La “natura canina” difesa dalla Corte di Cassazione

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Quella che vi propongo oggi è una importante sentenza della Corte ci Cassazione in materia di tutela degli animali (Cass. Pen., Sez. III, n. 175 del 7 gennaio 2008), che sancisce un principio importante a tutela del miglior amico dell’uomo.


La vicenda trae origine da una sentenza con la quale il Tribunale di Udine condannò il Sig. Mollaian Ciro alla pena di € 1200,00 di ammenda per essersi reso responsabile del reato cui all'art. 727, comma 2, c.p.(maltrattamento di animali).
Il Sig. Mollaian aveva detenuto il proprio cane meticcio, di colore nero focato e dì taglia medio piccola, in condizioni incompatibili con la natura dello stesso e produttive di gravi sofferenze, lasciandolo chiuso all'interno della propria autovettura, posteggiata al sole per oltre un'ora ad una temperatura superiore ai 30 gradi e, pertanto, condannato.

Tralasciando, in questa sede, le questioni di carattere tecnico-giuridico, per le quali si rimanda alla lettura del testo integrale della sentenza (nel ricorso per Cassazione il Mollaian, oltre a dedurre l’inosservanza o erronea applicazione della legge penale e la mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione, ha sollevato anche due questioni di legittimità costituzionale), va sottolineato quanto stabilito dalla Suprema Corte di Cassazione.

La detenzione degli animali in condizioni incompatibili con la loro natura configura il reato di maltrattamento, (prima disciplinato come contravvenzione dall'art. 727 c.p., è divenuto delitto ai sensi degli artt. 544 bis e ss c.p. dalla legge n. 189 del 2004 che ha inserito il nuovo Tit. IX bis nel Libro II del Codice penale).
(Nella specie, era stato lasciato il cane chiuso in auto sotto il sole per un lasso di tempo apprezzabile, senza che fosse necessaria la volontà di infierire sull'animale o che questo riportasse una lesione all'integrità fisica, potendo la sofferenza consistere in soli patimenti).

La Corte di Cassazione, nell'interpretare la norma contenuta nell' art. 727 c.p. nella formulazione anteriore all'art. 1 legge 20 luglio 2004 n. 189, ha sempre ritenuto che integra il reato previsto il tenere un cane in un luogo angusto per un lasso di tempo apprezzabile, senza che fosse necessaria la volontà di infierire sull'animale o che questo riportasse una lesione all'integrità fisica, potendo la sofferenza consistere in soli patimenti.


Nella foto: la mia piccola Sophie



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Economia a bassa emissione di carbonio: il programma di lotta per abbattere gli ostacoli nelle regioni del sud

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Sul numero 7/2008 della Rivista Ambiente & Sviluppo dell’IPSOA è stato pubblicato un interessante articolo di Tania Salucci, intitolato “Il programma interregionale POI Energia”.

L’articolo è volto ad evidenziare la crescente importanza che – nell’ambito delle politiche comunitarie ad integrare lo sviluppo e la tutela dell’ambiente – assumono gli interventi sul versante energetico.
L’obiettivo fissato nell’ambito del Consiglio europeo dell’8 e 9 marzo 2007 (20-20-20: raggiungimento del 20% delle fonti rinnovabili sul consumo di energia primaria; riduzione del 20% del consumo di energia primaria rispetto al trend attuale; riduzione del 20% delle emissioni di gas serra rispetto al 1990) rappresenta, per il nostro Paese, una sfida di grande portata, “che richiama la necessità di ri-orientare in modo drastico gli investimenti verso le nuove tecnologie”.
Proprio nell’ottica di rendere maggiormente incisivi questi interventi, il Quadro Strategico Nazionale (QSN) per la politica regionale di sviluppo 2007-2013, sottolinea l’autrice, 
ha posto uno specifico vincolo sulla dimensione minima delle risorse comunitarie da destinare agli obiettivi energetici, pari all’8 per cento di quelle programmate per le aree Convergenza (Calabria, Campania, Puglia e Sicilia) e il 12 per cento per le aree Competitività regionale e occupazione (le restanti regioni italiane). Tale indirizzo rafforza la politica ordinaria nel campo degli incentivi e della liberalizzazione dei mercati, ulteriormente richiamate ed implementate nel «Piano di azione nazionale sull’efficienza energetica».

Nonostante questi interventi, nelle regioni meridionali continuano a persistere numerosi ostacoli che condizionano il passaggio ad un’economia «a bassa emissione di carbonio»: per questo motivo si è scelto di realizzare uno specifico Programma interregionale denominato «Energie rinnovabili e risparmio energetico 2007-2013» (POI Energia) destinato ad intervenire su alcuni nodi strutturali dello sviluppo energetico meridionale.

L’autrice prosegue:
  • indicando gli ostacoli che hanno indotto ad adottare il programma interregionale (fra i più eclatanti i pochi investimenti effettuati per lo sfruttamento delle energie rinnovabili; le criticità della rete di distribuzione; l’assenza di imprese di installazione e manutenzione nelle regioni de quibus; le difficoltà nella gestione degli aspetti burocratici da parte delle amministrazioni; la mancanza di un’adeguata conoscenza delle opportunità derivanti da fonti rinnovabili sia fra i cittadini, sia nella pubblica amministrazione); 
  • delineando la strategia sottesa al programma e l’articolazione dello stesso; 
  • sottolineando le differenze fra il POI e i POR (Programmi operativi regionali); 
  • fornendo, infine, dati relativi alle risorse finanziari a disposizione.

L’articolo integrale è stato pubblicato sul numero 7/2008 della rivista Ambiente & Sviluppo, Ipsoa, Milano.
Per informazioni sulle modalità di abbonamento alla rivista Ambiente & Sviluppo”- Ipsoa, clicca qui.

Qui potete visionare il sommario della rivista







Mille papaveri rossi

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Con il Comunicato stampa n. 13 del 01 agosto 2008, la Presidenza del Consiglio dei Ministri ha informato che
su iniziativa del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, Stefania Prestigiacomo, sono stati proposti:
- due disegni di legge, da sottoporre al parere della Conferenza unificata, concernenti:
1. il conferimento al Governo di una delega a riordinare, coordinare ed integrare la legislazione esistente in materia ambientale, con particolare riferimento alla gestione dei rifiuti e dei siti contaminati, alla tutela delle acque dall’inquinamento e gestione delle risorse idriche, alla difesa del suolo, alla tutela dell’aria, alle procedure di valutazione d’impatto ambientale, anche strategica, e di autorizzazione ambientale integrata, alla tutela risarcitoria contro i danni all’ambiente;
2. un più incisivo contrasto alle massicce violazioni della normativa in materia di rifiuti che ha comportato gravi rischi di danno ambientale e compromissione dell’ecosistema; viene tra l’altro previsto che ove sussista un sospetto fondato di contaminazione, la provincia disponga l’accesso al sito anche senza il consenso del proprietario per il prosieguo delle necessarie operazioni di verifica;
Il Testo Unico Ambientale – Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152 "Norme in materia ambientale" – è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 88 del 14 aprile 2006 (Supplemento Ordinario n. 96), ed è entrato in vigore il 29 aprile 2006.

Le “modalità” e la fretta che spinsero l’allora uscente Governo a emanare il “testone” sono note a tutti.
Così come altrettanto note sono le estenuanti vicende che hanno caratterizzato lo stillicidio di modifiche, integrazioni, ripensamenti, pacchiani errori procedurali del successivo Governo, con lo “stesso identico (rectius, per gli amanti delle sfumature: analogo…) umore ma la divisa di un altro colore”…

Guarda a caso, ora, è ritornato a Palazzo Chigi il Governo cui va il “merito” dell’adozione di un provvedimento tanto auspicato ed aspettato che, tuttavia, nonostante lo “sforzo”, e al di là dei proclami, non è riuscito a rendere concrete le aspettative di semplificazione, razionalizzazione e coordinamento del coacervo di norme – prive di un disegno unitario – succedutesi negli ultimi quarant’anni in materia ambientale….

(Nuovo) Governo che, poco dopo essersi insediato, "spara "(di nuovo) su quanto fatto, proponendo di ricominciare di nuovo tutto da capo…
Ricominciare non un lavoro condiviso per la tutela (futura? futuribile?) dell’ambiente, ma il ben più prosaico valzer dei continui, e sterili, cambiamenti gattopardeschi…

Di politiche ambientali si è già parlato nelle pagine del blog, e si continuerà a farlo: nei post dedicati si è cercato di cominciare a delineare alcuni dei tanti lati oscuri della normativa (e, ahimè, anche del comportamento di tanti singoli…), ed è stata evidenziata la mancanza di un progetto condiviso,che crea gli sconquassi e l’incertezza che sono sotto gli occhi di tutti…

Nonostante i proclami, appunto, e la consapevolezza ciò quello che serve sono poche regole, ma chiare ed applicabili.
Nonostante sia “l’aspetto normativo-politico a rimanere, purtroppo, l’anello debole della filiera ambientale. La maggior parte degli operatori è infatti concorde nell’affermare che “in Italia mancano ancora politiche ad hoc e un quadro normativo chiaro e coerente”, come si leggeva anche nelle pagine del Sole 24 ore poche settimane fa..

Nella logica manichea (bipartisan) di chi contrappone ai velleitari (perché scoordinati) e inutili (perché non integrati, né condivisi) progetti altrui esclusivamente (più o meno) lunghe e ansiose attese, volte alla semplice prevaricazione, condita qua e là dall’eterno gioco del rimpallo delle colpe (sempre della fazione opposta, s’intende…), non sembra esserci spazio per un dialogo costruttivo.

Dialogo che dovrebbe aprire lo spiraglio per un progetto finalmente concreto che, lungi dall’aver come punto di riferimento interessi (quali?…) di parte, possa costruire ciò di cui abbiamo bisogno: un ambiente salubre, un cittadino consapevole e partecipe, una nuova economia (e un nuovo modello di consumo) che da queste nuove basi sappia trarre spunto e forza proiettarci verso un futuro anche semplicemente più civile.

Per il momento, però, a “far veglia” a questo deserto, vedo solo mille papaveri rossi...





Life+ 2008: invito a presentare proposte

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Riprendiamo oggi dopo la pausa estiva con una notizia relativa alla presentazione dei progetti Life+ 2008, la cui scadenza è prevista per il prossimo 21 novembre.

Life+ 2008 è il bando europeo che mette a disposizione a imprese, Pubbliche Amministrazioni e Ong più di 207 milioni di euro (di cui più di 18 destinati all’Italia).

Nella Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea n. 178/22 del 15 luglio scorso è stato pubblicato l’invito a presentare proposte.

La principale novità di quest'anno – si legge sulle pagine del Sole 24 Ore – è "la pubblicazione – in contemporanea con l'invito a presentare progetti, le linee guida, la guida di autovalutazione, i formulari, ecc. – dei Piani prioritari nazionali (NAPs), contenenti le tematiche ambientali che ciascuna nazione ritiene fondamentali".

Per il resto Life+ 2008 è strutturato in tre settori:
Il primo, denominato "Natura e biodiversità", ha come obiettivo principale quello di proteggere, conservare, ripristinare, monitorare e favorire il funzionamento dei sistemi naturali, degli habitat naturali e della flora e della fauna selvatiche, al fine di arrestare la perdita di biodiversità, inclusa la diversità delle risorse genetiche, all'interno dell'UE entro il 2010.
Il secondo ("Politica ambientale e governance") prevede una serie di obiettivi, diversificati a seconda del settore:
  • Cambiamento climatico: stabilizzare la concentrazione di gas ad effetto serra ad un livello che eviti il surriscaldamento globale oltre i 2 gradi centigradi.
  • Acque: contribuire al rafforzamento della qualità delle acque attraverso lo sviluppo di misure efficaci sotto il profilo dei costi al fine di raggiungere un «buono stato ecologico» delle acque nell'ottica di sviluppare il primo piano di gestione dei bacini idrografici a norma della direttiva 2000/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (direttiva quadro sulle acque) entro il 2009.
  • Aria: raggiungere livelli di qualità dell'aria che non causino significativi effetti negativi, né rischi per la salute umana e l'ambiente.
  • Suolo: proteggere il suolo e assicurarne un utilizzo sostenibile, preservandone le funzioni, prevenendo possibili minacce e attenuandone gli effetti e ripristinando il suolo degradato.
  • Ambiente urbano: contribuire a migliorare il livello delle prestazioni ambientali delle aree urbane d'Europa.
  • Rumore: contribuire allo sviluppo e all'attuazione di politiche sull'inquinamento acustico.
  • Sostanze chimiche: migliorare, entro il 2020, la protezione dell'ambiente e della salute dai rischi costituiti dalle sostanze chimiche attraverso l'attuazione della normativa in materia di sostanze chimiche, in particolare il regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio (REACH) e la strategia tematica su un utilizzo sostenibile dei pesticidi.
  • Ambiente e salute: sviluppare l'informazione di base per le politiche in tema di ambiente e salute (Piano d'azione europeo per l'ambiente e la salute 2004-2010).
  • Risorse naturali e rifiuti: sviluppare e attuare le politiche finalizzate a garantire una gestione e un utilizzo sostenibili delle risorse naturali e dei rifiuti e migliorare il livello di impatto ambientale dei prodotti, modelli di produzione e di consumo sostenibili, prevenzione, recupero e riciclaggio dei rifiuti; contribuire all'effettiva attuazione della strategia tematica sulla prevenzione e sul riciclaggio dei rifiuti.
  • Foreste: fornire, soprattutto attraverso una rete di coordinamento a livello dell'UE, una base concisa e a largo spettro per le informazioni rilevanti per la definizione e l'attuazione di politiche relativamente alle foreste e ai cambiamenti climatici (impatto sugli ecosistemi forestali, mitigazione, effetti della sostituzione), biodiversità (informazione di base e aree forestali protette), incendi boschivi, condizione di boschi e foreste e funzione protettiva delle foreste (acqua, suolo e infrastrutture) nonché contribuire alla protezione di boschi e foreste contro gli incendi.
  • Innovazione: contribuire a sviluppare e dimostrare approcci, tecnologie, metodi e strumenti innovativi diretti a facilitare l'attuazione del piano di azione per le tecnologie ambientali (ETAP).
  • Approcci strategici: promuovere l'attuazione effettiva e il rispetto della normativa comunitaria in materia di ambiente e migliorare la base di conoscenze necessaria per le politiche ambientali; migliorare le prestazioni ambientali delle piccole e medie imprese (PMI).
Infine “Informazione e comunicazione", che si propone di assicurare la diffusione delle informazioni e sensibilizzare alle tematiche ambientali, inclusa la prevenzione degli incendi boschivi; fornire un sostegno alle misure di accompagnamento, come azioni e campagne di informazione e comunicazione, conferenze e formazione, inclusa la formazione in materia di prevenzione degli incendi boschivi.

Ai finanziamenti Life+ 2008 possono accedere le amministrazione nazionali, regionali e locali, le Ong e tutte le persone giuridiche che si interessano di problematiche ambientali.


Il dossier di partecipazione (trasmesso su CD-ROM o su DVD in formato elettronico PDF a partire dall'originale scansionato dei moduli stampati su fogli A4) va inviato a:
Ms. Giuliana GASPARRINI
Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare
Direzione per la Ricerca Ambientale e lo Sviluppo
Direttore Divisione V Via Cristoforo Colombo 44 I - 0
0147 Roma
Tel: +39 06 57228252;
e-mail: lifeplus@minambiente.it


Natura Giuridica va in vacanza

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Quelli pubblicati questa mattina sono gli ultimi due post prima delle meritate vacanze estive…
Natura Giuridica vi dà appuntamento dal 25 agosto in poi, con nuovi contributi e nuove idee.


Sto leggendo alcuni libri molto interessanti sull’ambiente, che non mancherò di recensire fra le pagine del blog.


Se avete delle segnalazioni da fare, o se volete collaborare con Natura Giuridica, non esitate a contattarmi al mio indirizzo e-mail.


Buone vacanze a tutti!


Andrea Quaranta










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Autorizzazione integrata ambientale: prime riflessioni sulla giurisprudenza amministrativa

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Le conclusioni evidenziano che la prima giurisprudenza in materia di Autorizzazione integrata ambientale ha cominciato a delineare:
  • un’applicazione “lata” e “dinamica” della disciplina in relazione all’aspetto temporale (periodo transitorio) e a quello tecnico (B.A.T.), mentre,
  • con riferimento a quello procedurale (rapporti con la V.I.A.), l’impressione che se ne trae è quella di una maggiore staticità rispetto alle più recenti modifiche legislative.

Il motivo è semplice: il legislatore ambientale, dopo anni passati a centellinare mezze riforme (nell’articolo si sviluppa anche il riferimento alle note e imbarazzanti vicende estive del 2007) sembra volersi muovere nella direzione verso la definitiva integrazione fra le due discipline.
Una scelta che dovrebbe comportare una maggiore celerità nei procedimenti autorizzatori, oltre che precludere la possibilità di un’autonoma impugnativa.

La sentenza del T.A.R. Bologna (n. 3365/07) – nel porre l’accento sulle differenze strutturali delle due procedure e dei relativi effetti, e nell’affermare la non necessaria consequenzialità dell’una (Autorizzazione integrata ambientale) rispetto all’altra (Valutazione d'impatto ambientale), al fine dell’autonoma possibilità di impugnazione – sembra, invece, muoversi in direzione opposta all’obiettivo volto al massimo coordinamento e semplificazione possibili.
In attesa della (definitiva?) entrata in vigore della nuova normativa e della sua applicazione, nonché del necessario approfondimento interpretativo da parte della giurisprudenza, si auspica che – anche in relazione a questa specifica tematica – il valzer dei continui “aggiustamenti” normativi possa finalmente finire e – di conseguenza – possa cominciare ad … insinuarsi un maggiore coefficiente di certezza del diritto.
Solo attraverso l’adozione di regole razionali e coordinate si può realmente pensare di attuare una più trasparente, tempestiva e seria gestione del bene ambiente, lontana dal miope particolarismo delle “scelte” contingenti, che finora ha contraddistinto il nostro paese, regole necessarie per realizzare quelle indispensabili infrastrutture gestionali di cui il nostro paese ha un urgente bisogno.

Per leggere l’intero articolo L’Autorizzazione integrata ambientale: prima analisi della giurisprudenza amministrativa, collegati al sito dell’Ipsoa




Autorizzazione integrata ambientale: prima giurisprudenza amministrativa

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Sul numero 6 della Rivista Ambiente & Sviluppo (Ipsoa) è stato pubblicato un mio articolo in materia di Autorizzazione Integrata Ambientale.

L’articolo parte dalla constatazione della difficile situazione italiana, in cui

“la strisciante incertezza del diritto ambientale […] – dovuta all’inadeguatezza delle relative scelte politiche, improntate alla settorialità e alla cronica mancanza di un disegno unitario – ha determinato una situazione di perenne emergenza (continuamente procrastinata) che, oltre a rimandare ad un futuro lontano ed incerto la soluzione dei numerosi problemi che gli operatori del settore si trovano quotidianamente ad affrontare, ha influito negativamente sullo sviluppo economico del nostro Paese e, soprattutto, ha impedito un’efficace tutela dell’ambiente […]

Nel nostro Paese il recepimento della “direttiva IPPC” ha avuto una lunga e complicata gestazione: ad una iniziale e parziale trasposizione, relativa agli impianti esistenti, è seguita, a più di cinque anni di distanza, la sua integrale attuazione.
In mezzo, gli isolati provvedimenti volti l’effettiva attuazione della riforma.

Le cause di tale lentezza sono da ricercare, almeno inizialmente, “nella scarsa disponibilità di risorse ma anche nella oggettiva difficoltà di una riforma che ha forti connotazioni tecnico scientifiche e che non viene facilmente compresa e «metabolizzata», nella sua strategicità e complessità, dagli attori coinvolti” (A.Pini).

Prosegue, quindi, con l’analisi di tre recenti sentenze del giudice amministrativo in materia, che hanno analizzato tre aspetti differenti:

La prima (T.A.R. Sicilia – Palermo, sentenza n. 1156/07) ha riguardato il periodo transitorio, e ha stabilito che la previsione di cui all’art. 17 del D.Lgs. n. 59/2005 (“le disposizioni relative alle autorizzazioni previste dalla vigente normativa in materia di inquinamento atmosferico, idrico e del suolo, si applicano fino a quando il gestore si sia adeguato alle condizioni fissate nell'autorizzazione integrata ambientale …”) non può essere interpretata nel senso di validare indiscriminatamente e “cristallizzare” le autorizzazioni esistenti ai fini della prosecuzione di attività anche difformi, o comunque non specificatamente previste, da detti titoli; essa, invece, prevede la permanente vigenza del regime autorizzatorio preesistente, ivi compresa la eventuale necessità di adeguamento/aggiornamento delle autorizzazioni esistenti ai cicli produttivi in atto.

Nella seconda (T.A.R. Piemonte, sentenza n. 2866/07) – concernente le “migliori tecnologie disponibili” – il Giudice amministrativo piemontese ha affermato che il D.Lgs n. 59/05 non contiene definizioni specifiche che consentano di individuare, a priori, quale sia la migliore tecnica disponibile al momento del rilascio dell’Autorizzazione integrata ambientale: il legislatore è molto elastico nel considerare i metodi di individuazione delle stesse, tenuto anche conto che l’autorizzazione de qua è sottoposta a continue e periodiche revisioni, con oneri di provvedere all’aggiornamento nel tempo delle modalità di gestione dello stabilimento sotto i profili legati alla specifica autorizzazione rilasciata.

Infine, in tema di rapporti fra VIA e Autorizzazione integrata ambientale, il T.A.R. Emilia-Romagna, Bologna, (sentenza n. 3365/07) ha sancito che “l’Autorizzazione integrata ambientale è un provvedimento che incide specificamente sugli aspetti gestionali dell'impianto, mentre la procedura di V.I.A. investe più propriamente i profili localizzativi e strutturali. Perciò, anche se l'esito positivo della valutazione di impatto ambientale costituisce presupposto dell’Autorizzazione integrata ambientale, quest'ultima non può essere configurata come atto strettamente consequenziale rispetto alla prima, ma anzi, in quanto produttiva di propri specifici effetti, può essere autonomamente impugnata (a prescindere dall'impugnazione della VIA) da chi intenda agire contro pregiudizi direttamente derivanti dalla predetta autorizzazione.