Nel ricorso per Cassazione, il PM – premesso che la discarica in parola era stata autorizzata prima dell'entrata in vigore del D.Lgs. n. 36 del 2003, e che successivamente (nel novembre del 2005) era stato approvato il piano di adeguamento presentato ai sensi dello stesso D.Lgs. n. 36 del 2003, art. 17 – ha criticato l'opzione interpretativa adottata dal giudice del riesame, secondo cui, ratione temporis, erano inapplicabili:
- sia il D.Lgs 36 del 2003
- sia il decreto ministeriale 3 agosto 2005.
La decisione della Suprema Corte di Cassazione parte da una premessa d’obbligo: la sentenza prima citata, della Corte di Giustizia delle Comunità europee, che ha dichiarato e statuito che la Repubblica italiana, adottando il D.Lgs. 13 gennaio 2003, n. 36 in materia di discariche di rifiuti è venuta meno agli obblighi derivanti dalla direttiva, in quanto (per la parte che interessa in questa sede), non avendo rispettato il termine biennale per la trasposizione nazionale della direttiva, non ha previsto l'applicazione delle disposizioni della direttiva relative alle discariche nuove anche alle discariche autorizzate:
- tra la data di scadenza del termine di trasposizione della direttiva (16 luglio 2001) e
- quella di entrata in vigore dello stesso D.Lgs. n. 36 del 2003 (27 marzo 2003).
La Cassazione sottolinea, in un inciso, che appena due giorni prima della sentenza della Corte europea, il Governo italiano ha introdotto nuovi commi all’art. 17 del D.Lgs. n. 36 del 2003, secondo cui
per le discariche autorizzate appunto tra il 16.7.2001 e il 23.3.2003 il provvedimento di approvazione del piano di adeguamento alla nuova disciplina deve fissare un termine non superiore al 1.10.2008 per l'esecuzione dei lavori di adeguamento.Ma - com'è evidente - anche questa disciplina sopravvenuta non è idonea a conformare la normativa nazionale al diritto comunitario...
Qual è, dunque, l'applicabilità delle disposizioni transitorie di cui all'art. 17 del D.lgs. n. 36 del 2003?
Procediamo con ordine.
L’art. 17, comma 1, nella sua versione originaria, coma sottolineato nella premessa, stabiliva che le discariche preesistenti potevano continuare a ricevere sino al 31 dicembre 2006 i rifiuti per i quali erano state autorizzate.
Tuttavia, entro sei mesi dall'entrata in vigore dello stesso D.Lgs. (cioè entro il 27 settembre 2003), il titolare dell'autorizzazione, o, su sua delega, il gestore della discarica, doveva presentare all'autorità competente un piano di adeguamento della discarica alle disposizioni introdotte dal D.Lgs. 36/03 (art. 17, comma 3).
Se l’autorità competente approvava il piano di adeguamento, nel provvedimento autorizzazione:
- fissava i lavori di adeguamento, le modalità di esecuzione e il termine finale per l'ultimazione degli stessi e
- definiva anche la classificazione della discarica in una delle nuove categorie previste dall'art. 4 [categoria A per i rifiuti inerti; B per i rifiuti non pericolosi e C per i rifiuti pericolosi] (art. 17, comma 4)
Se, invece, non approvava il piano di adeguamento, l’autorità competente doveva prescrivere modalità e tempi di chiusura della discarica art. 17, comma 5).
Ora, non v'è dubbio che i commi relativi al piano di adeguamento (3 e 4) costituiscono un limite alla portata generale del comma 1 (relativo al termine finale, continuamente prorogato, di cui ho diffusamente parlato in esordio).
Cosa vuol dire?
Semplicemente che – come ha giustamente sottolineato la Cassazione – il titolare/gestore di una discarica preesistente:
- pur essendo autorizzato a continuarne l'esercizio secondo i criteri di ammissibilità previgenti (fino allo scadere del termine di cui al comma 1),
- era tuttavia obbligato a presentare, entro sei mesi dall’entrata in vigore del D.Lgs n. 36 del 2003, un piano di adeguamento alla disciplina sopravvenuta.
Le continue proroghe, di cui ho ripercorso le tappe in premessa, hanno riguardato i commi 1, 2 e 6.
Tuttavia, poiché:
- il comma 2 riguarda solo le nuove discariche (transitoriamente abilitate a ricevere rifiuti – sino alla…scadenza del termine continuamente prorogato termine predetto – secondo i criteri previsti dalla Delibera Comitato Interministeriale 27 luglio 1984), e
- il comma 6 riguarda la connessa abrogazione dei relativi paragrafi della stessa Delibera (attinenti allo stoccaggio definitivo dei rifiuti),
è evidente che la proroga – nella fattispecie – riguarda soltanto il termine di cui al comma 1, ma non ha alcuna incidenza sul termine semestrale previsto per la presentazione del piano di adeguamento.
Di conseguenza, l’affermazione del tribunale del riesame, secondo il quale
“l'art. 17 non precisando alcunché, prevede la proroga dell'intero D.Lgs. n. 36 del 2003 e della relativa normativa di attuazione succedutasi nel tempo"
è “errata”…
In sostanza, ciò che è prorogato è solo la disciplina sulle condizioni e i limiti di accettabilità prevista dalla Deliberazione del Comitato Interministeriale 27 luglio 1984, che continua ad applicarsi:
- alle discariche nuove di seconda categoria tipo A sino al 31.12.2006, ai sensi dei commi 2 e 6, ripetuto art. 17;
- mentre continua ad applicarsi sino al 31.12.2008 per le discariche nuove di prima categoria, di seconda categoria, tipo B e tipo C, e di terza categoria, ai sensi del comma 1 dell’art. 17, così come continuamente prorogato.
In relazione alle discariche preesistenti, la proroga al 31.12.2008 della facoltà di continuare a ricevere rifiuti secondo le condizioni e i limiti previsti nella autorizzazione già ottenuta, non esclude:
- né l'obbligo di presentare, entro sei mesi, un piano di adeguamento alla nuova disciplina,
- né l'obbligo di rispettare il piano di adeguamento approvato dall'autorità competente con le relative prescrizioni.
Quale altro scopo avrebbe, diversamente, il “piano di adeguamento” se non quello di conformare gradualmente l'esercizio della discarica proprio ai nuovi e più restrittivi criteri di ammissibilità?
In conclusione, si deve quindi concludere che:
- sino ai termini sopra specificati la disciplina sui requisiti di ammissibilità introdotta dal D.Lgs. n. 36 del 2003 e dal D.M. 3 agosto 2005 non è direttamente applicabile nè per le discariche nuove (per effetto del comma 2, art. 17), nè per le discariche preesistenti (per effetto del comma 1, art. 17).
- tuttavia la stessa disciplina è indirettamente applicabile per le discariche preesistenti, (sia pure solamente) nella misura in cui sia stata richiamata dal provvedimento di approvazione del piano di adeguamento transitorio.