Con la sentenza n. 1062/09, il TAR di Napoli ha sottolineato un principio importante in materia di accesso agli atti in campo ambientale: l’art. 3 D.Lgs n. 195/05 ha introdotto una fattispecie speciale di accesso in materia ambientale, che si connota, rispetto a quella generale prevista nella legge sul procedimento amministrativo, per due particolarità: l'estensione del novero dei soggetti legittimati all'accesso ed il contenuto delle cognizioni accessibili.
Sotto il primo profilo, infatti, la norma chiarisce che le informazioni ambientali spettano a chiunque le richieda, senza necessità, di dimostrare un suo particolare e qualificato interesse.
Sotto il secondo aspetto, invece, la medesima disposizione estende il contenuto delle notizie accessibili alle «informazioni ambientali» (che implicano anche un'attività elaborativa da parte dell'Amministrazione debitrice delle comunicazioni richieste), assicurando, così, al richiedente una tutela più ampia di quella garantita dalla legge n. 241/90, oggettivamente circoscritta ai soli documenti amministrativi già formati e nella disponibilità dell'Amministrazione.
In sostanza, la disciplina speciale della libertà d'accesso alle informazioni ambientali risulta preordinata a garantire la massima trasparenza sulla situazione ambientale, e a consentire un controllo diffuso sulla qualità dell’ambiente: esigenze che si realizzano mediante la deliberata eliminazione di ogni ostacolo, soggettivo od oggettivo, al completo ed esauriente accesso alle informazioni sullo stato dell'ambiente.
In conclusione, l'informazione ambientale non può essere indebitamente limitata
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