Gestione rifiuti: l’inganno del trasportatore non esclude la responsabilità del produttore

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Il produttore (o detentore) dei rifiuti può affidare la raccolta, il trasporto e lo smaltimento dei rifiuti ad altri soggetti privati affinché svolgano per conto suo tali attività, ma in tal caso ha l’obbligo di controllare che gli stessi siano autorizzati alle attività di raccolta e smaltimento o recupero e, qualora tale doverosa verifica sia omessa, il detentore risponde a titolo di colpa, per inosservanza della regola di cautela imprenditoriale, dei reati configurati dall’illecita gestione.

Alcuni titolari di imprese, individuali e collettive, avevano conferito i rifiuti prodotti dalle loro attività ad un impianto di gestione degli stessi in forma semplificata soltanto de facto, perché de jure non abilitato a riceverli, a causa la mancanza delle prescritte autorizzazioni. 
Tutte le difese degli imputati hanno sottolineato, a diverso titolo, l’assoluta buona fede dei loro assistiti: la responsabilità doveva essere, infatti, imputata al trasportatore, che li aveva tratti in inganno circa la sussistenza del titolo abilitativo in capo al destinatario, esibendo un’autorizzazione al trasporto che contemplava i codici CER dei rifiuti conferiti e la verbale dichiarazione di essere in possesso anche dell’autorizzazione per lo smaltimento. 

In una recente sentenza, la Cassazione ha affermato che il detentore dei rifiuti può affidare la raccolta, il trasporto e lo smaltimento dei rifiuti ad altri soggetti privati affinché svolgano per conto suo tali attività, ma in tal caso ha l’obbligo di controllare che gli stessi siano autorizzati alle attività di raccolta e smaltimento o recupero e, qualora tale doverosa verifica sia omessa, il detentore risponde a titolo di colpa, per inosservanza della regola di cautela imprenditoriale, dei reati configurati dall’illecita gestione. 
La responsabilità non è evidentemente esclusa dal fatto che il terzo sia munito di autorizzazione, ma relativa a rifiuti diversi da quelli oggetto di conferimento, perché ciò si risolve nella mancanza di autorizzazione per i rifiuti conferiti; né si configura come inammissibile forma di responsabilità oggettiva, conseguendo viceversa alla negligenza nella verifica della esistenza di specifica autorizzazione. 
Nel caso di specie, la Corte rileva che gli imputati erano perfettamente in grado di sviluppare le verifiche e le cautele necessarie se solo avessero usato «una pur minima diligenza» e non avessero ceduto alla tentazione di risparmiare sui costi di smaltimento. 
Non vale, quindi, invocare l’inganno come causa di non punibilità. 
Il TUA pone dunque gli oneri relativi alle attività di smaltimento completamente a carico dei produttori, escludendo la loro responsabilità solo nel caso di conferimento a soggetti autorizzati: i produttori sono perciò gravati da una vera e propria posizione di garanzia in ordine al corretto andamento del ciclo del rifiuto. 
In tale quadro è onere di tali soggetti di verificare in modo rigoroso che colui al quale i rifiuti vengono conferiti per le ulteriori fasi, tanto più per lo smaltimento, sia munito del necessario titolo autorizzativo, non potendo costoro in alcun modo invocare la buona fede, ove non dimostrino di aver fatto quanto era nelle loro possibilità per compiere quella verifica.


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Buone vacanze

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Il Blog Ambientale Natura Giuridica ed il sito web vi salutano e vi augurano Buone Vacanze e Buon Ferragosto! La pubblicazione dei post riprenderà il 26 agosto.

Le problematiche ambientali però non vanno in vacanza: pertanto, se avete necessità o urgenza di contattare sia per e mail che per telefono Natura Giuridica, non esitate a farlo: lo staff di esperti di Natura Giuridica è sempre a vostra completa disposizione.

A presto



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I finanziamenti europei all’eco-innovazione: c’è tempo fino al 5 settembre per presentare le proposte

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Le PMI avranno tempo fino al 5 settembre per presentare progetti volti ad aumentare la propria sostenibilità, senza rinunciare alla competitività. L’Unione europea ha lanciato un bando di che permetterà a 45 aziende di ottenere finanziamenti per un totale di 31,5 milioni di € per la realizzazione di soluzioni innovative nei settori del riciclo dei materiali, dell’edilizia sostenibile, di quello alimentare, dell’acqua e del “green business”.


When business meets the environment: l’eco-innovazione e la competitività 

“L’ecoinnovazione non è soltanto una nicchia di mercato per le imprese verdi. La competitività dell’Europa nei prossimi decenni dipenderà dalla sua capacità di superare la scarsa disponibilità di risorse. Le imprese verdi sono i motori della trasformazione di tutta l’economia. In particolare, invito le piccole e medie imprese a presentare una domanda di finanziamento, contribuendo così al primato dell’Europa in settori come la gestione dell’acqua e dei rifiuti”.
Con queste parole il commissario responsabile per l’ambiente Janez Potočnik ha lanciato il bando eco-innovation 2013, il cui obiettivo è quello di ridurre l’impatto ambientale generato dalla produzione di beni e servizi mediante l’applicazione di tecnologie green in cinque settore prioritari.
In particolare, il bando mira a promuovere l’eco-innovazione e la competitività della PMI – più di 23 milioni in tutta Europa, pari al 99% del settore imprenditoriale: soltanto la loro incentivazione,soprattutto nel settore della tutela ambientale, potrà consentire di superare l’attuale crisi economica. Secondo recenti stime, infatti, il fatturato delle “Eco industrie” è pari a 227 miliardi di euro, con più di 3 milioni di posti di lavoro.

Il bando 2013 

L’iniziativa, lanciata nel 2007 nell’ambito del programma quadro per la competitività e l’innovazione 2008-2013, con una dotazione di 200 milioni di €, ha già consentito la realizzazione di 185 progetti, fra i quali un sistema di riutilizzo di vecchi mattoni, una nuova tecnica di produzione di tappeti e moquette e di calzature in pelle senza sostanze chimiche nocive. Il budget stanziato dalla Commissione europea per i 45 migliori progetti di eco-innovazione presentati da PMI ammonta a 31,5 milioni di €. La call for proposal per il 2013 riguarda prodotti:

  • servizi e processi di produzione che, oltre ad essere innovativi, devono rispettare l’ambiente nel momento della loro commercializzazione; 
  • e/o tecniche le cui basi tecniche sono già state dimostrate, ma che abbisognano di incentivi per raggiungere il mercato. 
In sostanza, l’iniziativa sostiene una crescita equilibrata dello sviluppo economico e della sostenibilità ambientale. Il contributo finanziario prenderà la forma di sovvenzione che non potrà in ogni caso essere superiore al 50% dei costi del progetto, e la durata delle azioni finanziate non dovrà superare i 36 mesi.

Le cinque priorità di intervento
Riciclo dei materiali
Miglioramento della qualità dei materiali riciclati attraverso le più efficienti tecniche di smaltimento, demolizione, riutilizzo industriale e commerciale dei rifiuti e dei rifiuti riciclabili derivanti dagli equipaggiamenti elettrici ed elettronici dei veicoli
Innovazione dei prodotti, attraverso l’utilizzo di materiali riciclati, nel rispetto degli standard internazionali, dei requisiti di progettazione avanzata e delle richieste dei consumatori
Innovazione nelle aziende, al fine di rafforzare la loro competitività in attività di riciclaggio e nei processi per il riuso e il riciclo dei prodotti
Prodotti per le costruzioni eco-sostenibili
Sostegno ai prodotti per le costruzioni e ai processi collegati che riducono i consumi delle risorse
Utilizzo di materiali più eco-sostenibili, bio-based, riutilizzati e riciclati provenienti dai rifiuti delle costruzioni e delle demolizioni
Uso ridotto di materie prime
Settore alimentare e delle bevande
Innovazione dei sistemi di produzione, servizi e prodotti innovativi
Utilizzo pieno ed efficiente delle materie prime nel settore alimentare
Aumento della produttività
Riduzione della produzione di rifiuti biodegradabili
Sostegno alla transizione a un’economia a un’economia bio-based
Prevenzione o alla riduzione dei rifiuti
Uso efficiente dell’acqua e miglioramento della sua qualità
Riduzione delle emissioni di gas a effetto serra
Incremento del recupero e del riciclo dei materiali
Acqua
Uso efficiente delle risorse idriche
Riutilizzo e riciclo delle acque per usi residenziali, urbani, agricoli e industriali
Imprese più ecologiche
Riduzione dell’impatto ambientale
Rispetto dei principî della Politica integrata del prodotto  e del Piano d’azione “Produzione e consumo sostenibili” e “Politica industriale sostenibile”
Sostituzione dei materiali abitualmente utilizzati con nuovi materiali innovativi che riducono l’impatto ambientale e favoriscono un più efficiente utilizzo delle risorse
Incentivazione dei sistemi di produzione, prodotti eco-sostenibili con un grande potenziale di replicabilità

I beneficiari 

Gli enti che possono presentare le proposte – possono essere pubblici e privati – devono avere personalità giuridica: gli altri potranno presentare candidature soltanto a condizione che i loro rappresentanti legali abbiano capacità di assumere, per conto di esse, le responsabilità legali e finanziarie. Non sono ammesse le candidature presentate da persone fisiche. I candidati devono avere sede legale nel territorio di uno degli Stati membri dell’UE; tuttavia, possono partecipare anche le persone giuridiche che hanno sede nei Paesi appartenenti all’EFTA che sono appartenenti allo Spazio Economico Europeo, i Paesi candidati e candidati potenziali che beneficiano di una strategia di pre-accesso, gli Stati dei Balcani orientali e altri Paesi terzi, conformemente agli accordi che dovranno essere siglati. 

Modalità operative della call for proposal 

 Le domande devono essere inviate all’Agenzia esecutiva per la competitività e l’innovazione (EACI) entro le ore 17:00 del 5 settembre 2013 esclusivamente tramite il form online presente a questo indirizzo: http://ec.europa.eu/environment/eco-innovation/contact/questions/index_en.htm


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Il ripristino naturale non estingue il reato paesaggistico

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Il reato di cui all’art. 181 del “codice Urbani” (reato paesaggistico) è di pericolo astratto. Non è necessario, dunque, un effettivo pregiudizio per l’ambiente; per il suo perfezionamento è sufficiente l’esecuzione di interventi in assenza di preventiva autorizzazione che siano astrattamente idonei ad arrecare nocumento al bene giuridico tutelato; si configura anche nel caso in cui, per il mero decorso del tempo e senza l’intervento dell’uomo (ripristino naturale) gli effetti prodotti dalla condotta illecita siano venuti meno, restituendo ai luoghi l’originario assetto. 

Il caso, oggetto dell’analisi della sentenza n. 6299/13 della Cassazione penale riguarda la possibilità di configurare il reato paesaggistico nell’eventualità in cui vi sia stato il ripristino dei luoghi senza intervento umano, per il semplice decorso del tempo.
I fatti – storici e giuridici – che hanno portato alla decisione della Suprema Corte sono, in estrema sintesi, i seguenti. 
Gli imputati – condannati in primo e secondo grado, per i reati di cui ai citati artt. 181, comma 1, del DLgs n. 42/2004 e 44, comma 1, lett. c), del DPR n. 380/01, per aver eseguito, in zona sottoposta a vincolo paesaggistico, lavori in difformità dai titoli abilitativi rilasciati, attraverso l’escavazione abusiva della sponda di un canale e il deposito del materiale all’interno delle barene, anziché il suo posizionamento sulla sponda – ricorrevano in Cassazione sostenendo: 
a) che gli interventi eseguiti non avrebbero determinato alcuna alterazione dello stato dei luoghi, specie considerando la particolare conformazione delle barene (terreni molli in continuo movimento). A dar rilevanza a questa tesi il fatto che il giudice di primo grado non ne aveva ordinato la rimessione in pristino, dal momento che medio tempore la stessa era comunque avvenuta naturalmente: sulla base di questa circostanza, il giudice avrebbe dovuto per lo meno ritenere integrata la causa estintiva di cui all’art. 181, comma 1-quinquies del D.Lgs n. 42/04, in base al quale “la rimessione in pristino delle aree o degli immobili soggetti a vincoli paesaggistici, da parte del trasgressore, prima che venga disposta d’ufficio dall’autorità amministrativa, e comunque prima che intervenga la condanna, estingue il reato”, per “ovvie” ragioni legate al fatto che il ripristino naturale ha, nei fatti, impedito quello del trasgressore, e che, diversamente, ci sarebbe stata una disparità di trattamento fra coloro che possono rimediare all’intervento eseguito e coloro il cui intervento non ha determinato alcuna modifica dei luoghi; 
b) che gli interventi eseguiti non supererebbero la soglia della “variazione essenziale” di cui al cit. art. 44, comma 1, lett. c) del DPR 380/01. 

La Cassazione ha “approfittato” dell’occasione fornita da questo peculiare caso per “fare il punto” (sintetico) del pensiero della Suprema Corte in materia di reati paesaggistici, che si sviluppa su tre ordini di pensiero.

Innanzitutto la considerazione che il reato di cui all’art. 181 del Codice Urbani é un reato formale e di pericolo che si perfeziona, indipendentemente dal danno arrecato al paesaggio, con la semplice esecuzione di interventi non autorizzati idonei ad incidere negativamente sull’originario assetto dei luoghi sottoposti a protezione. Ciò significa che il legislatore ha ritenuto opportuno assumere, almeno in teoria, una posizione intransigente in tema di tutela del paesaggio, punendo ogni intervento che astrattamente è in grado di incidere negativamente sull’originario assetto del territorio sottoposto a vincolo paesaggistico.

In secondo luogo, e di conseguenza, l’individuazione della potenzialità lesiva di questa tipologia di interventi deve essere effettuata mediante una valutazione ex ante, diretta quindi ad accertare non già se vi sia stato un danno al paesaggio ed all’ambiente, bensì se il tipo di intervento fosse astrattamente idoneo a ledere il bene giuridico tutelato. Detto altrimenti: il principio di offensività deve essere considerato non tanto sulla base di un concreto apprezzamento di un danno ambientale, quanto, piuttosto, per l’attitudine della condotta a porre in pericolo il bene protetto. 

In terzo luogo l’inequivocabilità della disposizione che confina la sua efficacia ai soli casi in cui la rimessione in pristino delle aree o degli immobili vincolati, interessati dall’intervento abusivo, sia effettuata spontaneamente dal trasgressore prima che venga disposta d’autorità ed, in ogni caso, prima che intervenga la condanna: come a (rida)dire che un conto è l’iniziativa spontanea del trasgressore, un altro è l’approfittarsi ex post di una situazione creatasi per “spontanea” iniziativa della natura.


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La nuova bolla speculativa in arrivo dalla finanza: lo shale gas

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Negli ultimi quarant’anni il consumo mondiale di energia è più che raddoppiato, e si prevede che nei prossimi cinque lustri aumenterà di un ulteriore 44%: considerato che il peso delle fonti fossili di energia continuerà a pesare per l’ottanta per cento del totale, dove e come trovare combustibili fossili che, costituendo fonti non rinnovabili, prima o poi – per semplice definizione – si esauriranno? 
Negli ultimi anni si è rapidamente assistito ad un sempre più sbandierato entusiasmo nei confronti delle nuove tecniche di estrazione (come il fracking) e lo sviluppo della produzione di fonti energetiche “non convenzionali” (tar sands e shale gas): un entusiasmo “frenetico”, figlio della necessità di trovare ad ogni costo il modo di produrre sempre più una “nuova-vecchia” energia: nuova per far fronte alle crescenti necessità della moderna società energivora, vecchia per la tendenza a procrastinare il più possibile l’avvento di un nuovo paradigma sostenibile di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili. 

Un entusiasmo che, non essendo così giustificato, e dovendo fare i conti con la realtà geologica, ambientale ed economica, ha creato soltanto: 
  • una retorica dialettica sulla presunta indipendenza energetica che queste nuove forme di “energia non convenzionale” (una nuova miniera meramente speculativa) permetterebbero, e 
  • una bolla speculativa che rischia non solo di vanificare le speranze di chi ha creduto nel nuovo eldorado energetico, ma anche di danneggiare (ulteriormente) l’economia globale, attraverso strumenti finanziari creati ad hoc per nascondere, temporeggiando, le magagne di un sistema che sta in piedi soltanto per consentire “ai soliti noti” di poter giustificare le loro scelte. 
Iniziano – e si concludono – rispettivamente con questo interrogativo retorico e queste amare considerazioni i rapporti del Post Carbon Institute (PCI), provocatoriamente intitolato “Drill, baby, drill”, e quello dell’Energy Policy Forum (EPF) altrettanto provocatoriamente in titolato “Shale and WallStreet: was the decline in natural gas prices orchestrated?”.

Il primo, nello studiare le dinamiche energetiche statunitensi, parte dalla considerazione – elementare, se solo si analizzano i dati storici – che, nonostante la “retorica USA”, cui si è fatto riferimento, gli Stati Uniti difficilmente riusciranno ad essere indipendenti dal punto di vista energetico, dal momento che la “tanto annunciata” riduzione delle importazioni di petrolio negli ultimi anni si è risolta in una riduzione dei consumi , più che in un aumento della produzione interna. Il report analizza le unconventional Energy resources che hanno giustificato l’entusiasmo, cui si è fatto cenno: 
  1. 1. in relazione alla prima fonte non convenzionale per la produzione di energia, lo shale gas – il “gas di scisto”, quello che si estrae dalle rocce scistose con la cit. tecnica del “fracking”, iniettando in profondità acqua, sabbia e sostanze chimiche in grado di distruggere la roccia ed estrapolare il gas – il PCI evidenzia che, dopo l’iniziale boom produttivo, nel 2011 la produzione ha subito un brusco rallentamento, causato dalla rapida perdita di produttività dei giacimenti, che si esauriscono nel vertiginoso/vorticoso volgere di 3/4 anni, con un declino della produttività, in questo arco temporale, di circa il 90%. Un ottimismo dunque ingiustificato per una presunta abbondanza soltanto apparente (qualcuno aveva parlato anche di un’indipendenza per almeno cento anni) che tuttavia ha provocato – potere della fiducia – l’aumento di forti investimenti probabilmente destinati a dissolversi. Detto in altri termini, si tratta di una “bolla” – termine che in questi anni abbiamo imparato a conoscere – speculativa, una bomba ad orologeria che potrebbe – più prima che poi – scoppiare nelle mani di investitori ignari: sulla base dell’analisi dei dati – fisici e tecnologici – gli esperti del PCI hanno stimato, infatti, che, per mantenere l’attuale livello di produzione di shale gas (definito, in dottrina, una riserva di energia “usa e getta”) dovrebbero essere trivellati più di settemila pozzi ogni anno (da qui il titolo “Drill, baby, drill), con un investimento di circa 42 miliardi di dollari all’anno. Un costo – più che un investimento – che va a sommarsi con quelli ambientali, prodotti dal contestato fracking; 
  2. discorso analogo è fatto per il tight oil e le tar sands. Il primo, il petrolio intrappolato nelle rocce o nelle argille, ed estratto sempre tramite fracking, infatti, prodotto attualmente per l’80% in due soli giacimenti, richiederebbe 35 miliardi di dollari all’anno di “investimenti” per realizzare, nello stesso arco temporale, seimila nuovi pozzi. Le seconde, le sabbie bituminose, estratte attraverso le tecniche del Cycle Steram Stimulation e dello Steam Assisted Gravity Drainage, invece, richiedono input di capitale molto elevati (alcune stime indicano in 100 dollari al barile), tempi più lunghi e una qualità del prodotto finale decrescente; 
  3. gli altri idrocarburi non convenzionali (oil shale¸ coalbed methane; gas hydrates, Arctic oil and gas) e le alter tecnologie utilizzabili (coal-and gas-to-liquids; in situ coal gasification) hanno prospettive di crescita ridotte. 
Il Post Carbon Institute conclude la propria analisi – fondata su una minuziosa ricostruzione storica, utile a capire come sono state utilizzate, in passato, le risorse disponibili; su dettagliati reports relativi a tutte le fonti considerate; sulla verifica del delta fra l’energia prodotta e quella necessaria per produrla – evidenziando che le nuove fonti non convenzionali, portate alla ribalta da nuove tecnologie di estrazione, hanno sicuramente fornito per un po’ (molto poco) respiro alla crescita della produzione naturale, se non altro in prospettiva: ma la realtà ha tarpato le ali ai facili entusiasmi di coloro che, forse un po’ troppo in fretta (rectius: freneticamente), ne hanno magnificato le virtù, sulla base di entusiasmo che, proprio per questo, ha nascosto una parte – la più importante – di “verità”.

Tant’è che il secondo report smaschera il meccanismo costruito per tenere in qualche modo su, per quanto possibile, questo sistema altrimenti destinato prima, molto prima, al collasso. 
Operazioni di compravendita di pozzi e derivati sulla produzione la cui dinamica ricorda quella che, soltanto pochi anni fa, ha innescato la crisi di cui ancora fatichiamo a vedere la fine: quella che ha portato allo scaricabarile dei subprimes sui mutui, promesse che chi faceva sapeva non essere mantenibili, semplicemente declinate in forma diversa. Oggi, infatti, Wall street sta guadagnando su risorse che in realtà valgono meno di quello per cui vengono scambiate. 
In estrema sintesi, il documento dell’EPF analizza i perché nascosti dietro il paravento dell’ostentato ottimismo, partendo dall’anomalia delle recenti operazioni di fusione legate alle “fonti non convenzionali”, che hanno raggiunto il volume di 46,5 miliardi di dollari, diventando “il più grande centro di profitto per diverse banche d’investimento”, nonostante le sovra stime sulle riserve di tali fonti energetiche. 
L’eccesso di offerta, prodotta da quell’eccesso di trivellazioni, cui si è fatto cenno, ha spinto i prezzi a livelli talmente bassi da renderli economicamente non sostenibili; a loro volta, questi prezzi hanno determinato, appunto, fusioni milionarie per le banche d’investimento, attraverso lo spregiudicato utilizzo di strumenti finanziari complessi. 
Si tratta di un circolo vizioso creato proprio dall’“effetto annuncio”, alimentato dall’entusiasmo che ha indotto i legislatori a promuovere lo sviluppo del settore, a partire dalle esplorazioni, ovviamente a vantaggio (cleary benefit) delle imprese operanti nel settore, che in questo modo si sono assicurate il massimo dei vantaggi con il minimo dei costi. 
L’analisi indipendente (e – testuale – “spassionata”) prende spunto proprio dalla considerazione sull’ingenuità – figlia di quell’entusiamo – di chi immagina che le compagnie petrolifere possano avere riguardo a qualcos’altro che non sia l’estrazione di idrocarburi nel modo più economico ed efficiente possibile, facendoli pagare il più alto prezzo “praticabile”: di chi, in sostanza, immagina che possano esistere motivi “altri” rispetto al ritorno economico privato (anche se a volte può portare, ma solo come casuale esternalità positiva, benefici effetti). 
Ottimismo ed entusiasmo, da un lato, e ingenuità, dall’altro, hanno quindi creato questo boom, che come tutti i boom ciclici, possono – se lasciati incontrollati – avere effetti collaterali, perché: 
  • hanno in comune la caratteristica di essere governati più dall’emotività che dalla ragione;
  • producono prodotti finanziari “intenzionalmente ed intrinsecamente complessi” come i VPP, i Volumetric production payments, che sovente vengono piazzati, assieme ad altri asset su riserve non provate, ad investitori con poca dimestichezza con le complesse dinamiche della produzione da fossili, 
  • specie quando si cerca di distogliere l’attenzione dal crollo del prezzo del gas naturale, come evidenziato nel paragrafo “The demise of the NGL market”. 
Ancora una volta, dunque, la finanza interviene a gamba tesa, questa volta in soccorso di una “filosofia” politica aggrappata a due diversi conservatorismi: da un lato quello energivoro – poco attento alle dinamiche dell’efficienza e del risparmio energetico, e poco incline a promuoverlo, al di là della retorica – volto alla produzione di “nuova” energia (in termini fisici) e, dall’altro, quello ancorato al fossile, nuovo o vecchio che sia.
La finanza non fa distinzioni, e abbiamo visto, in materia di project bond, che la sua “creatività” coinvolge, può coinvolgere, anche le rinnovabili. 
Ma il minimo comun denominatore è sempre lo stesso: creare bolle speculative in grado di soddisfare gli interessi di pochi, spacciando le proprie azioni, ammantate da un contagioso entusiasmo, come l’antidoto con il quale affrontare la crisi di turno, che in precedenza è stata in qualche modo facilitata dalla stessa finanza. 
Un sistema non sostenibile sotto tutti i punti di vista, che se non opportunamente – in fretta ma senza la frenesia che ha caratterizzato l’incedere dei vari legislatori negli ultimi anni – controllato, rischia di creare dei danni (ulteriori a quelli già provocati) cui sarà sempre più difficile porre rimedio, e di incanalarci in un cul de sac che potrebbe – in quel caso forse sì – renderci dipendenti per cent’anni. 
Di solitudine.

Articolo pubblicato su "Il quotidiano Ipsoa. Professionalità quotidiana"


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Bonifiche, trasformazioni societarie: il gioco delle tre carte?

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Come “gestire” la responsabilità per la bonifica di siti contaminati a valle di trasformazioni societarie? 
In particolare, cosa accade a seguito della cessione di un ramo d’azienda o della fusione per incorporazione? 
Di recente è intervenuto sull’argomento il TAR di Firenze che, con la sentenza n. 667 del 22 aprile 2013, per  dirimere una controversia che vede coinvolta l’Edison, divenuta proprietaria di un sito a seguito di un “girandola” di cessioni/trasformazioni societari, di seguito schematizzata.



Oggetto della sentenza era l’esistenza dell’obbligo, posto a carico della Montedison S.r.L., prima, e della Edison S.p.A., poi, di adottare una serie di prescrizioni (integrare le misure di messa in sicurezza d’emergenza con riferimento ad alcuni superamenti dei valori limite di sostanze inquinanti riscontrati nelle acque sotterranee; ulteriori obblighi di bonifica; ecc.) su un’area di proprietà della La Victor s.c.a.r.l. 

In sostanza, si trattava di risolvere la problematica concernente la legittimazione passiva agli obblighi di bonifica di tale società. 

Il Collegio, dopo aver evidenziato che non sussistono ostacoli a considerare la Montedison s.r.l., ed oggi la Edison s.p.a., come sostanziali successori/continuatori della Farmoplant s.p.a., come tali, soggetti agli obblighi di bonifica derivanti dall’attività inquinante svolta dalla dante causa, ha precisato che: 
  • la girandola di cessioni/trasformazioni societarie che ha interessato il ramo d’azienda e i terreni ricadenti nel S.I.N. di Massa Carrara “non ha determinato una qualche cesura giuridica idonea a determinare la non imputabilità dei detti obblighi di bonifica alla società ricorrente”; 
  • in particolare, è del tutto inidoneo a determinare una qualche cesura giuridicamente rilevante il conferimento di ramo d’azienda tra la Farmoplant s.p.a. e la CERSAM s.r.l., dal momento che è stato  accompagnato, “oltre che dalla completa cessione di ogni rapporto giuridico (anche di debito o credito) imputabile al ramo d’azienda ceduto anche dal subingresso della CERSAM s.r.l. negli obblighi scaturenti a carico della “Farmoplant s.p.a.” in liquidazione […] e, quindi, anche negli obblighi di disinquinamento derivanti dall’attività svolta dalla cedente sulle aree in riferimento”; sotto il profilo amministrativo, il subingresso della CERSAM s.r.l. nel procedimento di bonifica già instaurato dalla Farmoplant s.p.a. è stato successivamente confermato da un Protocollo d’intesa, nel quale è stata evidenziata “chiaramente la volontà della CERSAM s.r.l. di subentrare nel procedimento di bonifica già instaurato da Farmoplant s.p.a. e di succedere alla stessa ad ogni titolo negli obblighi di bonifica, senza alcuna cesura o interversione del titolo (in astratto, il procedimento di bonifica avrebbe, infatti, anche potuto essere continuato da un nuovo proprietario del bene che non assumesse la qualità di successore nei rapporti giuridici della dante causa)”. 
In definitiva, chiosa il TAR di Firenze, “il conferimento di ramo d’azienda in questione deve essere pienamente riportato alla fattispecie di cui all’art. 2558 c.c., con consequenziale successione della CERSAM s.r.l. negli obblighi di bonifica e nei consequenziali procedimenti amministrativi instaurati dalla Farmoplant s.p.a.”.
I successivi mutamenti societari – sopra schematizzati – inoltre, “sono poi avvenuti dopo l’entrata in vigore (in data 1° gennaio 2004) della modifica del diritto societario di cui al D.Lgs. 17 gennaio 2003, n. 6 e, pertanto, per univoca giurisprudenza, non hanno dato vita ad un fenomeno successorio in senso proprio, ma ad una «vicenda meramente evolutivo-modificativa del medesimo soggetto giuridico» che non comporta ovviamente una qualche possibile cesura idonea a determinare l’impossibilità di riportare gli obblighi di bonifica incombenti su CERSAM s.r.l. (a titolo di successore di Farmoplant s.p.a.) alle aventi causa e, quindi, anche a Montedison s.r.l. ed oggi a Edison s.p.a.”. 

Tuttavia, una volta risolta in senso negativo per la ricorrente la problematica della legittimazione passiva della ricorrente agli obblighi di bonifica, il Collegio non ha potuto che rilevare come l’accertamento fattuale della necessità di riportare la situazione di inquinamento presente nell’area alle lavorazioni effettuate dalla società cedente apparisse caratterizzato da evidente difetto di istruttoria e di motivazione.


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