MTBE = Molto Trambusto per il Bene Economico… La decontestualizzazione della politica ambientale (2)

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Come abbiamo accennato nel post precedente ("MTBE=Molto Trambusto per il Bene Economico. La decontestualizzazione della politica ambientale"), di recente il TAR del Trentino Alto Adige è intervenuto in relazione al parametro MTBE (sentenza n. 93/2010, consultabile gratuitamente sul sito di natura Giuridica, previa semplice registrazione) cercando di fare ulteriore chiarezza.


In sostanza il Collegio ha affermato che il fatto che l’MTBE non sia una sostanza inclusa nelle tabelle allegate al Testo Unico Ambientale costituisce una lacuna che non potrebbe essere colmata con un’operazione di integrazione svolta dall’amministrazione anziché dal legislatore.

Tuttavia, nel nostro ordinamento esiste il principio di precauzione, che non è uno slogan, né una semplice dichiarazione d’intenti, ma una sorta di “norma materiale”, invocabile ogni volta che, pur a fronte di una carente base normativa – e, dunque, di un possibile ritardo da parte del legislatore nel prendere atto del costante progresso della scienza – sia ragionevolmente ipotizzabile l’esistenza di un rischio non tollerabile.
Ragionevolmente, appunto: il che significa caso per caso, e non sulla base di un parere generalizzato.
Nel caso analizzato, il Tribunale amministrativo ha sottolineato l’importanza di individuare, in concreto (cioè proprio caso per caso), il margine di tollerabilità dell’inquinamento, tenuto conto in particolare che, nella specie, si trattava di acque destinate anche al consumo umano.
Proprio sulla scorta del principio di precauzione, dunque, si costituisce l’obbligo da parte delle autorità competenti di adottare provvedimenti appropriati al fine di prevenire rischi, anche se unicamente potenziali, per la salute, per la sicurezza e per l’ambiente, facendo in ciò necessariamente prevalere le esigenze connesse alla protezione di tali valori sugli interessi economici dei singoli cui sia fondatamente addebitabile il pregiudizio temuto ovvero già occorso.

“L'obbligo giuridico di assicurare un elevato livello di tutela ambientale con l'adozione delle migliori tecnologie disponibili è finalizzato ad anticipare la tutela, poi da apprestarsi in sede legislativa, a decorrere dal momento in cui si profili un danno da riparare al fine sia della sua prevenzione, ove possibile, sia del suo contenimento in applicazione del richiamato principio di precauzione”, sottolinea il TAR Trentino che, in sostanza, come anticipato, pone l’accento sul fatto che il principio di precauzione:
  • ha una valenza non solo programmatica, ma direttamente imperativa nel quadro degli ordinamenti nazionali, vincolati ad applicarlo qualora sussistano incertezze riguardo all’esistenza o alla portata di rischi per la salute delle persone;
  • integra un criterio orientativo generale e di larga massima che deve caratterizzare non soltanto le attività normative, ma prima ancora quelle amministrative.
D’altra parte, l’imposizione di limiti all’esercizio della libertà di iniziativa economica, sulla base dei principi di prevenzione e precauzione nell’interesse dell’ambiente e della salute umana, può essere giustificata sulla base di indirizzi fondati sullo stato delle conoscenze scientifiche e delle evidenze sperimentali acquisite, tramite istituzioni e organismi, di norma nazionali o sovranazionali a ciò deputati, dato l’essenziale rilievo che, a questi fini, rivestono gli organi tecnico – scientifici.

E così, sempre nel caso concreto, il TAR ha sottolineato che, proprio in applicazione del principio di precauzione al caso in esame, la mancata inclusione dell’MTBE nella tabella allegata al D. lgs. N. 152 del 20006 non rappresenta ex se un elemento che precluda di affermarne la pericolosità.

Le amministrazioni coinvolte, in conclusione, nel caso concreto, hanno rispettato con meditato scrupolo i principi suesposti, avendo individuato la soglia al di sotto della quale può essere accettabile la concentrazione dell’MTBE nelle acque sotterranee destinate anche all’uso potabile con puntuale riferimento al parere espresso dall’ISS, a sua volta fondato su un attendibile studio dell’USEPA, il che sul piano istruttorio e della conclusione del procedimento appare congruo e sufficiente.

Per un approfondimento sull’MTBE, leggi anche questi post:




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1 comment

31 ottobre 2010 alle ore 13:09

Post molto interessante!grazie

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