Nella sentenza che vi propongo oggi (Cassazione penale, Sez. III, n. 31462/08) la Cassazione si è pronunciata sul delicato tema relativo al luogo del riutilizzo del materiale, ai fini della sua qualificazione come sottoprodotto.
La vicenda, oggetto della sentenza, trae origine da un decreto del G.I.P. del Tribunale di Udine, che aveva respinto la richiesta di sequestro preventivo dell’area di una società (la Globalblue S.r.L) nella quale, secondo l’ipotesi accusatoria, era in corso un'attività non autorizzata di cessione e recupero di rifiuti, costituiti dalle scorie di fonderia provenienti da una vicina acciaieria, (ABS) utilizzate per produrre il c.d. Ecogravel, un inerte industriale d’acciaieria, sviluppato per sostituire ghiaia e basalto nelle costruzioni e nell’asfaltatura delle strade.
Il PM fondava la sua tesi partendo dalla considerazione che, dagli accertamenti espletati dal N.O.E., era emerso che:
- il ciclo produttivo dell'Ecogravel non era menzionato nella documentazione relativa alla richiesta di Autorizzazione Integrata Ambientale presentata dalla società ABS;
- la Globalblue S.r.l. aveva mai richiesto alcuna autorizzazione al recupero delle scorie della fonderia.
Nel contestare tale ricostruzione, il Tribunale della libertà ha, da un lato, sottolineato che – anche alla luce del disposto di cui all'art. 183, primo comma lett. p), del Testo Unico Ambientale (D.Lgs n. 152/06, come sostituito dall'art. 2 del D.Lgs 16.1.2008 n. 4) – le scorie di fonderia dovevano essere qualificate sottoprodotto, perché:
- sono originate da un processo non direttamente destinato alla loro produzione;
- il loro impiego è certo ed integrale ed avviene in un processo di produzione preventivamente individuato ed integrato;
- il loro impiego non determina emissioni o un impatto ambientale diversi da quelli per cui l'impianto è autorizzato, né le stesse devono essere sottoposte a trattamenti preventivi o trasformazioni poliformi.
Dall’altro, ha messo in evidenza che l'impostazione accusatoria (le scorie de quibus sono rifiuti)
cozza con le determinazione dell'ARPA contenute nell'autorizzazione concessa alla Globalblue S.r.L. per l'avvio del procedimento diretto alla produzione dell'Ecogravel, essendo stato evidenziato […] che l'impianto della Globalblue costituisce un reparto produttivo del ciclo dell'acciaieria e non un impianto di trattamento dei rifiuti, in quanto destinato ad utilizzare esclusivamente i materiali provenienti dalla ABS.
Di conseguenza, l'attività posta in essere dalla Globalblue doveva ritenersi lecita.
La Suprema Corte di Cassazione ha ritenuto non fondato il ricorso proposto dal Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Udine, il quale sosteneva:
- la qualifica come rifiuto delle scorie prodotte dall’acciaieria
- che l’utilizzo delle stesse non avveniva nello stesso ciclo produttivo della ABS e che, di conseguenza, la successiva gestione delle stesse da parte di altra società doveva necessariamente sottostare all'iter autorizzativo previsto dalla legge in materia di rifiuti.
La Cassazione, dopo aver rinviato alla puntuale elencazione di tutti i requisiti prescritti richiesti dall’art. 183, comma 1, lett. p) al fine di poter attribuire ad una sostanza la natura di sottoprodotto, effettuata dal Tribunale della Libertà, ha voluto precisare – in relazione al luogo del riutilizzo delle scorie di acciaieria, ai fini della sua qualificazione come sottoprodotto – che
per l'attribuzione della qualifica di sottoprodotto occorre, inter alia, che il loro impiego sia certo sin dalla fase di produzione, integrale e avvenga direttamente nel corso del processo di produzione odi utilizzazione preventivamente individuato e definito.Di conseguenza, non è necessario che l'utilizzazione del materiale, da qualificarsi sottoprodotto, avvenga nello stesso processo produttivo da cui ha avuto origine, essendo, invece, sufficiente che il processo di utilizzazione, peraltro integrale, del sottoprodotto sia stato preventivamente individuato e definito, così come accertato, nel caso in esame dai giudici di merito