La sostenibile leggerezza di un diritto ambientale semplice

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Adoro leggere.
Sono un onnivoro divoratore di libri, e immagino che i più attenti lettori del blog lo abbiano capito, leggendo i miei post.

Il fatto è che le parole – certe precise parole – hanno un fascino, una capacità persuasiva, un’importanza, un potere che nient’altro al mondo ha.

L’altro giorno, nel sentire le destreggianti parole di un ministro della Repubblica, infarcite di eufemismi, e di quel pruriginoso ed autoreferenziale “politichese”, adatto più a confondere le carte in tavola (e a coprire le proprie inadeguatezze), che a illuminare qualche mente, mi è venuta in mente una frase che mi ricordavo aver letto, nel lontano 1991, in uno dei libri più belli che abbia mai letto.
Di uno dei più bei libri che sia mai stato scritto: “Cent’anni di solitudine”.

Mi immagino il mio babbo storcere il naso, da lassù, e lo sento già, “sfidarmi” con il sorriso sotto i baffi: “Vediamo un po’ se mi sai dire quale dei tanti Aureliano, Aurelio Buendìa è quello che….(si inventa qualcosa per prendere un po’ affettuosamente in giro questa mia passione)”, o a ridere, con un fare ironico, sulle vicissitudini di Rebeca, che mangiava la terra, o degli abitanti di Macondo. O di qualsiasi altra cosa, che lui giudicava un po' troppo eccentrica per un romanzo.

Molti si ricordano dell’incipit del libro, forse uno dei più famosi:
“Molti anni dopo, di fronte al plotone di esecuzione, il colonnello Aureliano Buendìa si sarebbe ricordato di quel remoto pomeriggio in cui suo padre lo aveva condotto a conoscere il ghiaccio”
La frase che è venuta in mente a me, invece, e che mi sono andato a cercare, è quella pronunciata da Amaranta, infastidita dalla pronuncia leziosa e dalla abitudine di Fernanda di indicare ogni cosa con un eufemismo. 
Come il politico di cui sopra.
Per questo Amaranta aveva deciso di rivolgersi a Fernanda in lingua furbesca: 
“efè difi quelfelefe” – diceva – “afa cufuifi fafa schififofò lafa loforofo stefessafa loforofo meferdafa”.
Un giorno, seccata per lo scherzo, Fernanda volle sapere che cosa stava dicendo Amaranta, e lei non usò eufemismi per risponderle.
“Sto dicendo” disse, “che sei di quelle che confondono il cazzo con l’equinozio”
Qui, di gente che confonde, o fa finta, vuole, cerca di confondere, ce n’è a volontà.
Gente che, a corto di (diciamo pure: senza) argomenti, si trincera dietro un Embè, e che “con l’equinozio” che concepisce concetti semplici come quello di sostenibilità: sostenibilità ambientale, certo, ma anche economica, sociale, culturale, giuridica.

Venendo al titolo del post, e del motivo che mi ha indotto a scrivere questo, come tanti altri pezzi per il blog, è che “si farebbe molto prima se lei tornasse vestita soltanto del bicchiere”.

Senza tanti fronzoli, senza tanti virtuosismi logici, senza finte semplificazioni di facciata.
In una parola: leggera.
Lei, in questo caso, non è la “bambolina” di Ligabue, ma molto più prosaicamente la nostra normativa ambientale, costretta in rigidi e formali iter burocratici, in tecnicismi e cavilli giuridici asfissianti, autoreferenziale, scoordinata, incapace a descrivere l’analitica realtà quotidiana.
Per niente semplice: da capire, da interpretare, da rispettare.
Insostenibile, per usare un termine di moda, nel settore ambientale.

Cosa Le manca, per diventare sostenibile?

Quella che vi riporto è un'intervista rilasciata alla rivista ECO, in cui ho cercato di sottolineare che, per arrivare alla sostenibile leggerezza del diritto ambientale, in fondo basta poco. 
Un po’ di vecchia, sana semplicità.

Lo dimostra una recente sentenza del TAR di Torino (1563/09): poche precise parole, che racchiudono la visione di un altro mondo (del diritto, ma non solo) possibile.
Sostenibile.

Dunque, lo scenario giuridico-ambientale è proprio così desolante?

Direi proprio di sì. Lo scopo del diritto ambientale, nel nostro Paese, è consistito quasi sempre nel mettere una pezza all’emergenza del momento, senza mai creare i presupposti per una politica concreta, coerente, condivisa e, soprattutto autorevole. E in assoluta mancanza di un disegno unitario.
Le conseguenze non si sono fatte attendere: con gli anni, nonostante un aumento delle norme “a tutela dell’ambiente”, è aumentato il tasso di incertezza del diritto – causato dalla contraddittorietà e dalla frammentarietà della normativa ambientale, e dalle sua spiccata settorialità – ed è cresciuta la confusione nei rapporti fra le sue diverse fonti, così che si sono moltiplicate sovrapposizioni di precetti e conflitti di competenza.

Il famoso “inquinamento legislativo”?

Proprio così. Il paradosso è che, spesso, dietro il prescritto rigore formale delle regole generali, si nascondevano ampie possibilità di deroga e di sanatorie, anche a “dispetto” del diritto comunitario.
Questo modo di legiferare ha creato notevoli problemi operativi fra gli operatori del settore, ha influito negativamente sullo sviluppo economico del nostro Paese (frenandolo) e, soprattutto, ha impedito un’efficace tutela dell’ambiente.
E anche se, negli anni '90 del secolo scorso, si è aperto un dibattito in dottrina – volto a trovare soluzioni efficaci per ridisegnare l'assetto della normativa in campo ambientale – la situazione oggi non è migliorata.

Si riferisce alle polemiche sul c.d. “Codice dell’ambiente”?

Più che di polemiche, io parlerei di serena conclusione cui si perviene in seguito all’attenta analisi dei fatti. Al di là delle roboanti affermazioni di principio, volte a sottolineare il presunto progresso della normativa in questo settore, infatti, la normativa energetico-ambientale, nel nostro Paese, è ancora lontana dall’aver trovato una stabilità e una coerenza tali da garantire, in prospettiva, le molteplici sostenibilità: ambientali, energetiche, economiche, sociali, culturali e, in definitiva, anche giuridiche.

Qualche spiraglio di luce si intravede, o è tutto così nero come sembra?

Per fortuna esistono oasi felici: mi riferisco, in particolare, alla giurisprudenza, che negli ultimi anni ha svolto un vero e proprio ruolo di supplenza della legge…
In materia di energie rinnovabili, ad esempio, una recente sentenza del TAR Torino (1563/09) ha dimostrato che il diritto ambientale può essere sostenibile, concreto, coerente e allo stesso tempo leggero…

Ci spieghi meglio il senso di questa “sostenibile leggerezza” del diritto dell’ambiente…

Leggerezza perché la sentenza appassiona, nonostante si parli di (ma soprattutto si scavi nei meandri del) diritto.
Leggerezza, ma non solo: rapidità, esattezza, visibilità, molteplicità e coerenza: le stesse qualità della letteratura care a Italo Calvino…
Rapidità perché affronta argomenti complessi in modo essenziale.
Esattezza e visibilità, perché in grado di porre al lettore tutti gli aspetti (molteplicità) nevralgici della materia energetica-ambientale.
Coerenza, infine, perché i princìpi che scaturiscono da questa sentenza tengono conto di entrambi i principali interessi in gioco, quello ambientale e quello economico.

Detta così suona interessante….

E lo è, mi creda. Affrontare temi di grande complessità, fortemente interconnessi fra di loro, ed interpretare il diritto in modo così coerente, funzionale ed equilibrato, non è da tutti i giorni.
Parlando di biomasse, ad esempio, è spesso facile cadere in dispute interpretative sterili, dal momento che nel nostro paese esistono molte definizioni di biomassa… A questo proposito, la soluzione fornita dal TAR Torino è innovativa, nella sua semplicità e si ispira nient’altro che a quanto espresso dalla normativa U.E.
La normativa comunitaria è stata concepita nell’ottica di incentivare la produzione energetica da biomasse, senza vanificare però la politica comunitaria stessa in materia di gestione dei rifiuti. Le interferenze e le sovrapposizioni fra le due normative sono inevitabili, così com’è naturale che, all’interno del sistema normativo, possano coesistere più definizioni di biomassa, ognuna funzionale ad una determinata disciplina.
Di conseguenza, è inutile tentare la ricostruzione di un’unica, e universalmente valida, definizione di biomassa, proprio perché tale tentativo si scontrerebbe con la molteplicità di definizioni prevista, e tollerata, dal sistema.
Proprio per questo occorre contestualizzare, e comprendere a quale fine e in quale contesto la definizione di biomassa deve essere ricostruita, per poter procedere all’individuazione della giusta definizione.
Ne deriva la fisiologica possibilità che, ciò che in un determinato contesto è soltanto un rifiuto, in un altro possa assumere il valore di fonte rinnovabile di energia.

Quasi imbarazzante, per la sua semplicità

Forse, ma se c’è il bisogno di sentenze come questa…
Lo stesso discorso, del resto, è stato fatto in tema di sottoprodotto: partendo dall’ottica comunitaria, come pensare di coordinare le due politiche (quella energetica e quella sulla gestione dei rifiuti, ndr)?
E come conciliare le esigenze di tutela dell’ambiente con quelle economiche?
Sviscerando uno dei cinque requisiti considerati dalla legge indispensabili per potersi parlare di sottoprodotto (il reimpiego nel medesimo ciclo produttivo, ndr), il ragionamento del TAR di Torino è ruotato intorno al criterio soggettivo di rifiuto, e all’esigenza di non restringere eccessivamente il concetto di rifiuto, da un lato, per evitare facili elusioni della relativa disciplina, e di non ampliarlo in maniera eccessiva, dall’altro, senza tener conto delle continue evoluzioni delle conoscenze e delle tecnologie, grazie alle quali è possibile riutilizzare, in modo ambientalmente ed economicamente vantaggioso, sostanze in precedenza destinate ad essere trattate come rifiuti.

Se ho capito bene, occorre maggiore dinamicità nell’interpretazione del diritto…

Esatto, proprio perché sovente i concetti giuridici, pur partendo da esigenze concrete, sono troppo statici per rappresentarle….
Tornando agli interrogativi di prima: se è vero che la politica di incentivazione delle fonti di energia rinnovabili non può vanificare la politica di corretta gestione dei rifiuti, è altrettanto vero che il coordinamento delle due politiche non si realizza ipotizzando una reciproca esclusione tra il concetto di biomassa, di fonte di energia rinnovabile e di rifiuto…
E allora il coordinamento delle due politiche appare possibile se si considera il criterio soggettivo di individuazione del rifiuto, che può garantire e spiegare la coesistenza parallela delle due politiche, oltre che concretizzare una nozione molto relativa, come quella di rifiuto, che non può permettersi di rimanere ancorata ad una “visione intrinseca” del valore dello stesso, e di non adattarsi ai molteplici, e concreti, casi della vita produttiva.

Occorre insomma un nuovo sistema che consenta alle “definizioni giuridiche” di adeguarsi rapidamente alle evoluzioni tecnologiche…

E’ esatto. Il metodo di analisi utilizzato dal TAR Torino, a proposito di sottoprodotti, è lo stesso impiegato a proposito delle biomasse: occorre passare dall’astrattezza definitoria (testo) all’analisi del caso concreto (contesto).
Quindi, così come è possibile che un bene, astrattamente utilizzabile in un qualche ciclo produttivo, non sia concretamente utilizzabile in quel ciclo, è altrettanto possibile che quello stesso bene possa essere concretamente utilizzato, come sottoprodotto, in un altro ciclo produttivo, e il suo impiego sarà certo, perché colui che ha acquistato il “sottoprodotto” già lo ha con certezza destinato alla riutilizzazione e quindi, quantomeno in capo a costui, il problema del reimpiego sarà nuovamente azzerato.

Tirando le somme?

Il miope “equilibrio della politica”, e quello distorto degli affari, impediscono, per definizione, di guardare più in là della polemica (elettorale, legislativa, scandalistica, …) contingente, dell’emergenza di turno da tamponare con i soliti strumenti, via via sempre più inadeguati, figli di un sistema che fa della deroga la regola di vita.
Senza un progetto preciso, fondato su presupposti necessariamente condivisi, non ritengo che sia possibile neanche ipotizzare un futuro sostenibile, nel nostro Paese.
Per fortuna esistono spiragli di luce, che se non costituiscono, certo, la panacea di tutti i mali, di sicuro si collocano in un’ottica diversa, assolutamente condivisibile: quella che vede nella mediazione continua, contestualizzata, coerente e visibile dei molteplici interessi contrapposti, fondata su presupposti condivisi (e non puramente “ideologici”), la possibilità di costruire un progetto…esatto, capace di stare dietro alla rapidità con cui il mondo va avanti.
“Aveva dovuto promuovere 32 guerre, e aveva dovuto violare tutti i suoi patti con la morte e rivoltarsi come un maiale nel letamaio della gloria, per scoprire con quasi quarant’anni di ritardo i privilegi della semplicità
Ve l’ho detto, no, che sono semplicemente pazzo di questo libro!

Foto: “specchio – liscio come l’olio, e tanto, tanto blu” originally uploaded by baffino