L’Agenzia delle Entrate fa luce sulla c.d. “tariffa onnicomprensiva”

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Il 25 agosto 2010 l’Agenzia delle Entrate ha emanato la Risoluzione 88/E del 2010, con la quale è stato precisato il regime fiscale delle tariffe che incentivano gli impianti a fonti rinnovabili non fotovoltaici (tariffa onnicomprensiva).
La necessità del chiarimento è sorta da un quesito con il quale il GSE – che ritira a “Tariffa Fissa Omnicomprensiva” l’energia elettrica incentivata prodotta e immessa in rete da impianti eolici di potenza nominale non inferiore a 1 Kw e non superiore a 200 Kw; da impianti alimentati dalle altre fonti rinnovabili, con esclusione della fonte solare, di potenza nominale non inferiore a 1 Kw e non superiore a 1 Mw, entrati in esercizio in data successiva al 31 dicembre 2007 – ha chiesto di verificare se è possibile estendere la linea interpretativa di cui alla circolare 46/E, e la conseguente disciplina fiscale, anche alla tariffa onnicomprensiva.
La circolare 46/E dell’Agenzia delle Entrate – è bene riassumerlo – ha fornito dei chiarimenti in relazione alla disciplina fiscale della tariffa incentivante per gli impianti fotovoltaici.

Bene, il GSE, nel porre il quesito all’Agenzia delle Entrate, ha fornito la sua versione interpretativa, in base alla quale la tariffa omnicomprensiva, nonostante presenti delle differenze rispetto alla tariffa incentivante, perché rappresenta un “corrispettivo che, senza distinzione della componente prezzo da quella incentivo, viene corrisposto agli utenti a fronte dell’energia rinnovabile (diversa dal fotovoltaico), da questi prodotta non consumata e immessa in rete”, persegue la medesima finalità incentivante.
Di conseguenza, le indicazioni fornite con la circolare n. 46/E del 2007 possono essere estese anche alla tariffa omnicomprensiva.

Chi vuole approfondire la questione può scaricare liberamente il testo della risoluzione dell’Agenzia delle Entrate n. 88/2010 sul sito di Natura Giuridica.

In questa sede è sufficiente ricordare le conclusioni cui è pervenuta la stessa Agenzia, la quale ha stabilito che la linea di demarcazione ai fini dell’esenzione IVA per la tariffa onnicompreniva è stata stabilita rispetto all’utilizzo dell’energia: “atteso che tale tariffa omnicomprensiva persegue lo stesso fine incentivante della tariffa corrisposta ai titolari di impianti fotovoltaici (detta anche conto energia), si ritiene che la stessa non assuma rilevanza ai fini dell’IVA quando è corrisposta nei confronti di soggetti titolari di impianti da fonte eolica o da altre fonti, posti a servizio dell’abitazione o della sede dell’ente oppure di impianti di potenza fino a 20 kw.
Tale interpretazione discende dalla considerazione che l’immissione in rete di energia, quando è effettuata alle suddette condizioni, non configura un’attività commerciale svolta abitualmente in quanto l’impianto è destinato a soddisfare principalmente bisogni personali”.

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Natura Giuridica di Andrea Quaranta: Studio di Consulenza legale Ambientale.

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