I criteri di ammissibilità in discarica dei rifiuti tritovagliati

0 commenti

Circolare MinAmbiente 6 agosto 2013 
Ammissibilità in discarica dei rifiuti tritovagliati

Superamento circolare del 30 giugno 2009 Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio 

Circolare 6 agosto 2013 Oggetto: Termine di efficacia della circolare del Ministro dell'ambiente U.prot.GAB-2009-0014963 del 30/06/2009 A tutte le Regioni Alle Province autonome di Trento e di Bolzano.

Con la circolare U.prot.GAB -2009-0014963, emanata dal Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare "pro tempore" in data 30 giugno 2009, sono stati forniti alcuni chiarimenti operativi sull'ammissibilità dei rifiuti in discarica ai fini della corretta applicazione del decreto legislativo 13 gennaio 2003 n. 36 e del decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio 3 agosto 2005, entrambi di diretta derivazione comunitaria. 
In particolare, la circolare ha: 
a) chiarito la definizione di "trattamento" ai fini dello smaltimento dei rifiuti in discarica; 
b) stabilito che a predeterminate condizioni la "raccolta differenziata spinta" può far venir meno l'obbligo di trattamento ai fini del conferimento dei rifiuti in discarica; 
c) precisato, altresì, che dette indicazioni hanno natura "transitoria" senza stabilire, però, in modo espresso il termine finale di applicazione di tale regime; termine individuato con un generico rinvio alla definitiva entrata a regime della normativa sull'ammissibilità dei rifiuti in discarica di cui al Dlgs 36/2003 ed al Dm 3 agosto 2005. 

L'incertezza del termine finale di efficacia della circolare U.prot.GAB -2009-0014963 del 30/06/2009, sta sollevando dubbi interpretativi ed applicativi e rischia di esporre l'Italia a nuove procedure di infrazione. 

Infatti, la Commissione europea, con nota del 17 giugno 2011, ha inviato alla Repubblica italiana una lettera di costituzione in mora [SG(2011)D/9693 C(2011)4113] per violazione della direttiva 1999/31/Ce e della direttiva 2008/98/Ce. 
Nell'ambito della procedura di infrazione n. 2011/4021, la stessa Commissione, con il parere motivato prot. 9026 del 1/06/2012, ha fornito dei chiarimenti sui contenuti minimi essenziali che le attività di trattamento devono osservare per essere conformi al dettato comunitario e, con il ricorso depositato il 13 giugno 2013 contro la Repubblica Italiana – registro della Corte numero causa C— 323/13 – ha, tra l'altro, rilevato la necessità di un trattamento adeguato anche sui rifiuti residuali provenienti da raccolta differenziata. 

A tal fine, la Commissione, ha precisato che:
  • il trattamento dei rifiuti destinati a discarica deve consistere in processi che, oltre a modificare le caratteristiche dei rifiuti allo scopo di ridurre il volume o la natura pericolosa e di facilitarne il trasporto o favorirne il recupero, abbiano altresì l'effetto di evitare o ridurre il più possibile le ripercussioni negative sull'ambiente nonché i rischi per la salute umana
  • un trattamento che consiste nella mera compressione e/o triturazione di rifiuti indifferenziati da destinare a discarica, e che non includa un'adeguata selezione delle diverse frazioni dei rifiuti e una qualche forma di stabilizzazione della frazione organica dei rifiuti stessi, non è tale da evitare o ridurre il più possibile le ripercussioni negative sull'ambiente e i rischi sulla salute umana;
  • il metodo relativo alla raccolta differenziata…non potrebbe costituire un trattamento (ai sensi dell'articolo 6 lettera a) della direttiva 199/31/Ce letto alla luce del combinato disposto dell'articolo 1 della direttiva 199/31/Ce e degli 4 e 13 a) della direttiva 2008/98/CE) in quanto il fatto che la percentuale di raccolta differenziata venga aumentata non autorizza a concludere che la parte di rifiuto che rimane indifferenziato non debba essere sottoposto ad un trattamento adeguato, comprensivo di stabilizzazione della frazione organica dei rifiuti stessi, prima della messa in discarica e pertanto non è tale da evitare o ridurre il più possibile le ripercussioni negative sull'ambiente e i rischi per la salute umana.
Quindi, per quanto concerne le indicazioni della circolare in merito alla definizione di "trattamento", alla data del 1° giugno 2012, la tritovagliatura, pur rappresentando un miglioramento della gestione dei rifiuti indifferenziati, non soddisfa, da sola, l'obbligo di trattamento previsto dall'articolo 6, lettera a) della direttiva 1999/31/Ce. 

Tale obbligo, previsto dall'ordinamento nazionale deve necessariamente includere un'adeguata selezione delle diverse frazioni dei rifiuti e la stabilizzazione della frazione organica. 
Infatti, le operazioni e i processi che soddisfano i requisiti minimi per rispettare il vincolo del conferimento in discarica dei soli rifiuti trattati sono il trattamento effettuato mediante tecnologie più o meno complesse come ad esempio la bioessiccazione e la digestione anaerobica previa selezione, il trattamento meccanico biologico e l'incenerimento con recupero di calore e/o energia. 

Per quanto concerne, invece, le indicazioni della circolare sulla natura equipollente della "raccolta differenziata spinta" al trattamento (di cui alla precedente lettera b), le disposizioni della direttiva discariche 1999/31/Ce e del Dlgs 36/2003 (artt. 5 e 7) come interpretate dalla Commissione europea evidenziano che la sola raccolta differenziata spinta, come definita dalla circolare, non è di per se idonea a escludere la necessità di sottoporre a preventivo trattamento i rifiuti indifferenziati residuali se, oltre alla prova di aver conseguito gli obiettivi progressivi di riduzione dei rifiuti urbani biodegradabili da collocare in discarica (articolo 5), non viene data anche la dimostrazione (articolo 7) che il trattamento non contribuisce a prevenire o a ridurre il più possibile le ripercussioni negative sull'ambiente e i rischi per la salute umana e non è indispensabile ai fini del rispetto dei limiti fissati dalla normativa vigente

Si deve poi aggiungere che, successivamente alla data di adozione della circolare, sono state adottate nuove norme per l'ammissibilità dei rifiuti in discarica
Più precisamente, il Dm 27 settembre 2010, che ha sostituito e abrogato il Dm 3 agosto 2005, ha superato le difficoltà applicative che avevano reso necessario definire il regime transitorio in questione. 
In particolare, sono state superate le difficoltà applicative del Dm 3 agosto 2005 dovute al limite molto restrittivo del parametro Doc (Carbonio organico disciolto) nell'eluato (test di cessione) che non era raggiungibile per alcune tipologie di rifiuti non pericolosi di matrice organica, ancorché ben stabilizzati biologicamente; limite che, per le discariche di rifiuti non pericolosi, non era previsto dalla disciplina europea e rendeva di fatto inapplicabile il Dlgs 36/2003.

Infine, è scaduto il regime transitorio di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36. 

In conclusione, alla luce del parere motivato della Commissione europea e delle citate sopravvenute norme, il regime transitorio disciplinato dalla circolare U.prot.GAB-2009-0014963 del 30/06/2009 e le indicazioni ivi fornite non sono più efficaci.

Con l'occasione, al fine di rispettare i limiti fissati dalla normativa vigente, si rende necessario ribadire, con l'urgenza del caso, la necessità di dare piena attuazione al programma per la riduzione dei rifiuti biodegradabili da collocare in discarica previsto dall'articolo 5 del Dlgs 36/2003 e di incentivare la raccolta differenziata. 

Si ricorda, da ultimo, che entro il 2015, come stabilito dall'articolo 181, comma 1, del Dlgs 152/2006 e s.m.i., deve essere garantita almeno la raccolta differenziata per la carta, metalli, plastica e vetro, e ove possibile, per il legno, al fine di conseguire gli obiettivi comunitari entro il 2020. 

Tutto ciò fatto presente, si invitano le Regioni e Province autonome in indirizzo ad osservare quanto sopra disposto e ad adottare le ulteriori iniziative necessarie, in termini di attuazione della pianificazione con particolare riferimento alla gestione dei rifiuti urbani, al fine di rispettare gli obiettivi stabiliti dalle norme comunitarie.


"Decreto fare": le ultime novità in materia di terre e rocce da scavo

0 commenti

Con la pubblicazione della legge n° 98/2013, recante “Disposizioni urgenti per il rilancio dell’economia” (cd “decreto Fare”), in vigore dal 21 agosto 2013, sono state introdotte diverse modifiche nella normativa ambientale, tra cui alcune particolarmente rilevanti in tema di terre e rocce da scavo
L’art. 41bis ha di nuovo modificato, dopo neanche due mesi dal precedente restyling, la normativa in materia, abrogando l’art. 8-bis del DL 43/2013 convertito, con modifiche, nella legge n° 71/2013 (che aveva, per alcune casistiche, risuscitato il già abrogato art. 186 del TUA...).

La nuova modalità di gestione è definita in 2 articoli della legge legge n. 98 del 9 agosto 2013 
  • articolo 41 comma 2: prevede l’applicazione del Regolamento (DM 161/12) alle sole terre e rocce da scavo che provengono da attività o opere soggette a VIA o ad AIA;
  • articolo 41 bis: regola tutte le altre casistiche, ossia i cantieri inferiori a 6.000 mc (c.d. cantieri di cantieri di piccole dimensioni), e tutte le casistiche che non ricadono nel DM 161/12.
Tale ultimo articolo infatti:
  • abroga il cit. articolo 8-bis 
  • prevede che, in relazione a quanto disposto dall'articolo 266, comma 7, del TUA, ed in deroga a quanto previsto dal DM 161/12, i materiali da scavo prodotti nel corso di attività e interventi autorizzati in base alle norme vigenti, sono sottoposti al regime previsto per i sottoprodotti, nel rispetto di determinate condizioni, estendendo tale possibilità anche ai materiali da scavo derivanti da attività e opere non rientranti nel campo di applicazione del nuovo comma 2-bis dell'articolo 184-bis del testo unico ambientale.
Ma l’innovazione più importante del nuovo enunciato normativo prevede che il proponente o il produttore possano attestare il rispetto delle condizioni 
(certezza della destinazione all'utilizzo direttamente presso uno o più siti o cicli produttivi determinati; in caso di destinazione a recuperi, ripristini, rimodellamenti, riempimenti ambientali o altri utilizzi sul suolo, non sono superati i valori delle concentrazioni soglia di contaminazione di cui alle colonne A e B della tabella 1 dell'allegato 5 alla parte IV del TUA, con riferimento alle caratteristiche delle matrici ambientali e alla destinazione d'uso urbanistica del sito di destinazione e i materiali non costituiscono fonte di contaminazione diretta o indiretta per le acque sotterranee, fatti salvi i valori di fondo naturale; che, in caso di destinazione ad un successivo ciclo di produzione, l'utilizzo non determina rischi per la salute né variazioni qualitative o quantitative delle emissioni rispetto al normale utilizzo delle materie prime; che, in relazine a questi ultimi du epunti non é necessario sottoporre i materiali da scavo ad alcun preventivo trattamento, fatte salve le normali pratiche industriali e di cantiere)
che rendono possibile sottoporre i materiali al regime previsto per i sottoprodotti tramite dichiarazione resa ai sensi e per gli effetti del Testo unico di cui al dpr 28 dicembre 2000, n. 445, da presentare all’Arpa territorialmente competente mentre la modifica dei requisiti e delle condizioni indicati nella dichiarazione deve essere comunicata entro trenta giorni al Comune del luogo di produzione. 

Il produttore dovrà confermare all’Arpa ed al Comune, territorialmente competenti con riferimento al luogo di produzione e di utilizzo, che i materiali da scavo sono stati completamente utilizzati secondo le previsioni comunicate.


Aumenta la differenziata, diminuisce la produzione dei rifiuti, ma aumentano le tasse

0 commenti

Negli ultimi tredici anni le bollette relative alla raccolta e allo smaltimento dei rifiuti sono aumentate del 67%, a fronte di un calo della produzione dei rifiuti (-5%) e del contestuale aumento della raccolta differenziata (+30%).

Secondo uno studio della CGIA di Mestre è colpa della TARES.
Ma quali sono gli scenari futuri, considerato che dal 2014 entrerà in vigore la service tax (o TRISE=TASI + TARI)? 

Chi può ragionevolmente dirlo? 

I dati forniti dalla CGIA di Mestre Quali saranno le conseguenze della più che probabile introduzione della nuova service tax (pardon: TRISE= TARI+ TASI) che comprenderà anche parte della vecchia IMU, e di cui a breve si dovrebbero conoscere nel dettaglio le “caratteristiche"? 

La vicenda relativa alla tassazione sulla case e sui rifiuti rappresenta solo l’ultimo esempio, in ordine cronologico, della mancanza di una serie riforma strutturale: per rimanere al recente passato, il nuovo Governo delle larghe intese ha previsto la sospensione dell’IMU, in attesa di trovare un accordo su un nuovo sistema fiscale; nel frattempo, dopo mesi di aspre discussioni, e anni di annunci di riforme mai portate in porto, la nuova tassa sui rifiuti e sui servizi (TARES) ha preso il posto della TARSU. 

Ma in realtà non si sa più neanche come chiamarla, la “tassazione” si rifiuti nel nostro Paese, e come valutarla: dopo TARSU, TIA-1, TIA-2, TARES; dopo i rumors estivi sulla nuova tassa “ICS”, e quelli più recenti che la vedrebbero inglobata nella novella “service tax” (anche se voci dell'ultima ora parlano di TRISE, cioè la somma di TASI e TARI: avete capito tutto. Cioè niente) e sullo sfondo di una reale mancata riforma strutturale del sistema di tassazione, fondato sul reale quantitativo di rifiuti prodotto, qualche giorno fa uno studio della CGIA di Mestre ha messo in risultato un dato che fa riflettere. 

Dal 2000 ad oggi le bollette sono aumentate del 67%: tredici anni fa una famiglia spendeva mediamente 270 € all’anno per lo smaltimento dei rifiuti, oggi quasi 450. Questi i laconici dati forniti dall’associazione degli artigiani e delle piccole imprese di Mestre, che punta il dito sull’introduzione della TARES, che costerà globalmente agli italiani circa 2 miliardi di euro in più rispetto a quanto già pagavano con le varie TARSU e TIA. 

Il tutto, nonostante nello stesso arco temporale, e sia pure a fatica, la raccolta differenziata sia aumentata e, al contempo, sia diminuita la produzione di rifiuti. 

Potete leggere l'intero articolo, comprensivo dei "criteri del calcolo" e de "il monito di gennaio", lanciato dalla stessa CGIA di Mestre, sfogliando Il Quotidiano Ipsoa


Quali deroghe per i criteri di ammissibilità dei rifiuti in discarica?

0 commenti

Il Consorzio ASI di Brindisi è titolare di un progetto di ampliamento della discarica di rifiuti pericolosi: l’impianto, il cui sito non è caratterizzato da litologia argillosa, è inserito all'interno del Piano provinciale dei rifiuti, emanato in attuazione del Piano regionale. 

Nel corso dell’aggiornamento del Piano dei rifiuti, la giunta regionale ha introdotto una norma in base alla quale “per le discariche di nuova realizzazione autorizzate e non in esercizio o da autorizzare all'esercizio successivamente alla data di approvazione del presente piano, si dispone che: le deroghe richieste ai sensi dell'art. 10 del Dm 3 agosto 2005 possono essere concesse solo nelle ipotesi di siti caratterizzati da litologia argillosa”. 

Il Consorzio propone ricorso per ottenere l’annullamento di tale delibera, ritenuta impeditiva della propria attività: secondo il ricorrente, infatti, la barriera geologica, qualora non soddisfi naturalmente le condizioni di permeabilità e spessore previste dalla legge, può essere completata artificialmente attraverso un sistema barriera di confinamento opportunamente realizzato che fornisca una protezione equivalente

Il TAR rigetta il ricorso, ritenendo la delibera impugnata immune dai vizi denunciati dal ricorrente.

Il Consiglio di Stato, invece, accoglie l’appello per la riforma della sentenza. 

L'art. 2.4.2 dell'Allegato I al D.Lgs. 13 gennaio 2003, n. 36, infatti, sottolineano i giudici di Palazzo Spada, disciplina puntualmente i criteri di permeabilità e spessore che debbono essere posseduti dal substrato della base e dei fianchi (c.d. barriera geologica) del sito ove l'attività di discarica è esercitata, il cui soddisfacimento, nelle fattispecie concrete, deve essere accertato mediante indagini e perforazioni geognostiche. 
 La stessa disposizione prosegue prevedendo, peraltro, che "la barriera geologica può essere completata artificialmente attraverso un sistema barriera di confinamento opportunamente realizzato che fornisca una protezione equivalente". In sostanza, la disciplina in esame stabilisce l'equivalenza, sotto il profilo delle garanzie ambientali, tra la barriera geologica naturale e la barriera artificiale

Nella fattispecie, il Collegio ha dichiarato illegittima la delibera regionale di aggiornamento del piano gestione rifiuti speciali nella Regione Puglia che preclude in radice la possibilità di autorizzare in deroga gli impianti di discarica ubicati in siti caratterizzati da litologia non argillosa, senza considerare che le barriere artificiali, attraverso l'adozione di adeguati accorgimenti tecnici, sono in grado di soddisfare in maniera ottimale i requisiti di permeabilità e spessore richiesti dalla legge, al pari di quelle naturali. 
La ratio della previsione di cui al punto 2.4.2. dell'Allegato I al D.Lgs. n. 36/2003 è, infatti, proprio quella di consentire la gestione di una discarica allorquando siano comunque assicurabili - ed in concreto assicurate - le condizioni di sicurezza del sito, indipendentemente dal tipo di barriera.