Rifiuti: il risarcimento del danno da comportamento della P.A. è funzionalmente collegato all'esercizio di poteri pubblicistici qual é la raccolta dei rifiuti solidi urbani.
Sono devolute alla giurisdizione esclusiva amministrativa tutte le controversie attinenti alla complessiva gestione dei rifiuti, e quindi la causa risarcitoria per violazione del diritto alla salute é attratta nella giurisdizione del giudice amministrativo.
Ogni controversia attinente l'organizzazione del servizio pubblico di raccolta e smaltimento dei rifiuti urbani - nel perseguimento del primario interesse pubblico igienico - sanitario - e l'esercizio del correlativo potere dell'Amministrazione comunale, apparteneva alla giurisdizione del giudice amministrativo già prima dell'entrata in vigore della Legge n. 123/08 e del nuovo codice amministrativo.
Benché la normativa di cui al decreto Ronchi e al testo unico ambientale disciplini le procedure e i provvedimenti in materia di rifiuti urbani, e non i comportamenti connessi alla loro gestione, allorché la lesione di detti diritti sia dedotta come effetto di un comportamento illegittimo perché omissivo di adozione di provvedimenti da emettere per prevenire, impedire, rimuovere l'abbandono dei rifiuti sulle strade, essendo il governo su di essi materia riservata alla giurisdizione esclusiva dei giudici amministrativi, ad essi compete la controversia anche in via cautelare, se il ricorrente alleghi un pregiudizio grave e irreparabile ad interessi essenziali della persona quali il diritto alla salute, all'integrità, dell'ambiente, ovvero ad altri beni di primario rilievo costituzionale.
Peraltro le norme che disciplinano il conferimento del potere al Sindaco di adottare provvedimenti contingibili e urgenti per lo smaltimento dei rifiuti anche in deroga alle disposizioni vigenti sono volte a regolamentare in modo diretto ed immediato l'esercizio della funzione pubblica e, soltanto di riflesso, le posizioni soggettive di coloro che si trovano in una situazione differenziata e qualificata rispetto a quella della generalità dei cittadini, e che perciò sono soggette alla giurisdizione amministrativa.