Boom di disposizioni nel settore delle energie rinnovabili: a quando, però, un’autorevole politica energetico-ambientale?

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Nell’editoriale del mese di settembre, sul sito di Natura Giuridica ho fatto cenno alle estive in materia di energie rinnovabili.

Nel periodo estivo, notoriamente adatto per inserire – fra polemiche politiche, lunghe ferie degli onorevoli e dei deputati, rissose e risibili campagne mediatiche volte a demonizzare tutto ciò che (non dico deraglia, ma semplicemente) dissente dai binari prefissati dal padre-padrone – in piccoli commi, nascosti in leggi che nulla hanno a che fare con l’ambiente, frammenti di lemma, in grado però di stravolgere, a volte, il significato di intere normative, quest’anno il nostro legislatore si è sbizzarrito, in un settore, come quello del diritto dell’energia, strategico per il futuro sostenibile del nostro Paese.

Il diritto dell’energia, infatti, è il ramo del diritto ambientale più “attivo”, attuale, strategico: dopo anni di sprechi (anche) energetici, i rapidi cambiamenti climatici, la progressiva diminuzione dei combustibili fossili e i recenti – e sempre più frequenti – disastri ambientali connessi all’estrazione degli idrocarburi hanno imposto un drastico cambiamento di rotta, che solo ultimamente sembra essere stato recepito non solo dai cittadini, sempre più consapevoli dell’importanza del loro comportamento in campo energetico-ambientale, ma anche dai governi, di solito particolarmente riottosi a riformare, ad innovare, a progredire…

E così, anche nel nostro Paese il legislatore sembra essersi dato una mossa, come si suol dire, anche se – ad onor del vero – non sempre questo entusiasmo normativo si è accompagnato ad una autorevole, lungimirante politica ambientale.

Andando in rigoroso ordine cronologico, nelle pagine del blog voglio riepilogare quanto di più rilavante è stato prodotto dalla recente normativa estiva in campo energetico:
Natura Giuridica ha già ampiamente parlato, nelle pagine del suo blog:
  1. della legge 4 giugno 2010, n. 96, Comunitaria 2009, nel post intitolato “I Principi dei princìpi. Ma poi finisce lì, al principio”, in cui è stata sottolineata l’importanza, e la necessità, di usare meno parole, meno “politically correct”, meno enfatiche, e più fatti, e di smettere di giocare a fare i Principi dei princìpi, il perverso gioco di parole (perché a questo è ridotta, al giorno d’oggi, la nostra politica) che ci fa rimanere immobili, al principio, appunto….
  2. del decreto 6 agosto 2010, (il nuovo conto energia), con ben cinque puntate dedicate ad un provvedimento che, se non altro, ha il pregio di aver indicato una via più sostenibile, nell’incentivare gli impianti fotovoltaici).
Adesso è venuto il momento di parlare, sia pure in forma sintetica, di altri tre provvedimenti:
  1. il D.P.R. n. 139 del 09 luglio 2010, Regolamento recante procedimento semplificato di autorizzazione paesaggistica per gli interventi di lieve entità;
  2. la legge 13 agosto 2010, n.129, recante misure urgenti in materia di energia (il c.d. “sblocca reti”);
  3. la Risoluzione dell’Agenzia delle entrate del 25 agosto 2010, n. 88, relativa al trattamento ai fini IVA e imposte dirette della tariffa onnicomprensiva.
In relazione al primo provvedimento (D.P.R. n. 139 del 09 luglio 2010, Regolamento recante procedimento semplificato di autorizzazione paesaggistica per gli interventi di lieve entità), di cui parleremo più diffusamente in un post ad hoc, relativo all’autorizzazione paesaggistica, in questa sede è sufficiente sottolineare che fra gli interventi di lieve entità assoggettati a procedimento semplificato di autorizzazione paesaggistica rientrano quelli relativi alla realizzazione di pannelli solari, termici e fotovoltaici fino ad una superficie di 25 mq.

In relazione alla c.d. “sblocca centrali”, occorre, ahimè, constatare che si tratta di una degli innumerevoli, ormai, conversioni di decreti-legge, con i quali si è deciso di poter oculatamente governare la baracca (baraccone?) Italia

Al di là di questi aspetti “secondari” (in fin dei conti, siamo il paese che non risolverà mai il conflitto d’interessi, come pretendere che si parli di cose serie?) la Legge n. 129/10, oltre a:
  • contenere norme di “buon senso”, indotto o ricercato che sia; mi riferisco norme in materia di energia volte ad eseguire una sentenza della Corte Costituzionale (215/2010), a quelle volte a disciplinare il sistema informatico integrato (che paroloni, per un paese poco informatizzato…) nientepopòdimeno che dei flussi informativi relativi ai mercati dell’energia elettrice e del gas, persino a quelle regole anti-speculazione per gli impianti a fonti rinnovabili;
  • prevedere ulteriori disposizioni in materia di impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili, “normali” in un paese in cui le norme si producono in serie, all’infinito, in mancanza di coerente pianificazione e visione politica, e proprio per questo motivo si è costretti a rivedere ad ogni piè sospinto;
  • inserire l’immancabile interpretazione autentica (campo nel quale non siamo secondi a nessuno: pensate, interpretazioni autentiche per spiegare ex post quello che non siamo stati in grado di far capire in precedenza…del resto, con un premier costretto ad fornire interpretazioni autentiche di ciò che i giornalisti hanno frainteso….) in materia di tariffa onnicomprensiva per gli impianti di potenza annua non superiore a 1 MW, che coinvolge anche aspetti intertemporali, inevitabili in un sistema – il nostro – costellato di eterni rinvii, proroghe e cambiamenti di rotta;
ha introdotto anche una sanatoria per gli impianti realizzati con D.I.A. (denuncia di inizio attività) laddove era richiesta l’autorizzazione unica…
Certo, si tratta di una norma che è stata introdotta per consentire a coloro che, sulla base di una disposizione regionale pugliese, successivamente dichiarata incostituzionale, avevano in "buona fede" avviato i lavori di costruzione degli impianti...ma quali considerazioni fare sul perchè e sul percome si è arrivati a questo punto? Sul perchè e sul percome esiste tale caos normativo nel nostro paese, tale libertà di legiferare alle regioni? 
Ma soprattutto, nel momento in cui si introduce una sanatoria per tutelare coloro che ne avevano bisogno, non perchè avevano agito in modo truffaldino, ma perchè spinti da una normativa che lo consentiva, perchè limitarla temporalmente solo a coloro i cui impianti sono entrati in esercizio nei centocinquanta giorni precedenti all'entrata in vigore del decreto legge (convertito nella legge de qua)?

Nel prossimo post ("L’Agenzia delle Entrate fa luce sulla c.d. “tariffa onnicomprensiva”) parlerò del terzo provvedimento, la cui analisi, che per ragioni di tempo e di spazio – eccessivi per un blog – preferisco rimandare.

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Natura Giuridica di Andrea Quaranta: Studio di Consulenza legale Ambientale.

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Foto: “Impatient” originally uploaded by Colors in B&W