MTBE = Molto Trambusto per il Bene Economico… La decontestualizzazione della politica ambientale

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Verrebbe proprio da metterla in questi termini: identificare con Molto Trambusto per il Bene Economico l’acronimo MTBE, che sta, invece, per Methyl Tertiary Butyl Ether, di cui abbiamo già parlato nelle pagine di Natura Giuridica, linkate in calce a questo doppio post.

Molto trambusto perché, parliamoci chiaro, al momento, si parla di tutela di ambiente in modo ancora troppo decontestualizzato rispetto alla salvaguardia degli interessi economici: si passa da una spropositata tutela astratta a tutti i costi del bene ambiente, difficilmente attuabile, poi, dal punto di vista pratico, a situazioni in cui i “valori economici” la fanno da padrona, relegando la tutela dell’ambiente a mero ed incidentale corollario di politiche nate con un altro scopo.
Come avviene per gli incentivi al fotovoltaico, che di sicuro non inculcano una cultura del sostenibile (il FV infatti è visto solo come una gallina dalle uova d’oro), e sono avulsi da qualsiasi politica industriale di ampio respiro (gli incentivi, per come sono strutturati ora, rischiano di essere “fini a se stessi”, perché una volta finiti non rimarrà nulla di concreto).
Nulla di concreto per l’Italia come Paese, non per color che, per fortuna od opportunità, hanno avuto il privilegio di poter investire nel settore del fotovoltaico.

E come avviene per qualsiasi altra politica energetico-ambientale in generale, applicata – quando è applicabile – a macchia di leopardo nel nostro paese, con interpretazioni spesso fantasiose che sembrano avere un unico, sciagurato scopo: quello di aumentare l’incertezza del diritto, in modo che qualsivoglia interesse lobbistico possa essere fatto valere.
Con buona pace di tutti gli altrio interessi non corporativi (interessi diffusi), della tutela dell’ambiente e della salute dell’uomo e, infine, della certezza del diritto, unico baluardo in grado di regolare correttamente, ed in modo uniforme, interessi solo in astratto inconciliabili, come quello economico ed ambientale, appunto.

MTBE, dunque.

Stiamo ovviamente parlando della bonifica dei siti contaminati, perché è in questo settore del diritto ambientale che è venuta a galla, negli ultimi anni, la spinosa questione, prettamente economica, dell’MTBE… un paramtetro (volutamente?) non normato, sulla cui soglia di concentrazione limite da anni si discute, con modalità non sempre ortodosse, senza essere ancora riusciti ad arrivare ad una condivisa, e certa, applicazione pratica.

Per dirne una: sono capitati casi in cui, a fronte dello scarico in un collettore fognario con un “inquinamento base X”, la Pubblica Amministrazione imponeva al soggetto responsabile di turno una depurazione spinta fino ad ottenere delle acque potabili, che sarebbero andate a diluire l’inquinamento presente nel collettore fognario….
Casi analoghi a questo sono stati tutti giustificati sulla base di un parere dell’ISS, l’Istituto Superiore di Sanità, il quale, in mancanza di una disciplina, ha deciso di sostituirsi al legislatore, e di fissare in modo autonomo e, appunto, poco ortodossso

Con il tempo, la giurisprudenza ha cercato di porre un rimedio a tale “anarchico” “incedere amministrativo”: il Consiglio di Stato, in una sentenza del maggio del 2009 (n. 5256/09, scaricabile dal sito di Natura Giuridica, previa registrazione gratuita) ha sottolineato a chiare lettere che gli organi tecnico-scientifici, anche se sono “ispirati” a sacrosanti principi di precauzione, non possono tuttavia introdurre obblighi nuovi, non previsti dalla normativa primaria, con possibili pesanti conseguenze anche dal punto di vista penale.

Anche perché, al di là delle doverose ed ineliminabili considerazioni giuridiche, pretendere l’osservanza di valori-limite molto restrittivi, basandosi solo su astratte questioni di principio, decontestualizzate, rischia di creare danni inutili ed ingiustificati alle imprese coinvolte nei procedimenti di bonifica, senza peraltro garantire all’ambiente interessato dalle stesse operazioni alcun significativo vantaggio pratico.
Come a dire che non sempre il rigore paga, se non è contestualizzato all’interno di un percorso con scopi precisi da raggiungere.

Di recente, il TAR del Trentino Alto Adige è intervenuto in materia (sentenza n. 93/2010, consultabile gratuitamente sul sito di natura Giuridica, previa semplice registrazione) cercando di fare ulteriore chiarezza.

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Natura Giuridica di Andrea Quaranta: Studio di Consulenza legale Ambientale.

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