Vocabolario ambientale: l’evoluzione storica della nozione di rifiuto (3). L’interpretazione autentica della nozione di rifiuto

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Nei precedenti post ho cominciato a delineare l’evoluzione storica della nozione di rifiuto, cominciando da quanto stabilito dal D.P.R. n. 915/82 e
dal D.Lgs n. 22/97, c.d. Decreto Ronchi.

Dopo l’entrata in vigore del Decreto Ronchi, e precisamente nell’estate del 1999, maggioranza ed opposizione avanzarono iniziative di riforma del decreto Ronchi, in tema di definizione di rifiuto, rese urgenti dalla scadenza dell'ultima proroga della disciplina che escludeva, dal regime sui rifiuti, i c.d. mercuriali, con la contestuale adozione, da parte del Ministro dell’Ambiente di allora, della circolare 28 giugno 1999, con la quale veniva evidenziata la necessità di fornire indicazioni idonee a superare i dubbi interpretativi che riguardavano:
  • l'ambito di operatività dell'obbligo di conformare alla disciplina dei rifiuti "...le attività che in base alle leggi statali e regionali ...risultano escluse dal regime dei rifiuti […]
  • il regime giuridico applicabile ai materiali e alle sostanze che presentano le caratteristiche delle materie prime secondarie individuate dal Dm 5 febbraio 1998 ma non derivano dalle attività di recupero disciplinate dal predetto decreto
e, quindi, la nozione di rifiuto, premessa generale, in quanto “il decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22 e il Dm 5 febbraio 1998 disciplinano solo le attività di gestione dei rifiuti e non l'utilizzo o l'impiego di beni e prodotti che non rientrano nella definizione di rifiuto.

Tuttavia, il problema rimase senza soluzione, non solo per l’inerzia con cui furono lasciate cadere le iniziative legislative, ma anche a causa di sopravvenute novità, a cascata, nel diritto comunitario e nazionale e nella stessa giurisprudenza della Corte di Giustizia.

Novità che, di volta in volta, hanno attratto l'attenzione del legislatore o del Ministro dell’Ambiente sulle emergenze o su casi concreti:
  • distogliendo lo sguardo dalla ricerca di una soluzione stabile e munita di sufficiente grado di certezza (e, quindi, di uniformità…), e
  • lasciando spazio al continuo ritorno delle diatribe sulla linea di confine tra rifiuto e non-rifiuto (denominato ora come materia prima secondaria ora come materia seconda ora come sotto-prodotto ecc.), che potevano sembrare di esclusivo interesse dell'accademia, o dei teorici, ma che, in concreto, segnalavano ricorrenti episodi di disparità di trattamento dei "malcapitati" sorpresi a gestire un rifiuto-non rifiuto (?), con gravose conseguenze sotto il profilo penale, amministrativo e civile.
Si arriva,così, all’art. 14 del DL 138 del 2002, convertito in legge n. 178 del 2002, che contiene l’interpretazione autentica della nozione di rifiuto:

Le parole: "si disfi", "abbia deciso" o "abbia l'obbligo di disfarsi" di cui all'articolo 6, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, e successive modificazioni, di seguito denominato: "decreto legislativo n. 22", si interpretano come segue:

a) "si disfi": qualsiasi comportamento attraverso il quale in modo diretto o indiretto una sostanza, un materiale o un bene sono avviati o sottoposti ad attività di smaltimento o di recupero, secondo gli allegati B e C del decreto legislativo n. 22;

b) "abbia deciso": la volontà di destinare ad operazioni di smaltimento e di recupero, secondo gli allegati B e C del decreto legislativo n. 22, sostanze, materiali o beni;

c) "abbia l'obbligo di disfarsi": l'obbligo di avviare un materiale, una sostanza o un bene ad operazioni di recupero o di smaltimento, stabilito da una disposizione di legge o da un provvedimento delle pubbliche autorità o imposto dalla natura stessa del materiale, della sostanza e del bene o dal fatto che i medesimi siano compresi nell'elenco dei rifiuti pericolosi di cui all'allegato D del decreto legislativo n. 22. 2.

Non ricorrono le fattispecie di cui alle lettere b) e c) del comma 1, per beni o sostanze e materiali residuali di produzione o di consumo ove sussista una delle seguenti condizioni:
  1. se gli stessi possono essere e sono effettivamente e oggettivamente riutilizzati nel medesimo o in analogo o diverso ciclo produttivo o di consumo, senza subire alcun intervento preventivo di trattamento e senza recare pregiudizio all'ambiente;
  2. se gli stessi possono essere e sono effettivamente e oggettivamente riutilizzati nel medesimo o in analogo o diverso ciclo produttivo o di consumo, dopo aver subito un trattamento preventivo senza che si renda necessaria alcuna operazione di recupero tra quelle individuate nell'allegato C del decreto legislativo n. 22.
(segue)