Aspetti particolari del deposito temporaneo

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Nelle pagine del blog Natura Giuridica Andrea Quaranta già parlato di deposito temporaneo  la cui ratio legis consiste nell’agevolare le piccole imprese – caratterizzate da una modesta produzione di rifiuti – evitando loro di dover ricorrere a situazioni di smaltimento onerose e sproporzionate rispetto al regime produttivo. 
A causa della non chiara formulazione legislativa, il concetto giuridico di deposito temporaneo, non definito dalla direttive comunitarie, è stato oggetto, oltre che di modifiche legislative, anche di un ampio dibattito dottrinale e giurisprudenziale. Di recente la Cassazione è intervenuta di nuovo sul tema, con tre sentenze che hanno analizzato, in particolare, le tematiche relative: 
1. al luogo rilevante ai fini della nozione di deposito temporaneo, che non è circoscritto al solo luogo di produzione, potendosi eventualmente estendere ad altro sito nella disponibilità dell'impresa: a tal fine è però necessario il rispetto di alcune particolari condizioni; 
2. alle modalità di “accatastamento” dei rifiuti, che determinano, o meno, l’applicabilità delle norme (più favorevoli) sul deposito temporaneo; 
3. alle conseguenze giuridiche del mancato rispetto delle condizioni stabilite dal legislatore per questa esclusione dalle norme sulla gestione dei rifiuti. 

Nelle tre sentenze, che potete scaricare nella sezione premium  del sito Natura Giuridica,  inserendo nel motore di ricerca interno i seguenti titoli: 

• Deposito temporaneo e rifiuti provenienti da demolizione edilizia 
• Abbandono di rifiuti alla rinfusa: Deposito temporaneo - Definizione di acque reflue industriali 
• Deposito incontrollato; deposito temporaneo; deposito preliminare; messa in riserva; stoccaggio 

sono stati analizzati anche alcuni profili giuridici relativi: 

  • ai rifiuti provenienti da demolizione edilizia; 
  • alla qualificazione giuridica delle acque reflue industriali; 
  • al confine giuridico fra i concetti di deposito incontrollato, deposito temporaneo, deposito preliminare, messa in riserva e stoccaggio, la cui non semplice interpretazione è indispensabile non solo ai fini di una corretta gestione del ciclo dei rifiuti, ma anche per comprendere meglio le dinamiche sottese al diritto dell’ambiente e, di conseguenza, risparmiare tempo e denaro. 
Come a dire: nell’ambito della legalità, occorre sapersi muovere nei meandri della normativa ambientale, per capire cosa conviene fare, e come. Per farlo, occorre una consulenza, che Natura Giuridica è in grado di fornirvi – grazie ad internet – online, con costi contenuti e rapidità di soluzione!


Acquisti verdi ed efficienza energetica: la direttiva UE

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A inizio ottobre l'Europa a Ventisette ha adottato la nuova direttiva comunitaria sull’efficienza energetica, con l’astensione della delegazione finlandese e i voti contrari di spagnoli e portoghesi. 
Il provvedimento contiene le nuove indicazioni normative per gli Stati Membri finalizzate a centrare l’obiettivo del 20% di risparmio energetico al 2020. Gli impegni per i Paesi membri sono ripartiti in 4 categorie. impegni volontari, edilizia del governo, acquisti verdi e bandi di gara e società energetiche: vediamoli più in dettaglio:

IMPEGNI VOLONTARI 
La direttiva stabilisce che ciascuna nazione fissi un obiettivo nazionale indicativo in funzione del consumo di energia primaria o finale. Entro il 30 giugno 2014, la Commissione valuterà i progressi compiuti e se l’UE è in grado o meno di raggiungere un consumo totale non superiore ai 1474 Mtep energia primaria e / o non più di 1078 Mtep di energia finale nel 2020. 
EDILIZIA DEL GOVERNO 
Gli Stati membri dovranno garantire dal 1° gennaio 2014 la riqualificazione del 3% della superficie totale degli “edifici riscaldati e/o raffrescati posseduti ed occupati dal loro Governo centrale” (servizi amministrativi le cui competenze coprono l’intero territorio di uno Stato membro) con una “metratura utile totale” superiore a 500 mq; dal luglio 2015 quest’obbligo riguarderà anche quelli fino a 250 mq. Gli Stati potranno anche decidere di coinvolgere le amministrazioni di livello inferiore a quello governativo calcolando il 3% sulla somma delle superfici delle amministrazioni centrali e di quelle di livello inferiore coinvolte. 
ACQUISTI VERDI E BANDI DI GARA
Il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione hanno concordato un impegno simile sul fronte degli acquisti pubblici affinché le nazioni assicurino esclusivamente prodotti, servizi ed immobili ad alta efficienza energetica e incoraggino gli enti pubblici, in caso di bandi di gara per appalti di servizi con un contenuto energetico significativo, a valutare la possibilità di concludere contratti di rendimento energetico a lungo termine che consentano consistenti risparmi. Si tratta di una piccola grande rivoluzione poiché il criterio dell'efficienza energetica fa il suo ingresso ufficiale in appalti e bandi affiancando il tradizionale criterio della migliore offerta economica a fronte della fornitura del medesimo servizio. Natura Giuridica si è già occupata di acquisti verdi da parte delle PPAA o Green Public Procurement. I relativi articoli sono pubblicati all'interno del sito naturagiuridica.com/ambiente-mercato-responsabilità-impresa. Sono accessibili digitando sul motore di ricerca interno del sito il termine "acquisti verdi".
SOCIETA’ ENERGETICHE
Inoltre, ogni Stato membro dovrà istituire un regime nazionale obbligatorio di efficienza energetica per garantire che distributori di energia e/o le società di vendita di energia al dettaglio conseguano, entro la fine del 2020, un obiettivo cumulativo di risparmio sugli usi finali dell’energia dell’1,5% sulla media dei volumi complessivi di vendita annuali. Tuttavia, per raggiungere questo target i Ventisette avranno a disposizione una certa flessibilità d’azione e la possibilità di utilizzare misure alternative equivalenti come la rateizzazione dell’obiettivo o l’introduzione di misure fiscali ad hoc. Gli Stati membri dovranno conformarsi alle disposizioni della presente direttiva entro 18 mesi dalla sua entrata in vigore (provvisoriamente primavera 2014).


Registri e procedure d'asta: i bandi

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Il Gestore dei Servizi Energetici o GSE, come previsto dal Decreto interministeriale del 6 luglio 2012, ha pubblicato a settembre i Bandi riferiti ai Registri e alle Procedure d’Asta per le FER diverse elettriche diverse dal fotovoltaico.
I Registri e le Procedure d’Asta sono stati aperti come previsto l'8 ottobre scorso e si chiuderanno alle ore 24,00 del 6 dicembre 2012. 
L'iscrizione ai Registri e la partecipazione alle Procedure d’Asta sarà possibile esclusivamente tramite l’apposito portale informatico https://applicazioni.gse.it . Entro il 6 dicembre devono dunque essere trasmesse le relative richieste di iscrizione, pena l'esclusione. Il Decreto ministeriale stabilisce le modalità di incentivazione della produzione di energia elettrica da impianti alimentati da fonti rinnovabili diversi da quelli fotovoltaici, nuovi, integralmente ricostruiti, riattivati, oggetto di intervento di potenziamento o di rifacimento, aventi potenza non inferiore a 1 kw e che entrano in esercizio in data successiva al 31 dicembre 2012. 
I nuovi meccanismi di incentivazione sono riconosciuti in riferimento all'energia prodotta netta da impianti a fonti rinnovabili e immessa in rete ovvero al minor valore fra la produzione netta e l'energia effettivamente immessa in rete. Il decreto individua, per ciascuna fonte, tipologia di impianto e classe di potenza, il valore delle tariffe incentivanti base di riferimento per gli impianti che entrano in esercizio nel 2013. Definisce inoltre una serie di premi cui possono accedere particolari le tipologie di impianti che rispettano determinati requisiti di esercizio. Peraltro il decreto definisce le quattro diverse modalità di accesso ai meccanismi di incentivazione, a seconda della taglia di potenza e della categoria di intervento, come, appunto, l'iscrizione a registri e le aste. Il primo è previsto sia per gli impianti nuovi, integralmente ricostruiti, riattivati o oggetto di potenziamento se la relativa potenza è superiore a quella massima ammessa per l'accesso diretto, ma non superiore ad un determinato valore soglia (per i potenziamenti non deve essere superiore a tale valore soglia l'incremento di potenza) - , sia per nel caso di rifacimenti di impianti la cui potenza è superiore a quella massima ammessa per l'accesso diretto. Comunque, in entrambe i casi i due tipi di impianti devono trovarsi in posizione tale da rientrare entro contingenti annui di potenza incentivabili. L'aggiudicazione degli incentivi a seguito di partecipazione a procedure competitive di aste al ribasso, invece, è prevista nel caso di impianti nuovi, integralmente ricostruiti, riattivati o oggetto di potenziamento se la relativa potenza è superiore ad un determinato valore soglia (per i potenziamenti deve essere superiore a tale valore soglia l'incremento di potenza). Oltre a tali meccanismi il Dm prevede un'ulteriore modalità di accesso ai meccanismi di incentivazione, ossia l'accesso diretto, nel caso di impianti nuovi, integralmente ricostruiti, riattivati, oggetto di rifacimento o potenziamento con potenza non superiore ad un determinato limite (per i potenziamenti non deve essere superiore a tale limite l'incremento di potenza).

Link al comunicato ufficiale del GSE da cui scaricare i singoli bandi:
http://www.gse.it/it/salastampa/news/Pages/decreto-FER-elettriche-GSE-pubblica-i-bandi.aspx


Forum regionale per l'energia in Piemonte

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La legge della Regione Piemonte 23/2002 “Disposizioni in campo energetico. Procedure di formazione del Piano regionale energetico-ambientale” prevede l’istituzione di un tavolo di concertazione con gli enti locali, denominato Forum regionale per l’energia, al quale possono partecipare anche i rappresentanti delle agenzie nazionali e locali del settore, delle categorie produttive, delle forze sociali, delle associazioni ambientaliste, degli atenei e degli enti di ricerca e, in generale, tutti i soggetti interessati. Le sei edizioni finora convocate hanno permesso un confronto che ha portato alla definizione concertata delle politiche energetiche da intraprendere e degli obiettivi da perseguire con gli strumenti di programmazione regionale, quali il piano vigente e la successiva Relazione programmatica sull’energia.
Visto che gli obiettivi energetico-ambientali posti dall’Unione Europea per il 2020 e la ripartizione dell’obiettivo vincolante sulle fonti rinnovabili a livello regionale impongono l’adozione di un nuovo Piano energetico-ambientale regionale o PEAR, che definisca i necessari indirizzi prioritari, le azioni e gli strumenti, la Regione ha ora attivato il portale web www.forumenergia.regione.piemonte.it
Attraverso il portale, gli utenti interessati possono, previa registrazione, inserire commenti, idee, osservazioni e proposte di modifica. Fino al 14 ottobre scorso, attraverso il forumenergia, gli utenti hanno potuto fornire contributi e proposte sulle “linee d’azione” del Piano d’Azione 2012-2014, prima dell’approvazione delle stesse da parte della Giunta regionale. 
Le linee d’azione sono le nuove agevolazioni in campo energetico che la Regione metterà a disposizione del territorio nell’ottica del raggiungimento degli obiettivi assegnati al Piemonte al 2020 (15,1% di energia da fonti rinnovabili). 
Gli obiettivi in materia energetico-ambientale che l’Unione Europea ha stabilito per il 2020 vincolano l’Italia a raggiungere la quota del 17% di energia da fonti rinnovabili sui consumi finali. Il Piemonte deve contribuire a questo obiettivo raggiungendo la quota del 15,1%, a fronte dell'attuale situazione che vede la Regione al 9%. 
Per contribuire alle discussioni è sufficiente registrarsi sul portale e creare un proprio profilo; ciò consente di commentare le azioni proposte dalla Regione e interagire con gli altri utenti, anche da dispositivi mobili. La prossima discussione all'interno del forum avrà come tema il Piano energetico complessivo, che dovrebbe essere messo on line nei prossimi mesi. 
La Regione ha messo a disposizione questo strumento per raccogliere contributi utili alla stesura del nuovo PEAR della Regione Piemonte.
Questa modalità di partecipazione, di tipo web 2.0, è stata pensata al fine di facilitare un processo di condivisione e di confronto di idee, proposte, necessità, esigenze dell’intera comunità regionale per cogliere pienamente tutti gli elementi rilevanti per il territorio, nello spirito dell'art.7 della l.r.23/2002. Ora la palla passa agli utenti: il buon esito dell'esperimento dipende dal loro grado di partecipazione, e dalla misura in cui la Regione terrà conto delle osservazioni pervenute attraverso il forum. Questo strumento è stato pensato non solo per interagire con i rappresentanti delle istituzioni locali ma anche e soprattutto per ascoltare i cittadini e il mondo imprenditoriale. 


Il risarcimento per i danni causati dal comportamento dilatorio dell’amministrazione

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Nel post “Come essere risarciti per i comportamenti meramente dilatori delle PP.AA., a margine del discorso relativo alla localizzazione degli IAFR o impianti alimentati da fonti rinnovabili di energia, e al correlato potere delle amministrazioni coinvolte, ho fatto cenno alla possibilità di richiedere il risarcimento per i danni causati dal comportamento dilatorio dell’amministrazione stessa. Tecnicamente, però, come si fa a provare il danno subito? Qual è il quantum del risarcimento? Come agire per ottenerlo? A questi ed altri quesiti potete trovare una prima risposta sfogliando le pagine del sito di Natura Giuridica, il sito nel quale sono scaricabili, abbonandosi a costi contenuti, documenti di interesse in tutti i settori del diritto dell’ambiente e dell’energia, come questo: “Impianti eolici: parere di compatibilità paesaggistica - Risarcimento del danno”, relativo alla realizzazione di un impianto eolico.
Il sito è un ottimo strumento per approfondire tutte le numerose tematiche relative al diritto dell’ambiente e dell’energia: tuttavia, per poter risolvere, nel concreto, le vostre problematiche, è necessario uno studio approfondito del caso, a valle del quale poter studiare e strutturare una strategia per ottenere il miglior risultato possibile. Questo lo si può fare anche durante la fase “patologica”, quando il danno ormai è (stato) fatto, per colpa dell’amministrazione – come nel caso in cui si chiede il risarcimento del danno per un torto subito – sia nel caso in cui le colpe (o le negligenze) siano vostre. 
Gli avvocati che lavorano con e per Natura Giuridica sono qui per questo. Ma come sono solito dire a tutti coloro che mi contattano, prevenire il verificarsi di quei danni che potreste causare per negligenza, sottovalutazione delle conseguenze, superficialità, è la soluzione ideale: costa moto di meno sia in termini temporali (il tempo è denaro) sia in termini economici. Questa è la mission principale di Natura Giuridica: prevenire il verificarsi di problematiche di tipo ambientale, sia per motivi di sostenibilità ambientale, sia per motivi economici. 
Nel documento citato poc’anzi potrete trovare, inter alia, una descrizione delle modalità: • con le quali la Soprintendenza può esprimere il proprio parere (al di fuori delle quali risulta essere un’autorità amministrativa priva di potere in materia) e, • con le quali chiedere – provandolo – il risarcimento del danno subito, che, pur essendo possibile, non è una conseguenza automatica e costante dell’annullamento giurisdizionale. 
Di risarcimento – questa volta per danno ambientale – si parla in molti altri documenti, fra i quali vi cito uno dei più recenti “Danno risarcibile sub specie del pregiudizio arrecato all'attività svolta - dall'associazione ambientalista”, nel quale si sottolinea, da un lato, il diverso atteggiarsi dei “mezzi di prova” ai fini della pronuncia di condanna generica al risarcimento dei danni in favore della parte civile e, dall’altro, la natura del danno risarcibile secondo la disciplina civilistica, che può configurarsi anche come sub specie del pregiudizio arrecato all’attivivtà concretamente svolta dall’associazione ambientalista per la tutela e la valorizzazione del territorio sul quale insistono i beni oggetto della lesione. Per difendere i vostri diritti, e farvi assistere, o per evitare lunghe e costose pratiche giudiziali, non esitate a contattare Natura Giuridica: un pool esperti a vostra disposizione per tutte le tematiche relative all’ambiente e all’energia.


Convegno Il MaB Unesco incontra il Monviso, a Saluzzo il 13 ottobre 2012

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Il Parco del Po cuneese, all’interno del progetto “Risorsa Monviso”, sostenuto dall’Unione Europea attraverso il Programma di cooperazione transfrontaliera ALCOTRA 2007- 2013, ha avviato la candidatura del territorio del Monviso alla rete globale delle Riserve della Biosfera UNESCO del Programma Intergovernativo “Man and Biosphere”. E' nell'ambito di tale contesto che si inserisce il convegno internazionale “Il MaB Unesco incontra il Monviso” in programma per sabato 13 ottobre a Saluzzo.
Si tratta di un'intera giornata dedicata al MaB ed è la prima volta che viene organizzata in Piemonte.
Interverranno tutti i maggiori esperti del settore per parlare di strumenti e strategie di sviluppo locale, governance e riserve della biosfera e l'evento di per sé rappresenta un altro passo avanti nel percorso di candidatura dell’Area del Monviso alla rete globale delle Riserve della Biosfera del MaB dell’UNESCO.
“Il Monviso è un elemento di forte richiamo e visibilità – spiega Giorgio Andrian del Cursa, il Consorzio Universitario per la Ricerca Socioeconomica e per l’Ambiente, che ha seguito la nascita e lo sviluppo del dossier -, perché costituisce lo spunto, l’occasione attorno a cui si radunano gli staff del Ministero dell’Ambiente, dei Beni e delle Attività Culturali e il Comitato nazionale tecnico del programma MaB Unesco e tutte le Riserve italiane, sia le otto che già esistono ufficialmente, sia le due nuove (Monviso e Sila) che si sono candidate per diventarlo nel 2013”.
Partecipano anche alcuni delegati del Comitato Nazionale MaB Francia ed i responsabili del Parco del Queyras, per presentare il lavoro sulla candidatura transfrontaliera. “I due dossier nazionali, quello italiano e quello francese – continua Andrian - sono stati depositati alle rispettive autorità ottenendo un pieno appoggio e un incoraggiamento a presentare una candidatura univoca transfrontaliera fin da subito”. Se le due proposte di candidatura nazionale saranno approvate nel 2013, i due parchi metteranno a punto un progetto di unificazione delle due aree che porterebbe alla definizione della prima Riserva della Biosfera Transfrontaliera presente sul territorio italiano. E proprio una riserva transfrontaliera sarà ospite del convegno: Michael Weber, presidente dei Vosges du Nord parlerà della realtà di quest’area franco-tedesca. Ognuna delle tre sessioni del convegno affronta un tema importante (la “governance”, la zonizzazione, gli strumenti e le strategie di sviluppo locale). Consultando questa pagina web sarà possibile scaricare il programma dell'evento ed il modulo di registrazione.
Vi è un'altra candidatura Unesco che riguarda la provincia di Cuneo, ed in particolare i territori vitivinicoli di Langhe Roero e Monferrato a patrimonio dell'umanità. All'interno del blog vi sono vari articoli dedicati a questo argomento nella sezione naturagiuridica.blogspot.it/cuneo. Anche in questo caso il responso definitivo sul dossier di candidatura già presentato arriverà nel 2013.



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Quando e come agire in giudizio per la tutela dei propri diritti in materia di fonti rinnovabili di energia

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Comitati di cittadini più o meno longevi; gruppi di interesse; semplici cittadini; privati proprietari di terreni interessati dalla realizzazione di impianti alimentati da fonti rinnovabili di energia; proprietari di terreni posti nelle vicinanze di questi ultimi; associazioni nazionali; associazioni territoriali; delegazioni regionali di associazioni nazionali, e via discorrendo. Tutti soggetti che, in un modo o nell’altro, sono interessati dalla realizzazione di impianti alimentati da fonti rinnovabili di energia. Interessati ma non direttamente coinvolti nel procedimento unico, se non a livello di potere di formulare delle osservazioni (che spesso e volentieri sono in grado, specie se supportate da una consulenza giuridica adeguata, di far breccia nelle pieghe di progetti non sempre all’insegna della massima trasparenza). Possono, tutti questi soggetti, proporre ricorso per chiedere l’annullamento di atti autorizzativi? Solo qualcuno? E in caso di risposta affermativa, cosa e come possono agire? 
In un settore – quello delle energie rinnovabili, reso negli anni appena un po’ più semplice, ma che di sicuro non è stato semplificato, è inevitabile porsi il problema della legittimazione ad impugnare i provvedimenti (o il comportamento silente dell’amministrazione) che autorizzano, in senso lato (autorizzazione unica ed ex DIA, ora PAS) o vietano la realizzazione e l’esercizio di tali impianti: tema, quello della legittimazione a ricorrere in materia ambientale che, per le peculiari caratteristiche del bene protetto, si atteggia in modo particolare: la tutela dell’ambiente, infatti, non costituisce un autonomo settore d’intervento dei pubblici poteri, ma assume il ruolo unificante e finalizzante di distinte tutele giuridiche predisposte a favore dei diversi beni della vita che nell’ambiente si collocano: in sostanza, assume un carattere trasversale rispetto alle ordinarie materie e competenze amministrative, che connotano anche le distinzioni fra ministeri. L’ambiente è inoltre un bene pubblico non suscettibile di appropriazione individuale, indivisibile, non attribuibile, unitario, multiforme: ciò rende problematica la sua tutela, specie con riferimento ad aggregazioni di individui che si facciano portatori occasionali di interessi esistenti allo stato diffuso. 
 Nel mio manuale “La consulenza giuridica nella fonti rinnovabili” (v. recensione),  è stato approfondito questo argomento, attraverso lo studio di numerosi cases hystories: la varietà di soggetti interessati, e il loro diverso rapportarsi con l’oggetto dell’atto autorizzatorio, tuttavia impongono un’analisi particolareggiata del singolo caso, perché non sempre tutti gli stessi soggetti possono indistintamente proporre appello (rectius: non sempre sono legittimati a farlo ). 
Così sul sito di Natura Giuridica sono stati analizzati ulteriori casi, relativi alla legittimazione ad agire di alcune di queste categorie di soggetti interessati, che di volta in volta fanno valere la tutela di interessi ambientali, o relativi al diritto alla salute, alla salubrità dell’ambiente. Mancando nel nostro ordinamento la così detta “azione popolare”, occorre individuare un criterio per differenziare la posizione dei singoli che agiscono per la tutela dell’ambiente. Per sapere quali sono gli strumenti a vostra disposizione, e come utilizzarli al meglio per raggiungere il vostro obiettivo, non limitatevi al “sentito dire” (mi riferisco, ad esempio,alla molte domande che ricevo relative alla class action), ma consultate il prima possibile un consulente ambientale, in grado di seguire passo dopo passo la vostra battaglia, ed indicarvi le strategie migliori. 
Natura Giuridica è al vostro fianco proprio per aiutarvi: per questo non esitate a contattarci  e sottoporre alla nostra attenzione le vostre problematiche, per trovare insieme il modo per superare gli ostacoli che, stante la complessità della materia, è inevitabile trovare lungo il percorso.


Corso di formazione in materia di diritto dell'energia rinnovabile. Torino, 16 e 17 novembre 2012

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Il 16 e 17 novembre 2012 si terrà a Torino la seconda edizione del corso di formazione La consulenza legale nelle fonti rinnovabili.
Come per la precedente edizione, tenutasi a Milano a marzo scorso, l'iniziativa si svolge in collaborazione con la casa editrice Dario Flaccovio Editore di Palermo - Divisione Formazione, per la quale all'inizio dell'anno Andrea Quaranta ha pubblicato il volume "La consulenza Giuridica nelle fonti rinnovabili - Guida teorico-pratica agli incentivi giuridici, economici e fiscali" (consulta la recensione). Una copia del volume verrà fornita ai partecipanti al corso come materiale didattico. 
Il corso, che si articola in due giornate full time, è dunque incentrato su una nuova competenza professionale, quella del consulente in materia di fonti rinnovabili, trasversale a diverse discipline: la conoscenza accurata del sistema di incentivi economici, fiscali e giuridici italiani in materia di energia fotovoltaica, biomasse, biogas ed energia eolica è indispensabile per tutti i professionisti che si trovino a gestire progetti o questioni energetiche: dunque non soltanto avvocati e consulenti legali, ma commercialisti, ingegneri, chimici e tecnici ambientali, geometri e architetti. La scheda completa del corso è accessibile alla pagina il consulente legale per le fonti energetiche rinnovabili. Si fa presente inoltre che al momento in cui si scrive è in corso la procedura di accreditamento presso l'Ordine degli Avvocati di Milano per il conseguimento da parte dei corsisti dei crediti formativi per la formazione continua degli Avvocati.

Per qualsiasi informazione relativa al corso è possibile contattare Andrea Quaranta.

Andrea Quaranta tiene corsi di formazione sul diritto dell'ambiente e dell'energia fin dal 2005 per conto di agenzie formative, atenei e imprese private. L'attività formativa di Andrea Quaranta è riepilogata all'interno della pagina  del sito naturagiuridica.com dedicata ai progetti-e-corsi-di-formazione


I profili di discrezionalità amministrativa della VIA

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Nel procedimento unico, volto all’autorizzazione di un impianto per la produzione di energia elettrica alimentato da fonti rinnovabili, confluisce anche il procedimento relativo alla VIA, con la conseguenza che “l’eventuale mancata adozione, da parte dell’assessorato del territorio e ambiente, delle determinazioni di competenza, non può riflettersi in senso preclusivo sull’attivazione e sullo svolgimento del procedimento unico facente capo all’assessorato dell’industria, pena la sostanziale vanificazione del termine di centottanta giorni entro il quale, per legge, detto procedimento, deve comunque pervenire a conclusione” (TAR di Torino, n. 2292/09). 
In relazione alla valutazione d’impatto ambientale, inoltre, occorre evidenziare che, nell’ambito della più ampia procedura volta al rilascio dell’autorizzazione finale, il parere espresso in sede di VIA, sul piano istruttorio e per le tematiche ad esso inerenti, comporta un forte vincolo procedimentale: i risultati della valutazione, esplicitati nel parere “non potrebbero essere legittimamente disattesi dalla successiva attività istruttoria per le parti che costituiscono il presupposto logico essenziale del giudizio espresso in quella sede” (TAR di Brescia, n. 282/11). Potete approfondire questa tematica leggendo il manuale “La consulenza giuridica nella fonti rinnovabili”, v. recensione, che alla VIA ha dato ampio risalto e, parallelamente, scaricare dal sito di Natura Giuridica numerosi documenti che approfondiscono (anche) questi aspetti del diritto dell’energia (olte che quelli relativi al diritto dell’ambiente). 
Per fare un esempio relativo alla VIA, di recente, con il documento dal titolo “VIA: Sindacabile dal giudice amministrativo soltanto in ipotesi di manifesta illogicità o travisamento dei fatti” è stato sottolineato il fatto che la valutazione di impatto ambientale non rappresenta un mero giudizio tecnico, suscettibile, in quanto tale, di verificazione sulla base di oggettivi criteri di misurazione, ma presenta, al contempo, profili particolarmente intensi di discrezionalità amministrativa, sul piano dell'apprezzamento degli interessi pubblici in rilievo e della loro ponderazione rispetto all'interesse all'esecuzione dell'opera, sindacabile dal giudice amministrativo soltanto in ipotesi di manifesta illogicità o travisamento dei fatti, nel caso in cui l'istruttoria sia mancata, o sia stata svolta in modo inadeguato, e sia perciò evidente lo sconfinamento del potere discrezionale riconosciuto all'Amministrazione. 
La P.A., nel rendere il giudizio di valutazione di impatto ambientale, ed a maggior ragione nell'effettuare la verifica preliminare, esercita un'amplissima discrezionalità tecnica, censurabile soltanto in presenza di macroscopici vizi logici o di travisamento dei presupposti. 
Come difendersi dagli eventuali abusi nell’utilizzo di tale discrezionalità tecnica? Contattando Natura Giuridica che con il suo pool di esperti (tecnici, giuristi ed avvocati) a vostra disposizione è in grado di fornirvi assistenza tecnica e giuridica dal punto di vista stragiudiziale e giudiziale, in tutte le tematiche relative all’ambiente e all’energia.