La manovra finanziaria tenta di annientare in un colpo solo quel che di buono, anche se molto lentamente, era stato fatto nel campo delle fonti rinnovabili di energia: l’art. 45 del decreto legge n. 78 del 31 maggio 2010 stabilisce l’abolizione dell’obbligo di ritiro dell’eccesso di offerta dei certificati verdi.
Gli addetti ai lavori sanno benissimo di cosa sto parlando, e avranno già capito dal titolo del post come la penso.
Penso che però sia necessario fare un breve riassunto per “coloro che si fossero collegati solo in questo momento” (per utilizzare un gergo calcistico, tanto di moda in questo mese di pane e mondiale di calcio – per noi soltanto calci), cioè per quelli:
- non avvezzi allo snervante gioco dell’oca giuridico,
- e quindi poco inclini a voler approfondire discorsi giuridici, per eccesso del colpevole tecnicismo linguistico utilizzato dai nostri valorosi comunicatori politici,e
- (resi, volutamente) poco capaci di orientrarsi nei meandri del nostro sgarrupato diritto, inquinato da una legislazione da ipermercato, emanata per accontentare quello, per non scontentare quell’altro, per farsi i fatti propri.
I certificati verdi, in estrema sintesi, costituiscono un sistema di incentivazione delle fonti di energia rinnovabile basato su prezzi di mercato, nell’ambito del quale, in funzione dell’energia prodotta da un impianto ammesso al regime dei certificati verdi, il GSE (il soggetto attuatore delle principali politiche energetiche) riconosce al titolare dell’impianto il diritto a chiedere l’emissione di certificati rappresentativi di tale produzione, chiamati certificati verdi per ovvi motivi.
In sostanza: invece di dare un sussidio alla produzione di energia da fonti rinnovabili, sulla scia di quell’assistenzialismo che ha fatto più danni che altro, è stato creato un mercato: chi produce energia verde emette, per così dire, i certificati verdi, titoli negoziabili che sono venduti a chi produce energia “vecchia”, ossia da fonti non rinnovabili, e ha bisogno di acquistare questi certificati per raggiungere gli obiettivi ambientali ad essi assegnati.
Un circolo virtuoso, che stimola la produzione di energia da fonti rinnovabili, e premia, sia pur indirettamente, coloro che investono in energia rinnovabile.
Per premiare ulteriormente i virtuosi dell’energia rinnovabile, l’art. 2, comma 149, della L. n. 244/07 (governo Prodi) aveva stabilito che
a partire dal 2008 e fino al raggiungimento dell'obiettivo minimo della copertura del 25 per cento del consumo interno di energia elettrica con fonti rinnovabili e dei successivi aggiornamenti derivanti dalla normativa dell'Unione europea, il GSE, su richiesta del produttore, ritira i certificati verdi, in scadenza nell'anno, ulteriori rispetto a quelli necessari per assolvere all'obbligo della quota minima dell'anno precedente di cui all'articolo 11 del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, a un prezzo pari al prezzo medio riconosciuto ai certificati verdi registrato nell'anno precedente dal Gestore del mercato elettrico (GME) e trasmesso al GSE entro il 31 gennaio di ogni anno.
In sostanza, il GSE era obbligato a comprare i certificati verdi in scadenza al prezzo medio dei certificati verdi dell’anno precedente.
Con il successivo art. 15 del D.M. 18 dicembre 2008 (governo Berlusconi) erano state altresì dettate delle disposizioni per la transizione dal precedente meccanismo di incentivazione ai meccanismi di cui alla legge finanziaria 2007 e alla legge finanziaria 2008:
Al fine di garantire graduale transizione dal vecchio ai nuovi meccanismi di incentivazione e non penalizzare gli investimenti già avviati, nel triennio 2009-2011, entro il mese di giugno, il GSE ritira, su richiesta dei detentori, i certificati verdi rilasciati per le produzioni, riferite agli anni fino a tutto il 2010, con esclusione degli impianti di cui all'art. 9, comma 2, lettera b).La richiesta di ritiro e' inoltrata dal detentore al GSE entro il 31 marzo di ogni anno del triennio 2009-2011. Il prezzo di ritiro dei predetti certificati e' pari al prezzo medio di mercato del triennio precedente all'anno nel quale viene presentata la richiesta di ritiro. I certificati verdi ritirati dal GSE possono essere utilizzati dallo stesso GSE per le finalità di cui all'art. 14, commi da 1 a 3.
E veniamo al recente decreto legge n. 78 del 31 maggio 2010 che, nel dettare misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica, ha abrogato, come anticipato, gli articoli appena citati e, nei fatti, stabilisce l’abolizione dell’obbligo di ritiro dell’eccesso di offerta dei certificati verdi.
Nella relazione al DDL n. 2228 del 2010 (Conversione in legge del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, recante misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica), attualmente all’esame alla V commissione permanente bilancio in Senato, si legge che
Secondo le stime elaborate dall’Autorità per l’energia elettrica e il gas in merito al sistema incentivante vigente relativo ai certificati verdi sulle fonti rinnovabili, l’onere complessivo per l’obbligo 2008, che si è concluso nel 2009, è pari a due componenti: la prima, posta indirettamente a carico dei clienti finali nei prezzi dell’energia elettrica, pari, per il 2008, a circa 600 milioni di euro; una seconda componente, generatasi in misura significativa a partire dal 2008 a causa dell’«eccesso di offerta», posta a carico del gestore dei servizi elettrici e quindi della componente tariffaria A3, che risulta pari a 630 milioni di euro per la competenza dello stesso anno 2008 (la stima per il 2010 di tale componente risulta essere leggermente inferiore ai 600 milioni di euro).Con la presente misura – che abolisce l’obbligo per il gestore unico, previsto in via transitoria, di ritirare i certificati verdi in eccesso di offerta – si elimina tale seconda voce di costo, con benefici sulla bolletta elettrica dei cittadini stimabili tra i 500 e i 600 milioni di euro annui.
Che dire?
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2 comments
aiuto mi sono persa!!!
Replyho letto tutto l'articolo...ma quando sono arrivata in fondo ancora non avevo capito...
potresti farne una sintesi poco tecnica per chi come me (non sono l'unica, vero?) non ci capisce un granchè e si perde in mezzo a tutti 'sti paroloni??
grazie
Cara Corina,
Replypurtroppo il "giuridichese" è fatto così!
In sostanza, esiste una norma che permette a chi produce energia rinnovabile di emettere dei titoli (certificati verdi), da vendere a chi questa energia rinnovabile non produce, per monetizzare i propri investimenti verdi.
Nel gioco della domanda e dell'offerta, spesso rimanevano invenduti alcune quantità di certificati verdi (che hanno una scadenza): per garantire un ritorno economico a chi faceva investimenti sostenibili, la finanziaria del 2007 aveva previsto l'obbligo per il GSE di comprare i certificati verdi in scadenza, ad un prezzo indicato dalla legge.
Lo scopo era quello di premiare ulteriormente coloro che puntavano su fonti rinnovabili, piuttosto che su quelle inquinanti, che a volte, con un perverso gioco giuridico, venivano chiamate assimilate (alle rinnovaqbili, appunto).
Con questo nuovo art. 45, che contesto nel merito, in sostanza si abolisce l'obbligo da parte del GSE di comprare questi certificati verdi in scadenza. Con il risultato di diminuire gli incentivi alle rinnovabili, i cui costi in alcuni casi sono ancora molto elevati, e tali da non garantire un adeguato ritorno economico.
Sono contrario a questa norma, e immagino che forse sia stata messa a bella posta per favorire, indirettamente, altre forme di produzione di energia elettrica: il nucleare, ad esempio.....
Ma si tratta di un'ipotesi mia, sia ben chiaro...Scajola, e i fautori del ritorno al nucleare, non ne sanno nulla!
Spero di essere stato chiaro.
In ogni caso, sono sempre qui a tua (e vostra) disposizione