Acque di falda e MTBE: il Consiglio di Stato mette la parola fine ad alcune manipolazioni interpretative

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Sul prossimo numero di ECO, Tecnologie per l’ambiente, bonifiche e rifiuti, edito da DEA edizioni, sarà pubblicato un mio articolo in materia di scarichi di acque di falda e MTBE, intitolato: “Bonifica dei siti contaminati: il Consiglio di Stato mette la parole fine ad alcune manipolazioni interpretative”.


Sul blog di Natura Giuridica voglio anticiparvi qualche passo, ed invitarvi alla lettura completa dell’articolo fra la pagine della rivista.


Il tema trattato è di estrema attualità, se solo si considera che, in relazione alla bonifica dei siti contaminati, negli ultimi anni diversi Tribunali Amministrativi Regionali hanno affrontato numerose questioni interpretative di alcune regole tecniche, fissate dal D.M. n. 471/99, il quale, prima della “riforma” del 2006, dettava i criteri, le procedure e le modalità per la messa in sicurezza, la bonifica e il ripristino ambientale dei siti inquinati.

Nel passaggio dall’“effimera euforia regolamentare” – finalmente era stato approvato un regolamento per disciplinare questa delicata materia – alla sua applicazione pratica, tuttavia, le agognate regole si sono rivelate approssimative e/o contraddittorie, tanto che il Ministero dell’Ambiente ha ritenuto opportuno, in riferimento ai siti inquinati di interesse nazionale, poterle integrare e/o modificare.
Nel farlo, però, ha adottato una tecnica alquanto particolare: nel tentativo – lodevole nelle intenzioni, alquanto discutibile nel merito e nel metodo – di porre rimedio a tali lacune regolamentari, il Ministero ha aggirato il procedimento e la forma dell’atto per introdurre modifiche al dm 471/99, recependo in toto alcuni, discutibili pareri dell’ISS all’interno di conferenze di servizi decisorie…nell’ambito delle quali, inoltre, sono stati imposti obblighi e oneri particolarmente pesanti in materia di gestione delle acque emunte dalla falda.

Nell’articolo si ripercorrono, a grandi linee, quanto accaduto in relazione all’annosa questione concernente il parametro MTBE (Methyl Tertiary Butyl Ether), che ha creato delicati grattacapi giuridico-pratici non irrilevanti, e all’applicabilità, alle acque sotterranee emunte durante i procedimenti di bonifica, della normativa sulla gestione dei rifiuti o, in alternativa, di quella sugli scarichi idrici.

Lo spunto lo ha dato una recente sentenza del Consiglio di Stato (5256/09), nella quel il giudice amministrativo ha affermato che:

1) vanno annullate le prescrizioni, adottate in sede di bonifica dei siti di interesse nazionale, con le quali la Conferenza di servizi ministeriale ha imposto alla società appellante il rispetto del limite di 10 mg/l per l’MTBE sia in relazione agli scarichi delle acque di falda depurate nei corpi idrici superficiali, sia in relazione allo scarico in fognatura delle medesime acque reflue, da ritenere, invece, sottoposte, in forza dell’art. 243 D.Lgs. n. 152/2006, che chiarisce un principio già insito nel D.Lgs. n. 152/1999, ai limiti di emissioni delle acque reflue industriali, previsti per gli scarichi in corpi idrici superficiali e in fognatura, ai sensi dell’art. 107, comma 1 del medesimo TUA e dei relativi valori tabellari.

2) è illegittima l’integrazione dei parametri del DM n. 471/1999 degli obiettivi di qualità da rispettare, introdotti dalla Conferenza di servizi ministeriale in base al parere dell’Istituto Superiore di sanità, anche nel caso di reimmissione - delle medesime acque reflue depurate - nella falda sotterranea.


Natura Giuridica di Andrea Quaranta: Studio di Consulenza Ambientale.

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Foto: "Imperial Oil - Strathcona Refinery" originally uploaded by eyebex