"Decreto fare": le ultime novità in materia di terre e rocce da scavo

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Con la pubblicazione della legge n° 98/2013, recante “Disposizioni urgenti per il rilancio dell’economia” (cd “decreto Fare”), in vigore dal 21 agosto 2013, sono state introdotte diverse modifiche nella normativa ambientale, tra cui alcune particolarmente rilevanti in tema di terre e rocce da scavo
L’art. 41bis ha di nuovo modificato, dopo neanche due mesi dal precedente restyling, la normativa in materia, abrogando l’art. 8-bis del DL 43/2013 convertito, con modifiche, nella legge n° 71/2013 (che aveva, per alcune casistiche, risuscitato il già abrogato art. 186 del TUA...).

La nuova modalità di gestione è definita in 2 articoli della legge legge n. 98 del 9 agosto 2013 
  • articolo 41 comma 2: prevede l’applicazione del Regolamento (DM 161/12) alle sole terre e rocce da scavo che provengono da attività o opere soggette a VIA o ad AIA;
  • articolo 41 bis: regola tutte le altre casistiche, ossia i cantieri inferiori a 6.000 mc (c.d. cantieri di cantieri di piccole dimensioni), e tutte le casistiche che non ricadono nel DM 161/12.
Tale ultimo articolo infatti:
  • abroga il cit. articolo 8-bis 
  • prevede che, in relazione a quanto disposto dall'articolo 266, comma 7, del TUA, ed in deroga a quanto previsto dal DM 161/12, i materiali da scavo prodotti nel corso di attività e interventi autorizzati in base alle norme vigenti, sono sottoposti al regime previsto per i sottoprodotti, nel rispetto di determinate condizioni, estendendo tale possibilità anche ai materiali da scavo derivanti da attività e opere non rientranti nel campo di applicazione del nuovo comma 2-bis dell'articolo 184-bis del testo unico ambientale.
Ma l’innovazione più importante del nuovo enunciato normativo prevede che il proponente o il produttore possano attestare il rispetto delle condizioni 
(certezza della destinazione all'utilizzo direttamente presso uno o più siti o cicli produttivi determinati; in caso di destinazione a recuperi, ripristini, rimodellamenti, riempimenti ambientali o altri utilizzi sul suolo, non sono superati i valori delle concentrazioni soglia di contaminazione di cui alle colonne A e B della tabella 1 dell'allegato 5 alla parte IV del TUA, con riferimento alle caratteristiche delle matrici ambientali e alla destinazione d'uso urbanistica del sito di destinazione e i materiali non costituiscono fonte di contaminazione diretta o indiretta per le acque sotterranee, fatti salvi i valori di fondo naturale; che, in caso di destinazione ad un successivo ciclo di produzione, l'utilizzo non determina rischi per la salute né variazioni qualitative o quantitative delle emissioni rispetto al normale utilizzo delle materie prime; che, in relazine a questi ultimi du epunti non é necessario sottoporre i materiali da scavo ad alcun preventivo trattamento, fatte salve le normali pratiche industriali e di cantiere)
che rendono possibile sottoporre i materiali al regime previsto per i sottoprodotti tramite dichiarazione resa ai sensi e per gli effetti del Testo unico di cui al dpr 28 dicembre 2000, n. 445, da presentare all’Arpa territorialmente competente mentre la modifica dei requisiti e delle condizioni indicati nella dichiarazione deve essere comunicata entro trenta giorni al Comune del luogo di produzione. 

Il produttore dovrà confermare all’Arpa ed al Comune, territorialmente competenti con riferimento al luogo di produzione e di utilizzo, che i materiali da scavo sono stati completamente utilizzati secondo le previsioni comunicate.