Il Min. Ambiente detta le nuove regole per la relazione di riferimento

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Con il decreto 15 aprile 2019, n. 104, il Min. Ambiente ha dettato le modalità per la redazione della relazione di riferimento di cui all'articolo 5, comma 1, lettera v) -bis del D LGS n. 152/06.


La disciplina della relazione di riferimento: il DM n.272/2014

Il D.M. n. 104/2019 colma il vuoto dovuto all'annullamento del precedente D.M. 13 novembre 2014, n. 272, da parte del Tar Lazio, con sentenza 20 novembre 2017, n. 11452. I giudici romani hanno ritenuto di dover riconoscere al D.M. n. 272 natura normativa (e, più precisamente, regolamentare), decretando, conseguentemente, l’illegittimità a causa della mancata osservanza, nell’iter che ha portato alla sua approvazione, dei passaggi procedurali previsti – appunto – per i regolamenti dall’art. 17, legge n. 400/1988 sulla disciplina dell'attività di Governo, compreso l’obbligo della pubblicazione integrale sulla Gazzetta ufficiale. 


Ma cos'è esattamente la relazione di riferimento?


Lo strumento della relazione di riferimento è stato introdotto dalla direttiva 2010/75/Ue (cosiddetta “direttiva Ied”, recepita nell’ordinamento italiano attraverso il D.Lgs. n. 46/2014) e riguarda esclusivamente le attività soggette ad autorizzazione integrata ambientale (AIA); esso ha lo scopo di consentire un raffronto tra lo stato di contaminazione iniziale del sito e quello risultante al momento della cessazione definitiva dell’attività industriale, al fine dell’eventuale adozione di misure ripristinatorie nel caso di peggioramento della contaminazione. 

Per quali attività è necessaria la relazione di riferimento?

Si applica agli impianti elencati nell’Allegato XII alla parte seconda del D.Lgs. n. 152/2006:

1. Raffinerie di petrolio greggio, escluse le imprese che producono soltanto lubrificanti dal petrolio greggio, nonché impianti di gassificazione e di liquefazione di almeno 500 tonnellate (Mg) al giorno di carbone o di scisti bituminosi; 2. Centrali termiche ed altri impianti di combustione con potenza termica di almeno 300 MW, qualora gli impianti siano alimentati, anche solo in parte, da combustibili diversi dal gas naturale; 3. Acciaierie integrate di prima fusione della ghisa e dell'acciaio; 4. Impianti chimici con capacità produttiva complessiva annua per classe di prodotto, espressa in milioni di chilogrammi, superiore alle soglie indicate in tabella; 5. Impianti funzionalmente connessi a uno degli impianti di cui ai punti precedenti, localizzati nel medesimo sito e gestiti dal medesimo gestore, che non svolgono attività di cui all'allegato VIII.

Il testo del provvedimento è disponibile sul sito del Min. Ambiente.

Se l'argomento relazione di riferimento - AIA ti interessa, ti invitiamo a leggere gli altri post all'interno del blog Natura Giuridica:

1.http://naturagiuridica.blogspot.com/2014/11/AIA-relazione-riferimento-autorizzazione-integrata-ambientale-DM-272-2014.html

2.https://naturagiuridica.blogspot.com/2015/04/aia-autorizzazione-integrata-ambientale-relazione-di-riferimento.html

3.https://naturagiuridica.blogspot.com/2015/04/autorizzazione-integrata-ambientale-aia-criteri-uniforme-applicazione-territorio-nazionale.html

4.https://naturagiuridica.blogspot.com/2015/04/autorizzazione-integrata-ambientale-aia-contenuti-minimi-relazione-di-riferimento-sostanze-pericolose-pertinenti.html 

5.https://naturagiuridica.blogspot.com/2015/04/aia-autorizzazione-integrata-ambientale-relazione-di-riferimento-commento.html