Il Consorzio ASI di Brindisi è titolare di un progetto di ampliamento della discarica di rifiuti pericolosi: l’impianto, il cui sito non è caratterizzato da litologia argillosa, è inserito all'interno del Piano provinciale dei rifiuti, emanato in attuazione del Piano regionale.
Nel corso dell’aggiornamento del Piano dei rifiuti, la giunta regionale ha introdotto una norma in base alla quale “per le discariche di nuova realizzazione autorizzate e non in esercizio o da autorizzare all'esercizio successivamente alla data di approvazione del presente piano, si dispone che: le deroghe richieste ai sensi dell'art. 10 del Dm 3 agosto 2005 possono essere concesse solo nelle ipotesi di siti caratterizzati da litologia argillosa”.
Il Consorzio propone ricorso per ottenere l’annullamento di tale delibera, ritenuta impeditiva della propria attività: secondo il ricorrente, infatti, la barriera geologica, qualora non soddisfi naturalmente le condizioni di permeabilità e spessore previste dalla legge, può essere completata artificialmente attraverso un sistema barriera di confinamento opportunamente realizzato che fornisca una protezione equivalente.
Il TAR rigetta il ricorso, ritenendo la delibera impugnata immune dai vizi denunciati dal ricorrente.
Il Consiglio di Stato, invece, accoglie l’appello per la riforma della sentenza.
L'art. 2.4.2 dell'Allegato I al D.Lgs. 13 gennaio 2003, n. 36, infatti, sottolineano i giudici di Palazzo Spada, disciplina puntualmente i criteri di permeabilità e spessore che debbono essere posseduti dal substrato della base e dei fianchi (c.d. barriera geologica) del sito ove l'attività di discarica è esercitata, il cui soddisfacimento, nelle fattispecie concrete, deve essere accertato mediante indagini e perforazioni geognostiche.
La stessa disposizione prosegue prevedendo, peraltro, che "la barriera geologica può essere completata artificialmente attraverso un sistema barriera di confinamento opportunamente realizzato che fornisca una protezione equivalente".
In sostanza, la disciplina in esame stabilisce l'equivalenza, sotto il profilo delle garanzie ambientali, tra la barriera geologica naturale e la barriera artificiale.
Nella fattispecie, il Collegio ha dichiarato illegittima la delibera regionale di aggiornamento del piano gestione rifiuti speciali nella Regione Puglia che preclude in radice la possibilità di autorizzare in deroga gli impianti di discarica ubicati in siti caratterizzati da litologia non argillosa, senza considerare che le barriere artificiali, attraverso l'adozione di adeguati accorgimenti tecnici, sono in grado di soddisfare in maniera ottimale i requisiti di permeabilità e spessore richiesti dalla legge, al pari di quelle naturali.
La ratio della previsione di cui al punto 2.4.2. dell'Allegato I al D.Lgs. n. 36/2003 è, infatti, proprio quella di consentire la gestione di una discarica allorquando siano comunque assicurabili - ed in concreto assicurate - le condizioni di sicurezza del sito, indipendentemente dal tipo di barriera.