indirizzo sulle modalità applicative della disciplina in materia di prevenzione e riduzione integrate dell’inquinamento.

La sfuggevolezza dell’ovvio e la necessità di regole chiare e condivise

In un passo de “Le avventure si Sherlock Holmes” si legge che “nulla è più innaturale e sfuggevole dell’ovvio”.

Come a dire: è innaturale dare per scontato, perché ciò che è ovvio per un soggetto (ad esempio, il legislatore, nel momento in cui legifera), può non esserlo, e spesso non lo è, per un altro (nell’esempio: l’operatore del settore, nel momento in cui deve cercare di osservare le leggi), di modo tale che quest’ultimo, in assenza di una norma chiara, può legittimamente presumere di poter agire correttamente, salvo poi scoprire che quello considerava corretto era in realtà frutto di una sua libera (o giustificabile) interpretazione.
Con tutte le conseguenze burocratiche, amministrative, temporali, sanzionatorie ed economiche del caso.

Il punto focale è, allora, probabilmente proprio quest’ultimo: un errore che spesso viene fatto è quello di presumere troppo, di supporre.
Ma se il consulente è – diciamo – in qualche modo incentivato dalla legge (rectius da questo modo di legiferare) ad agire in questo modo, non altrettanto si può dire per il legislatore (che dovrebbe avere un altro ruolo), il quale spesso abbina a questa presunzione la pretesa di essere stato chiaro: concetto che implica almeno completezza e adeguatezza, sia contenutistica che temporale.

Ora, in considerazione del fatto che il nostro nomoteta non brilla né per chiarezza né per completezza, e che spesso (e volentieri) arriva dopo (dopo che un problema si è verificato, che un termine è scaduto, che un danno è stato fatto, ...), aumentando, anche per questa via, la smania regolatrice delle regioni, che si sentono ulteriormente autorizzate ad agire secondo coscienza, ben vengano queste prime linee di indirizzo.
A patto che possano costituire idealmente l’inizio di un nuovo modus operandi del legislatore, volto a cominciare un percorso nel quale l’incertezza applicativa – comunque inestirpabile al 100% – deve rimanere soltanto quella fisiologica. Da curare, all’occorrenza, con linee guida di orientamento.
Diversamente, ci troveremo, fra neanche molto tempo, a commentare le trecentesime linee guida (o orientamenti, indirizzi, criteri, non fa differenza), emanate a valle dell’ennesimo – forse anche reiterato – SOS interpretativo da parte degli operatori del settore, pubblici o privati che siano.
E, quindi, dopo che l’incertezza normativa avrà già prodotto nuovi ed ulteriori danni burocratici, amministrativi, temporali, sanzionatori ed economici del caso.

Un new deal legislativo nel quale il legislatore non supponga (magari anche sotto la spinta dell’emergenza di turno) ma approfondisca, per farsi capire (e, conseguenza non del tutto marginale: farsi rispettare), specie perché predica, continua a predicare, una semplificazione che, nei fatti, continua ad essere un argomento astratto e non praticato.
Semplificare significa magari anche spiegare all’utente della legge (spesso considerato, e trattato, come un utonto) concetti che possono anche apparire ovvi (pollame compreso): ma bisogna farlo prima, in modo organico, strutturato, strutturale, autorevole – e non sempre dopo, con prime indicazioni, che forse saranno seguite da seconde, terze... trecentesime linee guida.
Semplificare significa, in ultima analisi, permettere al Sistema di spiegare le ali, e permettergli quel salto di qualità che, oggi più che mai, serve al nostro Paese, martoriato anche da problemi e diktat esogeni, ma in gran parte vittima di questo suo modo di non fare le cose, di non darsi delle regole chiare, di dichiarare la condivisibilità di alcuni principî, salvo non condividerne alcuna applicazione pratica.

Salvo non condividere, più in generale, e a livello locale, le sorti comuni, accontentandosi di pensare al proprio particulare, e di dare la colpa “agli altri”.

Chiunque essi siano, ma senza alcuna linea guida che ci permetta di individuarli...


Via l’amianto a costi contenuti. Bando INAIL ISI 2014: migliorare le condizioni di salute e sicurezza sul lavoro

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Segnaliamo a breve l'apertura del BANDO INAIL ISI 2019 . Ecco invece un link al bando ISI 2018, l'asse 3 è quello relativo ai manufatti in amianto.

L’INAIL ha pubblicato il bando ISI 2014 che eroga complessivi 267.427.404 euro in finanziamenti a fondo perduto per la realizzazione di progetti che abbiano come fine il miglioramento dei livelli di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro.
Fra gli interventi, anche quelli che prevedono il rifacimento di coperture per l’eliminazione e lo smaltimento dei materiali contenenti amianto
I soggetti interessati potranno inserire le domande di partecipazione dal 3 marzo 2015 e fino alle ore 18.00 del 7 maggio 2015, nella sezione Servizi online. 
La tabella che segue spiega in cosa consiste il bando ISI e quali sono le fasi che ne caratterizzano il funzionamento, in particolare il c.d. click day.
BANDO ISI 2014: cos’è
L'Inail finanzia in conto capitale le spese sostenute per progetti di miglioramento dei livelli di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro. I destinatari degli incentivi sono le imprese, anche individuali, iscritte alla Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura.
Fondi a disposizione
Con il Bando Isi 2014, l'Inail mette a disposizione 267.427.404 euro per finanziamenti a fondo perduto.

I finanziamenti vengono assegnati fino a esaurimento, secondo l’ordine cronologico di arrivo delle domande.

Il contributo, pari al 65% dell’investimento, per un massimo di 130.000 euro, viene erogato dopo la verifica tecnico-amministrativa e la realizzazione del progetto.

I finanziamenti Isi sono cumulabili con benefici derivanti da interventi pubblici di garanzia sul credito (es. gestiti dal Fondo di garanzia delle Pmi e da Ismea).
Prima fase: inserimento online del progetto
Dal 3 marzo 2015 e fino alle ore 18.00 del 7 maggio 2015, nella sezione Servizi online, le imprese registrate al sito Inail hanno a disposizione un’applicazione informatica per la compilazione della domanda, che consentirà di:
  • effettuare simulazioni relative al progetto da presentare, verificando il raggiungimento del punteggio “soglia” di ammissibilità 
  • salvare la domanda inserita.
Seconda fase: inserimento del codice identificativo
Dal 12 maggio 2015 le imprese che hanno raggiunto la soglia minima di ammissibilità e salvato la domanda possono accedere nuovamente alla procedura informatica ed effettuare il download del proprio codice identificativo che le individua in maniera univoca.
Terza fase: invio del codice identificativo (click-day)
Le imprese possono inviare attraverso lo sportello informatico la domanda di ammissione al contributo, utilizzando il codice identificativo attribuito alla propria domanda, ottenuto mediante la procedura di download.

La data e gli orari di apertura e chiusura dello sportello informatico per l’invio delle domande saranno pubblicati sul sito Inail a partire dal 3 giugno 2015.
Obiettivo
Incentivare le Imprese a realizzare interventi finalizzati al miglioramento dei livelli di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro.
Destinatari
I soggetti destinatari dei contributi sono le imprese, anche individuali, ubicate su tutto il territorio nazionale iscritte alla Camera di Commercio Industria, Artigianato ed Agricoltura.
Progetti ammessi a contributo
Sono ammessi a contributo progetti ricadenti in una delle seguenti tipologie:
  1. progetti di investimento; 
  2. progetti di responsabilità sociale e per l’adozione di modelli organizzativi.
Le imprese possono presentare un solo progetto per una sola unità produttiva, riguardante una sola tipologia tra quelle sopra indicate.
Per i progetti di tipologia 2 l’intervento richiesto può riguardare tutti i lavoratori facenti capo ad un unico datore di lavoro, anche se operanti in più sedi o più regioni.
Risorse finanziarie destinate ai contributi
L’importo destinato dall’Inail ai progetti ammessi a contributo, per l’anno 2014, è ripartito sui singoli Avvisi Regionali pubblicati sul portale dell’Inail.
Ammontare del contributo
Il contributo, in conto capitale, è pari al 65% delle spese sostenute dall’impresa per la realizzazione del progetto, al netto dell’Iva.

Il contributo massimo erogabile è pari a € 130.000.
Il contributo minimo ammissibile è pari a € 5.000.

Per le imprese fino a 50 dipendenti che presentano progetti per l’adozione di modelli organizzativi e di responsabilità sociale non è fissato il limite minimo di contributo.
Modalità e tempistiche di presentazione della domanda
La domanda deve essere presentata in modalità telematica, con successiva conferma tramite Posta Elettronica Certificata, come specificato negli Avvisi regionali.

A partire dal 3 marzo 2015, sul sito www.inail.it – Servizi on line, le imprese avranno a disposizione una procedura informatica che consentirà loro, attraverso un percorso guidato, di inserire la domanda di contributo con le modalità indicate negli Avvisi regionali.

Qual è la vostra regione?
Avete bisogno di qualcuno che segua per voi la pratica?
Avete bisogno di una consulenza?

Contattate Natura Giuridica, che vi seguirà passo dopo passo nella presentazione della domanda.
In ogni regione sono previsti diversi avvisi pubblici e diverse procedure, che verranno resi noti contestualmente alla pubblicazione del bando. 




#SbloccaItalia: tanto rumore per nulla

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Dalla sintetica narrazione di quanto contenuto nel decreto #SbloccaItalia, svolta nei seguenti post: 
  • Le novità ambientali contenute nello #SbloccaItalia: il dissesto idrogeologicodissesto idrogeologico
  • Le novità ambientali contenute nello #SbloccaItalia: le semplificazioni in materia edilizia 
  • #SbloccaItalia:misure nel settore energetico, idrocarburi, gas naturale 
scopriamo che, in realtà, l’ultimo remake normativo emergenziale, straordinario o eccezionale che dir si voglia, non è diverso da quello originale, anche se forse qualcosa è cambiato a livello di comunicazione, come già evidenziato ne "La politica ambientale ai tempi di twitter".

Una nuova comunicazione che, tuttavia, non risolve i problemi: tanto rumore per nulla. 

Per fare solo qualche esempio, ci sono novità soltanto annunciate (terre e rocce da scavo).
Altre che consistono in proroghe concesse per l’adozione di atti i cui termini di scadenza erano già abbondantemente scaduti (conto termico).
Altre ancora la cui “visione strategica” lascia molto perplessi (le norme sull’incenerimento e quelle sulla trivellazione), senza contare che non sono state recepite nel D.Lgs n. 133/14 quelle poche buone cose che il testo uscito dal Consiglio dei ministri del 29 agosto 2014 conteneva . 

Anche in materia di dissesto idrogeologico qualcosa è stato fatto, ma il punto è che, ancora una volta, il nostro legislatore è intervenuto dopo. Dopo un altro disastro, dopo altre vittime, dopo i fiumi di denaro spesi nella gestione dell’emergenza, dopo tanto tempo e, soprattutto, sull’onda dell’“emotività” della politica e dell’opinione pubblica. 

Il risultato di questo modo di intervenire è la produzione schizofrenica di norme scoordinate, confuse, liberamente interpretabili che, spesso, introducono principi generali o anche deroghe, eccezioni e rinvii a futuri decreti attuativi che chissà quando vedranno la luce e che, per questo, stentano ad avere concrete ricadute pratiche. 

In definitiva, ci sono troppe norme inutili, mentre di quelle utili o non si parla, o quando lo si fa il tono è sempre è soltanto quello di chi si limita a reclamare bei principî, senza tuttavia renderli operativi. 

Due esempi su tutti, strettamente connessi al dissesto idrogeologico


Il primo concerne la bozza sulle “linee strategiche”per l’adattamento ai cambiamenti climatici, la gestione sostenibile e la messa in sicurezza del territorio che il ministero dell’ambiente aveva inviato al CIPE nel 2012, nella quale si poneva, fra l’altro, la fine di marzo 2013 come orizzonte temporale massimo entro il quale il Governo avrebbe dovuto adottare un disegno di legge per l’introduzione, nel nostro ordinamento, di un’assicurazione obbligatoria per la copertura dei rischi connessi agli eventi climatici estremi a carico di beni e strutture di proprietà pubblica e privata. 
Un testo la cui adozione tuttavia è stata procrastinata dalla travagliata nascita del Governo delle “larghe intese”, che ha fatto finire questo provvedimento, come tanti altri, nel calderone delle “larghe attese”. 
E pensare che si tratta di un argomento di primaria importanza, non solo dal punto di vista ambientale ma anche da quello, strettamente correlato, economico. 


Il secondo, invece, riguarda il disegno di legge di contenimento del suolo e di riuso del suolo edificato (stop alla cementificazione a tutti i costi), che ha avuto il “via libera” dal Consiglio dei Ministri esattamente un anno fa, il 13 dicembre 2013: una normativa di cui si sentiva sicuramente la mancanza e per la quale il legislatore ha emanato poco più di una minimale messa in scena. 
Non è questa la sede per spiegare i tecnicismi e i ragionamenti giuridici sottesi a questa affermazione; occorre tuttavia segnalare che spesso le parole del nostro legislatore suonano più come una rassicurazione che come il nucleo di una strategia e, l’ipotizzata legge sul contenimento dell’uso del suolo, più che una normativa di riforma economico e sociale, appare per quello che è: un insieme disorganico di parole, che per quanto belle rimangono inutili, se non concretizzate – tanto da chiedersi che senso abbia colmare un vuoto normativo con una normativa vuota. 


Forse basterebbero soltanto un po’ di impegno e di pragmatica buona volontà ad ogni livello dell’amministrazione e della cittadinanza, senza aspettare i lunghi tempi di un placet normativo: basti pensare agli esempi virtuosi dei Comuni di Cassinetta di Lugagnano e di Recco, anche se in questo secondo caso le vicende successive (l’amministrazione comunale virtuosa non è stata riconfermata al successivo appuntamento elettorale) insegnano che occorre prevedere, oltre alle parole e ai conseguenti fatti, anche un’opera paziente, ma immediata, di sensibilizzazione e di autorevolezza politica.

In altre parole, occorre passare dall’astrattezza di certe parole alla concretezza della volontà dei fatti, per porre fine all’andirivieni tipico di questo inutile gioco dell’oca, ed arrivare al traguardo finora soltanto pronunciato, ma mai realmente sperato, di vivere in un ambiente antropizzato e (ma) a misura d’uomo.


#SbloccaItalia:misure nel settore energetico, idrocarburi, gas naturale

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(continua da: "Le novità ambientali contenute nello #SbloccaItalia: le semplificazioni in materia edilizia")

La rigenerazione urbana delle aree di rilevante interesse nazionale 
In relazione alla rigenerazione urbana delle aree di rilevante interesse nazionale il Governo è intervenuto a stabilire:

  • la competenza dello Stato (al quale sono attribuite le funzioni amministrative, per assicurarne l’esercizio unitario, garantendo comunque la partecipazione degli enti territoriali interessati alle determinazioni in materia di governo del territorio, funzionali al perseguimento degli obiettivi) e quella del consiglio dei ministri, che dovrà individuare le aree de quibus, per ognuna delle quali sarà predisposto un programma di risanamento ambientale e un documento di indirizzo strategico per la rigenerazione urbana;
  • la disciplina d’urgenza per le aree comprese nel comprensorio Bagnoli-Coroglio, dichiarate aree di rilevante interesse nazionale. 
Le misure nel settore energetico

Misure a favore degli interventi di sviluppo delle regioni per la ricerca di idrocarburi
Il Governo è intervenuto sulle leggi di stabilità:

  • 2012: attraverso la novella legislativa è stata aggiunta una nuova modalità per la determinazione delle spese finali, sia in termini di competenza sia in termini di cassa, che per gli anni 2015-2018 dovrà essere determinato dalla somma delle spese correnti e in conto capitale risultanti dal consuntivo al netto anche “delle spese sostenute dalle regioni per la realizzazione degli interventi di sviluppo dell’occupazione e delle attività economiche, di sviluppo industriale e di miglioramento ambientale, nonché per il finanziamento di strumenti della programmazione negoziata nelle aree in cui si svolgono le ricerche e le coltivazioni di idrocarburi”. 
  • 2015: sarà definito per le Regioni, compatibilmente con gli obiettivi di finanza pubblica, il limite della esclusione dal patto di stabilità interno delle spese in conto capitale finanziate con le entrate delle aliquote di prodotto previste dalla normativa relativa alle condizioni di rilascio e di esercizio delle autorizzazioni alla prospezione, ricerca e coltivazione di idrocarburi 
Misure urgenti per l’approvvigionamento e il trasporto del gas naturale

Con lo scopo di “aumentare la sicurezza delle forniture di gas al sistema italiano ed europeo del gas naturale, anche in considerazione delle situazioni di crisi internazionali esistenti, i gasdotti di importazione di gas dall’estero, i terminali di rigassificazione di GNL, gli stoccaggi di gas naturale e le infrastrutture della rete nazionale di trasporto del gas naturale, incluse le operazioni preparatorie necessarie alla redazioni dei progetti e le relative opere connesse rivestono carattere di interesse strategico e costituiscono una priorità a carattere nazionale e sono di pubblica utilità, nonché indifferibili e urgenti”

Misure per la valorizzazione delle risorse energetiche nazionali
Oltre alla dichiarazione di interesse strategico (e di pubblica utilità, urgenti ed indifferibili) che rivestono le attività di prospezione, ricerca e coltivazione di idrocarburi e quelle di stoccaggio sotterraneo di gas naturale, il Governo ha modificato la disciplina relativa:

  • ai progetti di competenza statale (che ricomprendono anche le attività di prospezione, ricerca e coltivazione di idrocarburi anche sulla terraferma, oltre che quelli in mare);
  • ai procedimenti di VIA in corso presso le regioni al 13 settembre 2014 (se sono relativi alla prospezione, ricerca e coltivazione di idrocarburi, la Regione presso la quale é stato avviato il conclude lo stesso entro il 31 dicembre 2014. Decorso inutilmente tale termine, deve trasmettere la relativa documentazione al MATTM per i seguiti istruttori di competenza, dandone notizia al MiSE);
  • le modalità per l’ottenimento del titolo concessorio per lo svolgimento di attività di ricerca e coltivazione di idrocarburi liquidi e gassosi Sono svolte a seguito del rilascio di un titolo concessorio unico, sulla base di un programma generale di lavori articolato in una prima fase di ricerca, per la durata di sei anni, prorogabile due volte (per tre anni) nel caso sia necessario completare le opere di ricerca, a seguito della quale, in caso di rinvenimento di un giacimento riconosciuto tecnicamente ed economicamente coltivabile da parte del MiSE seguono la fase di coltivazione (30 anni) da prorogare per una o più volte per un periodo di 10 anni, laddove siano stati adempiuti gli obblighi derivanti dal decreto di concessione e il giacimento risulti ancora coltivabile, e quella di ripristino finale. Il comma 6, invece, stabilisce l’iter burocratico (il titolo concessorio unico è accordato con decreto del MiSE; a seguito di un procedimento unico a soggetti che dispongono di capacità tecnica, economica ed organizzativa, oltre ad offrire garanzie adeguate alla esecuzione e realizzazione dei programmi presentati e con sede sociale in Italia o in altri Stati membri dell’Unione europea e, a condizioni di reciprocità, a soggetti di altri Paesi). Tali disposizioni si applicano, su istanza del titolare o del richiedente, da presentare entro l’11 dicembre 2014, anche ai titoli vigenti e ai procedimenti in corso. Entro sei mesi dall’entrata in vigore del DL, il MiSe dovrà dettare con disciplinare le modalità di conferimento del titolo concessorio unico e quelle di esercizio delle relative attività;
  • alla legge obiettivo per lo sfruttamento di giacimenti di idrocarburi Nuovo art. 8, commi 1-bis del DL 112/08 : “Al fine di tutelare le risorse nazionali di idrocarburi in mare localizzate in ambiti posti in prossimità delle aree di altri Paesi rivieraschi oggetto di attività di ricerca e coltivazione di idrocarburi, per assicurare il relativo gettito fiscale allo Stato e al fine di valorizzare e provare in campo l’utilizzo delle migliori tecnologie nello svolgimento dell’attività mineraria, il MiSE, di concerto con il MATTM, sentite le Regioni interessate, può autorizzare, per un periodo non superiore a 5 anni, progetti sperimentali di coltivazione di giacimenti. I progetti sono corredati sia da un’analisi tecnico-scientifica che dimostri l’assenza di effetti di subsidenza dell’attività sulla costa, sull’equilibrio dell’ecosistema e sugli insediamenti antropici e sia dai relativi progetti e programmi dettagliati di monitoraggio e verifica, da condurre sotto il controllo del MiSE e del MATTM. Ove nel corso delle attività di verifica vengano accertati fenomeni di subsidenza sulla costa determinati dall’attività, il programma dei lavori é interrotto e l’autorizzazione alla sperimentazione decade. Qualora al termine del periodo di validità dell’autorizzazione venga accertato che l’attività é stata condotta senza effetti di subsidenza dell’attività sulla costa, nonché sull’equilibrio dell’ecosistema e sugli insediamenti antropici, il periodo di sperimentazione può’essere prorogato per ulteriori 5 anni, applicando le medesime procedure di controllo;
  • all’autorizzazione rilasciata dall’ufficio nazionale minerario per gli idrocarburi e la geotermia Alla quale saranno soggette, oltre alle attività finalizzate a migliorare le prestazioni degli impianti di coltivazione di idrocarburi, compresa la perforazione, anche quelle che prevedono “la reiniezione delle acque di strato o della frazione gassosa estratta in giacimento”, se effettuate a partire da opere esistenti e nell’ambito dei limiti di produzione ed emissione dei programmi di lavoro già approvati.
In materia di infrastrutture lineari energetiche facenti parte delle reti energetiche nazionali lo Sblocca Italia ha previsto che:

  • anche per i gasdotti di approvvigionamento di gas dall’estero e le opere accessorie l’autorizzazione alla costruzione ed all’esercizio comprende la dichiarazione di pubblica utilità dell’opera, la VIA, ove prevista dalla normativa vigente, ovvero la valutazione di incidenza naturalistico-ambientale l’apposizione del vincolo preordinato all’esproprio dei beni in essa compresi e la variazione degli strumenti urbanistici e dei piani di gestione e tutela del territorio comunque denominati;
  • l’autorizzazione sostituisce, anche ai fini urbanistici ed edilizi nonché paesaggistici;
  • i soggetti titolari o gestori di beni demaniali, di aree demaniali marittime e lacuali, fiumi, torrenti, canali, miniere e foreste demaniali, strade pubbliche, aeroporti, ferrovie, funicolari, teleferiche, e impianti similari, linee di telecomunicazione di pubblico servizio, linee elettriche, che siano interessati dal passaggio di gasdotti della rete nazionale di trasporto o da gasdotti di importazione di gas dall’estero, partecipano al procedimento di autorizzazione alla costruzione e in tale ambito sono tenuti ad indicare le modalità di attraversamento degli impianti ed aree interferenti.
(Continua con: "#SbloccaItalia: tanto rumore per nulla")


Le novità ambientali contenute nello #SbloccaItalia: le semplificazioni in materia edilizia

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(continua da: "Le novità ambientali contenute nello #SbloccaItalia: il dissesto idrogeologico")


Al fine di semplificare le procedure edilizie e ridurre gli oneri a carico dei cittadini e delle imprese, di assicurare processi di sviluppo sostenibile, con particolare riguardo al recupero del patrimonio edilizio esistente e alla riduzione del consumo di suolo, lo #SbloccaItalia ha modificato il Testo Unico sull’edilizia (DPR n. 380/01). Di seguito segue una sintesi delle principali modifiche.

Le novità in materia edilizia 
Manutenzione straordinaria
Viene specificato che, nell’ambito di tali interventi, sono ricompresi anche quelli consistenti nel frazionamento o accorpamento delle unità immobiliari con esecuzione di opere, anche se comportanti la variazione delle superfici delle singole unità immobiliari nonché del carico urbanistico, purché non sia modificata la volumetria complessiva degli edifici e si mantenga l’originaria destinazione d’uso

Interventi di conservazione
Si tratta di una novità in base alla quale lo strumento urbanistico individua gli edifici esistenti non più compatibili con gli indirizzi della pianificazione. In questo caso l’Amministrazione comunale può favorire, in alternativa all’espropriazione, la riqualificazione delle aree attraverso forme di compensazione incidenti sull’area interessata e senza aumento della superficie coperta, rispondenti al pubblico interesse e comunque rispettose dell’imparzialità e del buon andamento dell’azione amministrativa
In ogni caso, nelle more dell’attuazione del piano, resta salva la facoltà del proprietario di eseguire tutti gli interventi conservativi, ad eccezione della demolizione e successiva ricostruzione non giustificata da obiettive ed improrogabili ragioni di ordine statico od igienico sanitario

Attività edilizia libera
Per gli interventi di manutenzione straordinaria e le modifiche interne di carattere edilizio sulla superficie coperta dei fabbricati adibiti ad esercizio d’impresa l’interessato trasmette all’Amministrazione comunale l’elaborato progettuale e la comunicazione di inizio dei lavori asseverata da un tecnico abilitato, il quale attesta, sotto la propria responsabilità che i lavori:

  • sono conformi agli strumenti urbanistici approvati e ai regolamenti edilizi vigenti 
  • sono compatibili con la normativa in materia sismica e con quella sul rendimento energetico nell’edilizia e che non vi é interessamento delle parti strutturali dell’edificio
Permesso di costruire in deroga agli strumenti urbanistici
Per gli interventi di ristrutturazione edilizia, attuati anche in aree industriali dismesse, é ammessa la richiesta di permesso di costruire anche in deroga alle destinazioni d’uso (ma occorre la deliberazione del Consiglio comunale che ne attesta l’interesse pubblico): tale richiesta è subordinata alla condizione che il mutamento di destinazione d’uso non comporti un aumento della superficie coperta prima dell’intervento di ristrutturazione

Efficacia temporale e decadenza del permesso di costruire
Il termine per l’inizio dei lavori non può essere superiore ad un anno dal rilascio del titolo Il termine entro il quale l’opera deve essere completata, non può superare tre anni dall’inizio dei lavori
Decorsi tali termini, il permesso decade di diritto per la parte non eseguita, tranne che, anteriormente alla scadenza, venga richiesta una proroga
La proroga può essere accordata, con provvedimento motivato, per:

  • fatti sopravvenuti, estranei alla volontà del titolare del permesso;
  • in considerazione della mole dell’opera da realizzare, delle sue particolari caratteristiche tecnico-costruttive, o di difficoltà tecnico-esecutive emerse successivamente all’inizio dei lavori;
  • quando si tratti di opere pubbliche il cui finanziamento sia previsto in più esercizi finanziari
La proroga dei termini per l’inizio e l’ultimazione dei lavori é comunque accordata qualora i lavori non possano essere iniziati o conclusi per iniziative dell’amministrazione o dell’autorità giudiziaria rivelatesi poi infondate

Contributo per il rilascio del permesso di costruire
L'incidenza degli oneri di urbanizzazione primaria e secondaria è stabilita con deliberazione del consiglio comunale in base alle tabelle parametriche che la regione definisce per classi di comuni in relazione anche:

  • alla differenziazione tra gli interventi al fine di incentivare, in modo particolare nelle aree a maggiore densità del costruito, quelli di ristrutturazione edilizia anziché quelli di nuova costruzione; 
  • alla valutazione del maggior valore generato da interventi su aree o immobili in variante urbanistica, in deroga o con cambio di destinazione d’uso 
Riduzione o esonero dal contributo di costruzione
Per agevolare gli interventi di densificazione edilizia, per la ristrutturazione, il recupero e il riuso degli immobili dismessi o in via di dismissione, il contributo di costruzione é ridotto in misura non inferiore al 20% rispetto a quello previsto per le nuove costruzioni nei casi non interessati da varianti urbanistiche, deroghe o cambi di destinazione d’uso comportanti maggior valore rispetto alla destinazione originaria
I comuni definiscono, entro 90 giorni dall’entrata in vigore dello “Sblocca Italia”, i criteri e le modalità applicative per l’applicazione della relativa riduzione

Interventi subordinati a SCIA
Sono realizzabili mediante segnalazione certificata d’inizio attività, e comunicate a fine lavori con attestazione del professionista, anche le varianti a permessi di costruire che non configurano una variazione essenziale
Condizione per la realizzazione mediante SCIA è che tali varianti siano:

  • conformi alle prescrizioni urbanistico-edilizie 
  • attuate dopo l’acquisizione degli eventuali atti di assenso prescritti dalla normativa sui vincoli paesaggistici, idrogeologici, ambientali, di tutela del patrimonio storico, artistico ed archeologico e dalle altre normative di settore 
Mutamento d’uso urbanisticamente rilevante
Salva diversa previsione da parte delle leggi regionali, costituisce mutamento rilevante della destinazione d’uso ogni forma di utilizzo dell’immobile o della singola unità immobiliare diversa da quella originaria, ancorché non accompagnata dall’esecuzione di opere edilizie, purché tale da comportare l’assegnazione dell’immobile o dell’unità immobiliare considerati ad una diversa categoria funzionale tra quelle di seguito elencate (Residenziale Turistico-ricettiva Produttiva e direzionale Commerciale Rurale).

Permesso di costruire convenzionato
Se le esigenze di urbanizzazione possono essere soddisfatte con una modalità semplificata, é possibile il rilascio di un permesso di costruire convenzionato
La convenzione specifica, salva diversa disposizione regionale, gli obblighi, funzionali al soddisfacimento di un interesse pubblico, che il soggetto attuatore si assume ai fini di poter conseguire il rilascio del titolo edilizio, il quale resta la fonte di regolamento degli interessi
Sono soggetti alla stipula di convenzione:

  • la cessione di aree anche al fine dell’utilizzo di diritti edificatori; 
  • la realizzazione di opere di urbanizzazione 
  • le caratteristiche morfologiche degli interventi; 
  • la realizzazione di interventi di edilizia residenziale sociale. 
Regolamento unico edilizio
Il Governo, le regioni e le autonomie locali, in attuazione del principio di leale collaborazione, concludono in sede di Conferenza unificata accordi o intese per l’adozione di uno schema di regolamento edilizio-tipo: lo scopo è quello di semplificare e uniformare le norme e gli adempimenti.
Tali accordi costituiscono livello essenziale delle prestazioni, concernenti la tutela della concorrenza e i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale.
Il regolamento edilizio-tipo, che indica i requisiti prestazionali degli edifici, con particolare riguardo alla sicurezza e al risparmio energetico, é adottato dai Comuni nei termini fissati dagli accordi

Conto termico
Lo scopo della norma è quello di agevolare l’accessibilità di imprese, famiglie e soggetti pubblici ai contributi per la produzione di energia termica da fonti rinnovabili e per interventi di efficienza energetica: l’aggiornamento del sistema di incentivi sarà definito entro il 31.12.2014 dal MiSE “secondo criteri di semplificazione procedurale, con possibilità di utilizzo di modulistica predeterminata e accessibilità online, e perseguendo obiettivi di diversificazione e innovazione tecnologica, in grado di favorire il massimo accesso alle risorse già definite” ai sensi del “decreto Romani”.
Entro la fine del 2015 lo stesso MiSE dovrà effettuare, di concerto con il MATTM, il monitoraggio dell’applicazione del sistema di incentivi aggiornato e, se del caso, “adottare entro i successivi 60 giorni un decreto correttivo, in grado di dare la massima efficacia al sistema, relazionando alle competenti Commissioni Parlamentari”.

(continua con: "#SbloccaItalia:misure nel settore energetico, idrocarburi, gas naturale")


Il FAI – Fondo Ambiente Italiano presenta il corso di storia dell'arte Leonardo. Una vita.

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Il FAI- Fondo Ambiente Italiano presenta il nuovo corso di storia dell’arte dal titolo Leonardo. Una vita, interamente dedicato alla figura di questo straordinario protagonista del Rinascimento italiano, che fu pittore, scienziato e ingegnere. Fulcro del corso sarà proprio l'eccezionalità di questo artista che nell’arco di una vita intensa (1452-1519) lasciò al mondo capolavori, ingegni e misteri, la cui fama perdura immutata ancora oggi.

Le venticinque lezioni del corso - che si terranno dal 26 febbraio al 16 dicembre 2015 presso il Teatro Dal Verme (il giovedì dal 26 febbraio all’11 giugno) e presso l’Aula Magna dell’Università degli Studi di Milano (il mercoledì dal 23 settembre al 16 dicembre), dalle ore 18.00 alle ore 19.15 - racconteranno molteplici aspetti della vita pubblica e privata di Leonardo di cui si conserva una documentazione eccezionalmente ampia. Il corso, curato da un comitato scientifico di alto profilo accademico coordinato da Giovanni Agosti, docente di storia dell’arte moderna all’Università degli Studi di Milano, sarà quindi costituito da una sequenza di puntate che tracceranno, sul filo della cronologia, l’intera parabola del grande artista.

La biografia è interrotta in sette occasioni da specialisti di riconosciuta competenza che danno vita a diorami in grado di offrire fondali alla comprensione della narrazione principale. Le lezioni sono tenute da giovani studiosi, che dialogheranno in brevi videointerviste con personaggi noti del mondo delle scienze. Ma il corso del 2015 non si limita alle lezioni. I giovani studiosi accompagneranno gli iscritti in visite ad hoc: nelle sale del Museo Nazionale della Scienza e della Tecnologia a scoprire la meccanica leonardesca, nel cantiere della Sala delle Asse nel Castello Sforzesco e persino tra i muri del refettorio di Santa Maria delle Grazie per contemplare il Cenacolo.

Infine gli incontri verranno animati dalla partecipazione degli attori della scuola del Piccolo Teatro di Milano che leggeranno brani su Leonardo.


Sono aperte le iscrizioni. Per maggiori informazioni sul programma delle lezioni e sui prezzi consulta il sito http://www.fondoambiente.it/Cosa-facciamo/Index.aspx?q=leonardo-corso-d-arte-fai-2015 o la pagina Facebook dedicata http://www.facebook.com/pages/I-grandi-Maestri-dellArte/103416429759972. L’Ufficio Cultura e Ricerca del FAI è a disposizione per informazioni e iscrizioni: 02 467615.252/349 o ufficio_cultura@fondoambiente.it.



Le novità ambientali contenute nello #SbloccaItalia: il dissesto idrogeologico

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Sul n. 1/2015 della rivista "Ambiente, Sicurezza & Lavoro", edita da EPC, è stato pubblicato un articolo che analizza alcune delle novità ambientali contenute nello #Sblocca Italia. Nei prossimi post verranno sintetizzati alcuni passi principali. Cominciamo con e nuove norme sul dissesto idrogeologico.


La “non novità”: la decretazione d’urgenza 

“Ritenuta la straordinaria necessità e urgenza di emanare disposizioni per accelerare e semplificare la realizzazione di opere infrastrutturali strategiche, indifferibili e urgenti […] ritenuta altresì la straordinaria necessità e urgenza di emanare disposizioni in materia ambientale per la mitigazione del rischio idrogeologico, la salvaguardia degli ecosistemi, l’adeguamento delle infrastrutture idriche e il superamento di eccezionali situazioni di crisi connesse alla gestione dei rifiuti, nonché di introdurre misure per garantire l’approvvigionamento energetico e favorire la valorizzazione delle risorse energetiche nazionali” 
(e bla bla bla…), il Governo ha deciso di porre “definitivamente rimedio” alle molte emergenze che attanagliano il nostro Paese anche nel campo ambientale. In particolare, con il decreto legge n. 133/2014, convertito nella legge n. 164/2014 (cosiddetto “Sblocca Italia”), il Governo è intervenuto in materia di mitigazione del dissesto idrogeologico, edilizia, rigenerazone urbana ed energia. 

Vent’anni e non sentirli: la nuova normativa sul dissesto idrogeologico 

Lo “Sblocca Italia” è stato pubblicato n Gazzetta Ufficiale negli stessi giorni in cui si commemorava la memoria delle vittime dell’alluvione che vent’anni fa mise in ginocchio alcune zone del nostro Paese: fra le molte norme urgenti per “semplificare e razionalizzare” il sistema Paese, lo Sblocca Italia contiene delle misure per la mitigazione del dissesto idrogeologico o, per usare le parole contenute nel Dossier del Senato, 
“una serie di norme principalmente finalizzate all’utilizzo delle risorse per interventi di mitigazione del rischio idrogeologico, nonché disposizioni volte ad agevolare la realizzazione degli interventi stessi”. 
 Vediamo di capire cosa il nostro Legislatore ha stabilito:

  • a partire dalla programmazione 2015, le risorse destinate al finanziamento degli interventi in materia di mitigazione del rischio idrogeologico dovranno essere utilizzate tramite accordo di programma sottoscritto dalla Regione interessata e dal Ministero dell’ambiente (intervento che dovrebbe garantire maggior coordinamento);
  • è prevista la revoca di risorse assegnate in passato alle Regioni e ad altri enti per la realizzazione di interventi di mitigazione del rischio idrogeologico per i quali, alla data del 30 settembre 2014, non sia stato pubblicato il bando di gara o non sia stato disposto l’affidamento dei lavori (i soldi non spesi saranno finalmente revocati; occorre valutare come tutto questo avverrà);
  • i Presidenti delle Regioni potranno avvalersi di società in house delle amministrazioni centrali dello Stato dotate di specifica competenza tecnica, per lo svolgimento di attività di progettazione ed esecuzione degli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico;
  • verranno semplificate le procedure di espropriazione (un fattore che ritarda la messa in opera di misure di contenimento è l’eccessiva parcellizzazione – tantissimi piccoli proprietari - di boschi e terreni); 
  • i sedimenti spostati nell’ambito delle pertinenze idrauliche saranno esclusi dalla disciplina sui rifiuti (il che vuol dire che tali sedimenti non devono essere trattati come rifiuti, con tutti i costi e la burocrazia che normalmente ciò comporta). 
Infine, lo “Sblocca Italia” è intervenuto per impedire che, in futuro, un contenzioso giudiziario possa bloccare un’opera di messa in sicurezza di un’area, com’è successo a Genova.