Telefonia mobile fra localizzazione e pianificazione

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Qualche giorno fa, parlando di una sentenza del TAR Umbria (n. 71/09), sottolineavo che i non addetti ai lavori, nel leggere alcune sentenze in materia ambientale, spesso si mettono le mani nei capelli, increduli nel leggere ponderosi trattatelli filosofici “in materia di diritto urbanistico ed ambientale: una materia complessa, a volte resa ancora più ostica dall’uso di un italiano criptico, non facilmente addomesticabile da parte di chi per mestiere non è un consulente ambientale”.

In quella sede la mia attenzione era rivolta ad una fattispecie relativa alla realizzazione di un parco eolico in zona agricola.

Oggi vi propongo una sentenza in materia di inquinamento elettromagnetico: più precisamente, una sentenza (TAR Emilia Romagna, sezione di Parma, n. 105/09) che riguarda la richiesta di autorizzazione all’installazione di un impianto di telefonia mobile.



Una sentenza il cui dispositivo può apparire ostico per chi non mastica quotidianamente il diritto ambientale…

Veniamo ai fatti.

La società T. proponeva un ricorso volto a chiedere l’annullamento di un provvedimento comunale (con il quale veniva rigettata la richiesta di autorizzazione all’installazione di un impianto di telefonia mobile), e del regolamento comunale per l’installazione e l’esercizio degli impianti di telecomunicazione per telefonia mobile: tralasciando, in questa sede, gli ulteriori elementi del fatto, per i quali rimando il lettore al testo integrale della sentenza, in questa sede preme sottolineare quanto affermato dal TAR di Parma:
l’assimilazione in via normativa delle infrastrutture di reti pubbliche di comunicazione alle opere di urbanizzazione primaria comporta che le stesse debbano collegarsi ed essere poste al servizio dell’insediamento abitativo, non da questo avulse con localizzazione lontana dai centri di utenza, onde la potestà assegnata alle amministrazioni comunali (art. 8, comma 6, della legge n. 36 del 2001) può tradursi nell’introduzione, sotto il profilo urbanistico, di regole a tutela di zone e beni di particolare pregio paesaggistico/ambientale, o storico/artistico, ma non può trasformarsi in “limitazioni alla localizzazione” degli impianti di telefonia mobile per intere ed estese porzioni del territorio comunale, in assenza di una plausibile ragione giustificativa.
Tale disciplina, in definitiva, non deve risolversi in un impedimento che rende in concreto impossibile, o estremamente difficoltosa, la realizzazione di una rete completa di infrastrutture di telecomunicazioni.
Di conseguenza, sono illegittimi i regolamenti locali che prevedono una “zonizzazione” indipendente dalle esigenze dei gestori del servizio di telefonia mobile (circoscrizione degli impianti a specifiche aree, appositamente individuate) senza subordinare le relative scelte alla previa e puntuale verifica della coerenza della disciplina pianificatoria, in modo da assicurare, nell’intero territorio comunale, l’uniforme copertura del servizio.
Nel respingere il ricorso, il giudice amministrativo ha affermato che la ricorrente non ha fornito un principio di prova in ordine all’asserita inidoneità di tale disciplina ad assicurare in concreto la necessaria copertura del servizio in ambito locale.
Inoltre, dagli atti di causa non risulta in concreto sacrificata l’esigenza di copertura territoriale del servizio di telefonia mobile, né emerge sia stata posta in essere una competenza estranea alle attribuzioni dell’Amministrazione resistente.

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Foto: “Dall’alto dei cieli…” originally uploaded by Black Linoleum