Polveri sottili: fumo o…

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Di recente sono stato contattato da un gruppo di cittadini che risiedono nei pressi di un’impresa che, nello svolgimento della propria attività di… "consulenza per la gestione del calore"(proprio così!) provoca, fra l’altro, anche un forte disagio a coloro che abitano nelle immediate vicinanze, causato dalle polveri sottili “gettate” nell’atmosfera.

Quello relativo al getto di cose pericolose (art. 674 del c.p.) è un argomento storico del diritto ambientale, che ha dato vita a un acceso dibattito giurisprudenziale e dottrinale, cui ho già fatto cenno nelle pagine di Natura Giuridica, sia in relazione all’inquinamento elettromagnetico, sia in relazione all’inquinamento atmosferico.

Il getto di cose pericolose, come accennato, è regolato dall’art. 674 del codice penale, in base al quale "chiunque getta o versa in luogo di pubblico transito o in un luogo privato ma di comune o di altrui uso, cose atte a offendere o imbrattare o molestare persone, ovvero, nei casi non consentiti dalla legge, provoca emissioni di gas, di vapori o di fumo atti a cagionare tali effetti”.

Cose atte ad imbrattare o molestare le persone.
Emissioni di gas, vapori o fumo, nei casi non consentiti dalla legge.

E la diffusione di polveri nell’atmosfera, cosa configura?

C’è chi ritiene che le polveri, se non possono essere oggetto delle emissioni di gas e di vapori, sono invece sostanze comprese nelle emissioni di fumo, che, secondo la nozione lessicale e tecnica del termine, è la "sospensione di un solido in un gas, prodotto dalla combustione", mentre e la polvere null'altro è se non materia finemente suddivisa (polvere sottile).

D’altro canto, c’è chi invece ritiene che l’immissione di polveri nell'atmosfera sia compresa nella prima ipotesi dell'art. 674 c.p. (non sia, cioè, fumo, ma una “cosa” atta ad imbrattare o molestare le persone…).
Perché?
Ma perché nel concetto di gettare o versare rientra anche quello di diffondere, comunque, polveri nelle aree circostanti. Inoltre, nel linguaggio di tutti i giorni, la polvere è un "insieme incoerente di particelle molto minute e leggere di terra arida, detriti, sabbia ecc., che, sollevate e trasportate dal vento, si depositano ovunque", mentre il fumo è “il residuo gassoso della combustione che trascina in sospensione particelle solide in forma di nuvola grigiastra o bianca".
In sostanza, il fumo si distingue dalla polvere perché è sempre un prodotto della combustione: la polvere, prodotto della frantumazione, non può essere ricompresa nella nozione di fumo.
Niente di più semplice: l’unica conseguenza possibile è quella in base alla quale la diffusione di polveri nell'atmosfera va contestata come versamento di cose ai sensi della prima ipotesi dell'art. 674 c.p., e non come emissione di fumo, come avrebbero voluto i legali dell’imputato…la seconda ipotesi di cui all’art. 674 del codice penale, infatti, esclude il reato nei casi consentiti dalla legge.
Il fatto che l’impresa fosse autorizzata, in sostanza, stando a questa ricostruzione interpretativa, escluderebbe a priori la configurabilità del reato.

E qui casca l’asino.
Perché la Cassazione ha affermato che la clausola "nei casi non consentiti dalla legge", di cui alla seconda parte dell’art. 674 del c.p., non esclude il reato per tutte le emissioni provocate dalla attività industriale regolamentata e autorizzata, ma solo per quelle che sono specificamente consentite attraverso limiti tabellari o altre determinate disposizioni amministrative. 

Solo queste ultime, infatti, si presumono legittime, mentre tale presunzione non può presumersi per le altre emissioni, connesse più o meno direttamente all’attività produttiva regolamentata, che il legislatore non disciplina specificamente o che addirittura considera pericolose perché superiori ai limiti tabellari, o che vuole comunque evitare attraverso misure di prevenzione e di cautela imposte all’imprenditore.

Essere autorizzati all’emissione in atmosfera di gas e fumi, dunque, non significa avere licenza di (uccidere) fare un po’ quello che si vuole, in barba a tutto e, in specie, alla salute dei cittadini e alla salubrità dell’ambiente.

Peccato che per affrontare casi di inquinamento atmosferico, come questo, ci si debba sempre (e solo) rifare ad una norma come l’art. 674 del codice penale, che ha visto espandersi il suo campo di applicazione, a causa dell’inadeguatezza delle norme poste a tutela dell’inquinamento atmosferico, e dell’ambiente in generale: norme tutte fumo (queste, sì!), e niente arrosto.

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Foto: “Polveri sottili” originally uploaded by Alex Siddi