La lunga e complessa vicenda relativa alla realizzazione e all’esercizio di un impianto di cogenerazione alimentato ad olio combustibile, da costruirsi nel comune di Rovigo – analizzata nella sentenza del TAR Venezia n. 1539/09 – riguarda argomenti di attualità, che investono problematiche connesse al tema del diritto ambientale e del diritto dell’energia.
Il ricorso oggetto della pronuncia del TAR veneto prende le mosse dall’impugnazione, da parte del Comune di Rovigo, di una serie di deliberazioni della regione Veneto, con la quale si autorizzava una società alla realizzazione e all’esercizio di un impianto di cogenerazione.
Quando occorre la sottoposizione di un progetto a valutazione d’impatto ambientale?
Le peculiarità della fattispecie possono essere analizzate, per chi ne avesse voglia, leggendo il testo completo della sentenza (TAR Veneto, n. 1539/09).
In questa sede è sufficiente sottolineare che il Collegio ha affermato che la normativa comunitaria mira a sottoporre alla procedura di valutazione di impatto ambientale i progetti che possono avere un riflesso rilevante sull’ambiente: mentre alcuni progetti sono obbligatoriamente sottoposti a tale valutazione, altri (tra i quali figurano quelli industriali per la produzione di energia elettrica, vapore e acqua calda con potenza termica inferiore a 300 MW) sono soggetti a valutazione solo qualora possano avere un impatto ambientale importante per la loro natura, le loro dimensioni o la loro ubicazione.
Nel caso di specie, il TAR di Venezia ha evidenziato che la banchina e la conduttura, oggetto della controversia, ricadendo in area sensibile e, dovendo assolvere al compito di convogliare il combustibile necessario al funzionamento dell’impianto ad esclusivo servizio del medesimo, sono prive di una fruibilità e di un’utilità autonoma, indipendente dalla realizzazione dell'opera complessiva.
Per questo motivo, devono essere considerate parti del progetto che nel suo insieme, ricadendo parzialmente in area sensibile, può avere significative interazioni con l’ambiente e deve pertanto essere sottoposto a valutazione di impatto ambientale.
La decisione dell’amministrazione di frazionare il progetto complessivo degli impianti in singole opere, ognuna delle quali, considerata isolatamente, non sarebbe sottoposta ad alcuna valutazione di impatto ambientale, è lesivo dell’interesse tutelato.
La decisione se sottoporre o meno a valutazione di impatto ambientale determinati progetti, infatti, verrebbe trasferita dal legislatore regionale (che ha introdotto in via generale soglie e criteri prefissati) ai soggetti redattori dei progetti, oppure all’Amministrazione: soggetti che potrebbero operare una sostanziale elusione delle finalità perseguite dalla legge.
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