Telenovela discariche di rifiuti: la Cassazione impone vincoli indiretti (parte prima)

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Discariche di rifiuti sotto il mirino della giurisprudenza: la Cassazione sembra mettere un punto fermo in relazione all’interpretazione del regime transitorio (finora prorogato con una costanza “degna di plauso”…)

La sentenza che vi propongo oggi (Cassazione Penale, Sez. III, n. 37559 del 3 ottobre 2008) interviene e mettere ordine nelle diverse interpretazioni relative all’estensione dell’ambito di applicazione del regime transitorio previsto, in materia di discariche di rifiuti, dall’art. 17 del D.Lgs n. 36 del 2003.
In considerazione della sua importanza, ritengo sia necessaria un’analisi dettagliata delle motivazioni della Cassazione.
Prima di parlarvene, però, permettetemi di ripercorrere, sia pure in sintesi, la telenovela delle proroghe al regime delle discariche, che il nostro legislatore ha trasposto con “un certo ritardo” nel nostro Paese il quale, proprio per questo, è stato condannato dalla Corte di Giustizia lo scorso aprile (Natura Giuridica ha commentato la sentenza della Corte di Giustizia in questione in “L'ennesima condanna per l'Italia in materia ambientale").

Il testo originario di cui all’art. 17, commi 1, 2 e 6, lett. a) del D.Lgs n. 36/2003 (attuazione della direttiva 1999/31/CE in materia di discariche di rifiuti, oggetto delle proroghe in oggetto) prevedeva che:
1. “le discariche già autorizzate alla data di entrata in vigore del presente decreto possono continuare a ricevere, fino al 16 luglio 2005, i rifiuti per cui sono state autorizzate (c. 1);

2. fino al 16 luglio 2005 è consentito lo smaltimento nelle nuove discariche, in osservanza delle condizioni e dei limiti di accettabilità previsti dalla deliberazione del Comitato interministeriale del 27 luglio 1984 […] relativamente:
a) nelle discariche per i rifiuti inerti, ai rifiuti precedentemente avviati a discariche di II categoria, tipo A;
b) nelle discariche per rifiuti non pericolosi, ai rifiuti precedentemente avviati alle discariche di prima categoria e di II categoria, tipo B;
c) nelle discariche per i rifiuti pericolosi, ai rifiuti precedentemente avviati alle discariche di II categoria tipo C e terza categoria (c. 2);
3. Sono abrogati:
a) il paragrafo 4.2. e le parti attinenti allo stoccaggio definitivo de paragrafi 5 e 6 della citata deliberazione del Comitato interministeriale del 27 luglio 1984; ai fini di cui al comma 2, restano validi fino al 16 luglio 2005 i valori limite e le condizioni di ammissibilità previsti dalla deliberazione (c. 6, lett. a)”.
Con l’art. 11 del D.L. 30 giugno 2005, n. 115, il legislatore ha prorogato il termine per il conferimento in discarica dei rifiuti al 31 dicembre 2005.
La successiva legge n. 248 del 02 dicembre 2005 ha ulteriormente prorogato tale termine, portandolo al 31 dicembre 2006.
Alla vigilia della scadenza di questo termine interveniva prontamente la finanziaria per il 2007 (legge 296 del 27 dicembre 2006), che prorogava, “come da prassi”, il termine de quo di un altro anno, e, giunti nuovamente all’approssimarsi dell’ulteriore scadenza, l’impavido legislatore, guardando la sua agenda, si è ricordato dell’appuntamento annuale, e ha introdotto, nella finanziaria per il 2008 (legge 244 del 24 dicembre 2007), la consueta proroga annuale.
Di tal chè, in attesa della prossima proroga, l’attuale termine di scadenza è "fissato" per il 31 dicembre di quest’anno (ma pare scontato che ci sarà un ulteriore ritocco…).
La vicenda oggetto della sentenza trae origine da un sequestro preventivo di una discarica preesistente all’entrata in vigore del D.Lgs n. 36 del 2003, nell'ambito di un procedimento penale contro il rappresentante legale della società che la gestiva, indagato per il reato di cui all’art. 256, commi 1 e 4, del D.Lgs. n. 152 del 2006, art. 256, commi 1 e 4, per aver accettato e ricevuto in discarica conferimenti di rifiuti in violazione della autorizzazione, delle prescrizioni imposte con una determina del dirigente del settore ecologia e ambiente della Provincia di Taranto.
Ad avviso del g.i.p. che aveva disposto il sequestro, la società non aveva rispettato le prescrizioni imposte dalla Provincia, come autorità competente, secondo la quale lo smaltimento dei rifiuti doveva avvenire ai sensi del D.M. 3 agosto 2005 (Definizione dei criteri di ammissibilità dei rifiuti in discarica)
Il Giudice del riesame, tuttavia, sosteneva che:
  • l'inapplicabilità temporanea delle normativa primaria (D.Lgs n. 36/2003, in base al regime delle permanenti proroghe, sopra delineato) comporta anche l'inapplicabilità della normativa secondaria di attuazione (D.M. 3 agosto 2005);
  • di conseguenza, era inapplicabile anche la determina dirigenziale della Provincia, che al decreto ministeriale faceva riferimento (nonostante la correttezza formale, al momento della sua adozione).
In definitiva, secondo il tribunale del riesame difettava:
  • sia il fumus del reato contestato, salvo ipotizzare un accordo illecito tra produttori/detentori dei rifiuti e gestore della discarica, volto al conferimento di rifiuti pericolosi o comunque non ammessi ma muniti di documentazione di accompagnamento formalmente ineccepibile (ma il sequestro preventivo – sottolinea la Cassazione – non può essere strumentalizzato per questo fine investigativo, che va raggiunto invece accertando l'illecito accordo, senza utilizzare una scorretta interpretazione della normativa vigente sulle discariche);
  • sia il periculum in mora, non essendo così evidente che la mancata adozione del sequestro avrebbe aggravato o protratto le conseguenze del reato ipotizzato, dovendosi piuttosto ritenere che la società, regolarmente autorizzata, si sarebbe spontaneamente adeguata alla normativa vigente.
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