”European Wind Day” il 15 giugno 2008: non c’è vento da perdere…

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Come sapete, il 15 giugno 2008 si terrà l’“European Wind Day, una giornata che il vecchio continente dedica interamente all’energia prodotta dal vento.

L’EWEAEuropean Wind Energy Association – infatti, ha ideato questo progetto con il chiaro intento di impostare una campagna formativa e InFormativa alla portata di tutti i cittadini.
Un buon proposito dunque – si legge nel comunicato stampa APER
che si traduce in una serie di iniziative su scala internazionale per far conoscere i vantaggi derivanti dall’energia prodotta con il soffio del vento.
L’energia eolica – secondo quanto dichiarato da Arthouros Zervos, Presidente della EWEA, in occasione della Conferenza tenutasi a Milano dal 7 al 10 maggio 2007 – "costituirà il principale contributo al raggiungimento dell’obiettivo generale del 20% proveniente da fonti rinnovabili entro il 2020, stabilito dall’Unione europea”.

In attesa di sapere se la previsione si avvererà, occorre fare il punto sull’attuale situazione (normativa e “sociale”)
, al fine di trarre alcune conseguenze sulle dinamiche della politica ambientale nostrana, e di scorgerne i possibili sbocchi…L’European Wind Day del prossimo 15 giugno 2008 rappresenta, dunque, un ottimo spunto per cominciare ad affrontare, in modo più approfondito, la “questione eolica” nel nostro Paese, “lacerato” da profonde divergenze in materia di politica ambientale e dall’eterno immobilismo, che ho cominciato a delineare nei post intitolati “La politica ambientale nel paese del Gattopardo”…(inizia il tour partendo da qui)Voglio cominciare questo filone analizzando brevemente la sentenza della Corte Costituzionale n. 364 del 9 novembre 2006, con la quale è stata dichiarata l’incostituzionalità delle c.d. “prassi moratorie”, spesso utilizzate dalle Regioni, per rinviare (sine die?) i procedimenti di autorizzazione…
Il caso

Tutto nasce dall’impugnazione del Presidente del Consiglio dei ministri delle disposizioni di cui all'art. 1 della legge regionale Puglia n. 9/2005 (Moratoria per le procedure di valutazione d'impatto ambientale e per le procedure autorizzative in materia di impianti di energia eolica) che, secondo i ricorrenti, nella parte in cui sospendono fino alla approvazione del piano energetico ambientale regionale e, comunque, non oltre il 30 giugno 2006, le procedure autorizzative presentate dopo il 31 maggio 2005 per la realizzazione degli impianti eolici – avrebbero violato alcuni parametri costituzionali (per la precisione, l'art. 117, commi primo, secondo, lettere a), e) e s), e terzo, della Costituzione).

Il giudizio della Corte Costituzionale

Il Collegio no ha dubbi nel ritenere fondato il ricorso.
La legge regionale impugnata, nel disciplinare le procedure autorizzative in
materia di impianti di energia eolica, incide sulla materia «produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell'energia» rientrante nella competenza legislativa concorrente delle regioni, ai sensi dell'art. 117, terzo comma, della Costituzione.

I principi fondamentali in materia si ricavano dalla legislazione statale e, attualmente, dal decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387 (Attuazione della direttiva 2001/77/CE relativa alla promozione dell'energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili nel mercato interno dell'elettricità).

In particolare, l'indicazione del termine, contenuto nell'art. 12, comma 4 ("L'autorizzazione […] è rilasciata a seguito di un procedimento unico, al quale partecipano tutte le Amministrazioni interessate, svolto nel rispetto dei principi di semplificazione […] Il termine massimo per la conclusione del procedimento di cui al presente comma non può comunque essere superiore a centottanta giorni") deve qualificarsi quale principio fondamentale in materia di «produzione, tr
asporto e distribuzione nazionale dell'energia», in quanto tale disposizione risulta ispirata alle regole della semplificazione amministrativa e della celerità garantendo, in modo uniforme sull'intero territorio nazionale, la conclusione entro un termine definito del procedimento autorizzativo.
La legge regionale impugnata, dunque, nella parte in cui sospende, fino all'approvazione del piano energetico ambientale regionale […] si pone in contrasto con tale principio, perché dispone la sospensione per un termine superiore a quello fissato dal legislatore statale.

Tale declaratoria di incostituzionalità sembrava avere indicato, in modo inequivoco, il preminente (e non derogabile) ruolo della legislazione statale, e sembrava in grado di riconoscere, finalmente, le (aspettative!?) esigenze di programmazione e gestione economica degli operatori del settore, ai quali – è stato sottolineato in dottrina –
“il frazionamento del quadro normativo da anni produce danni incalcolabili, contribuendo a rafforzare un quadro di sfiducia e disorientamento” (S. Viola, “Moratorie ed eolico: un importante segnale dalla Corte Costituzionale”, in Ambiente & Sviluppo, Ipsoa, n. 1/07).

Sembrava, appunto.
La strada da percorrere è ancora lunga, e non c’è più vento da perdere

Nei prossimi giorni posterò altre sentenze relative al settore dell’energia eolica.

Per leggere il testo integrale della sentenza, clicca qui.

foto 1, 2, 3https://fornitori-luce.it/sistema/elettricita-futura/#Aper-anni