Continuando nella rassegna di giurisprudenza in materia di energia eolica, oggi vi propongo la sentenza del TAR Molise n. 20 del 15 gennaio 2007 che riguarda il “fenomeno” delle moratorie, già affrontato dalla Corte Costituzionale e oggetto di un precedente post.
Il caso
La Società ricorrente I.V.P.C. POWER 3 S.r.l. censurava la prescrizione contenuta nel capitolo 9 del Piano Energetico Ambientale Regionale, ove si dispone che “la costruzione di nuovi impianti è subordinata alla adozione da parte del Consiglio regionale ed alla conseguente osservanza delle linee guida contenenti le prescrizioni e gli indirizzi per tutelare aree sensibili dal punto di vista ambientale e paesaggistico e contenente inoltre la mappatura dei territori preclusi ad impianti eolici”.
Il TAR del Molise ha accolto il ricorso, sottolineando che, in particolare, stante comunque la possibilità ed, anzi, il dovere per l’Amministrazione regionale di valutare compiutamente la compatibilità di eventuali impianti eolici che si vogliano impiantare sul territorio con i valori ambientale e paesaggistico ivi tutelati, attraverso un attento esame che, in attesa dell’adozione di tali linee guida, va svolto caso per caso, sulla base dei principi generali in materia, una sospensione, come quella disposta con il provvedimento gravato in parte qua, non trova fondamento in alcuna norma di legge, non potendosi lo stesso ritenere insito in quello generale di programmazione in materia.
Inoltre, continua il Giudice molisano, è integrata anche una chiara violazione dell’art. 12 del D. Lgs. 29.12.2003, n. 387 - a sua volta attuativo della Direttiva 27.9.2001, n. 2001/77/CE - il quale in primo luogo afferma che gli impianti eolici “sono di pubblica utilità ed indifferibili ed urgenti”, il che vale già ad escludere in nuce qualsiasi potere di moratoria, del tutto incompatibile con detta asserzione, e successivamente, nel prevedere un’autorizzazione unica, stabilisce che il termine massimo per la conclusione del relativo procedimento sia di 180 giorni, che in tal modo viene evidentemente disatteso.
La moratoria, inoltre, contravviene altresì allo spirito di massimo favor rispetto a tale tipologia di impianti, che traspare dall’intero decreto nonché, a monte, dalla Direttiva, di cui esso costituisce attuazione, e da altri accordi conclusi a livello internazionale, tesi alla produzione di energia pulita, quale il protocollo di Kyoto.
Infine, la sospensione procedimentale si pone anche in contrasto con l’art. 41 Cost., in quanto impedisce all’iniziativa economica, ivi tutelata, di potersi esplicare nel campo in argomento, per tutto il periodo necessario all’adozione delle predette linee guida, quando invece si è sopra evidenziata la possibilità di completare l’iter, pur nel rispetto dell’ambiente e del paesaggio, nel nome del quale invece tale sospensione è stata decisa.
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Il caso
La Società ricorrente I.V.P.C. POWER 3 S.r.l. censurava la prescrizione contenuta nel capitolo 9 del Piano Energetico Ambientale Regionale, ove si dispone che “la costruzione di nuovi impianti è subordinata alla adozione da parte del Consiglio regionale ed alla conseguente osservanza delle linee guida contenenti le prescrizioni e gli indirizzi per tutelare aree sensibili dal punto di vista ambientale e paesaggistico e contenente inoltre la mappatura dei territori preclusi ad impianti eolici”.
Il TAR del Molise ha accolto il ricorso, sottolineando che, in particolare, stante comunque la possibilità ed, anzi, il dovere per l’Amministrazione regionale di valutare compiutamente la compatibilità di eventuali impianti eolici che si vogliano impiantare sul territorio con i valori ambientale e paesaggistico ivi tutelati, attraverso un attento esame che, in attesa dell’adozione di tali linee guida, va svolto caso per caso, sulla base dei principi generali in materia, una sospensione, come quella disposta con il provvedimento gravato in parte qua, non trova fondamento in alcuna norma di legge, non potendosi lo stesso ritenere insito in quello generale di programmazione in materia.
Inoltre, continua il Giudice molisano, è integrata anche una chiara violazione dell’art. 12 del D. Lgs. 29.12.2003, n. 387 - a sua volta attuativo della Direttiva 27.9.2001, n. 2001/77/CE - il quale in primo luogo afferma che gli impianti eolici “sono di pubblica utilità ed indifferibili ed urgenti”, il che vale già ad escludere in nuce qualsiasi potere di moratoria, del tutto incompatibile con detta asserzione, e successivamente, nel prevedere un’autorizzazione unica, stabilisce che il termine massimo per la conclusione del relativo procedimento sia di 180 giorni, che in tal modo viene evidentemente disatteso.
La moratoria, inoltre, contravviene altresì allo spirito di massimo favor rispetto a tale tipologia di impianti, che traspare dall’intero decreto nonché, a monte, dalla Direttiva, di cui esso costituisce attuazione, e da altri accordi conclusi a livello internazionale, tesi alla produzione di energia pulita, quale il protocollo di Kyoto.
Infine, la sospensione procedimentale si pone anche in contrasto con l’art. 41 Cost., in quanto impedisce all’iniziativa economica, ivi tutelata, di potersi esplicare nel campo in argomento, per tutto il periodo necessario all’adozione delle predette linee guida, quando invece si è sopra evidenziata la possibilità di completare l’iter, pur nel rispetto dell’ambiente e del paesaggio, nel nome del quale invece tale sospensione è stata decisa.
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