Contaminazioni storiche e fallimento: la curatela fallimentare deve mettere in sicurezza?
Cambiano i destinatari dell’obbligo di effettuare la messa in sicurezza di un’area, nel caso le contaminazioni storiche provochino, o meno, un rischio immediato per l’ambiente?
La domanda nasce spontanea, dopo che ad un curatore fallimentare un Comune brianzolo aveva ordinato di effettuare la messa in sicurezza di un’area, nonché di rimuovere i rifiuti posti sull’area dello stabilimento dell’impresa fallita.
Oltre al difetto di legittimazione passiva della curatela fallimentare, e all’incompetenza, la curatela fallimentare eccepiva il difetto di motivazione in merito ai rischi di contaminazione che legittimano l’emanazione dell’ordine di effettuare la messa in sicurezza.
Com’è possibile, infatti, dichiarare l’imminenza di un rischio grave, imminente ed irreparabile che legittimi il Comune ad adottare provvedimento, come quello impugnato nel caso di specie (sentenza del TAR Milano n. 408/2010, liberamente scaricabile dal sito di Natura Giuridica, per utenti registrati), quando è dal 1995 che lo stesso Comune diffida la proprietà ad effettuare le opere di messa in sicurezza senza mai provvedere all’esecuzione d’ufficio?
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