Nel precedente post ho iniziato a parlare della giurisprudenza in tema di impianti di produzione di energia eolica, analizzando la sentenza della Corte Costituzionale n. 364/06, che, in sintesi, ha stabilito l’incostituzionalità delle c.d. “prassi moratorie”, spesso utilizzate dalle Regioni, per rinviare i procedimenti di autorizzazione…
Quella che vi propongo ora è la sentenza del T.A.R. Molise, Campobasso, n. 20 del 15 gennaio 2007, che ha deciso in merito ad una domanda di annullamento del Piano Energetico Ambientale Regionale - Linee Programmatiche […] nella parte in cui dispone che “la costruzione di nuovi impianti è subordinata alla adozione da parte del Consiglio regionale ed alla conseguente osservanza delle linee guida contenenti le prescrizioni e gli indirizzi per tutelare aree sensibili dal punto di vista ambientale e paesaggistico e contenente inoltre la mappatura dei territori preclusi ad impianti eolici”.In estrema sintesi, il Giudice amministrativo molisano ha stabilito che “è illegittima la norma del Piano Energetico Ambientale della regione Molise che subordina l’autorizzazione per la costruzione di nuovi impianti per la produzione di energia eolica all’adozione delle linee guida per la tutela delle aree sensibili, in quanto integrante una chiara violazione dell’art. 12 del D.Lgs. n. 387 del 2003:
- sia nella parte in cui questo qualifica tali impianti “di pubblica utilità ed indifferibili ed urgenti” (il che vale già ad escludere in nuce qualsiasi potere di moratoria)
- sia in quella in cui, prevedendo un’autorizzazione unica, fissa il termine massimo di 180 giorni per la conclusione del relativo procedimento".
La moratoria disposta dal Piano – conclude il T.A.R. Molise:
- contravviene allo spirito di massimo favor rispetto a tale tipologia di impianti, che traspare dall’intero decreto nonché, a monte, dalla Direttiva n. 2001/77/CE di cui esso costituisce attuazione, e da altri accordi conclusi a livello internazionale, tesi alla produzione di energia pulita, quale il protocollo di Kyoto;
- si pone infine in contrasto con l’art. 41 Cost. in quanto impedisce all’iniziativa economica, ivi tutelata, di potersi esplicare nel campo in argomento, per tutto il periodo necessario all’adozione delle predette linee guida.
L’amministrazione è conseguentemente tenuta a valutare compiutamente la compatibilità di eventuali impianti eolici che si vogliano impiantare sul territorio con i valori ambientali e paesaggistici, attraverso un esame, che, in attesa dell’adozione delle linee guida, va svolto caso per caso, sulla base dei principi generali in materia.
Per leggere l'intera sentenza, clicca qui.
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Quella che vi propongo ora è la sentenza del T.A.R. Molise, Campobasso, n. 20 del 15 gennaio 2007, che ha deciso in merito ad una domanda di annullamento del Piano Energetico Ambientale Regionale - Linee Programmatiche […] nella parte in cui dispone che “la costruzione di nuovi impianti è subordinata alla adozione da parte del Consiglio regionale ed alla conseguente osservanza delle linee guida contenenti le prescrizioni e gli indirizzi per tutelare aree sensibili dal punto di vista ambientale e paesaggistico e contenente inoltre la mappatura dei territori preclusi ad impianti eolici”.In estrema sintesi, il Giudice amministrativo molisano ha stabilito che “è illegittima la norma del Piano Energetico Ambientale della regione Molise che subordina l’autorizzazione per la costruzione di nuovi impianti per la produzione di energia eolica all’adozione delle linee guida per la tutela delle aree sensibili, in quanto integrante una chiara violazione dell’art. 12 del D.Lgs. n. 387 del 2003:
- sia nella parte in cui questo qualifica tali impianti “di pubblica utilità ed indifferibili ed urgenti” (il che vale già ad escludere in nuce qualsiasi potere di moratoria)
- sia in quella in cui, prevedendo un’autorizzazione unica, fissa il termine massimo di 180 giorni per la conclusione del relativo procedimento".
La moratoria disposta dal Piano – conclude il T.A.R. Molise:
- contravviene allo spirito di massimo favor rispetto a tale tipologia di impianti, che traspare dall’intero decreto nonché, a monte, dalla Direttiva n. 2001/77/CE di cui esso costituisce attuazione, e da altri accordi conclusi a livello internazionale, tesi alla produzione di energia pulita, quale il protocollo di Kyoto;
- si pone infine in contrasto con l’art. 41 Cost. in quanto impedisce all’iniziativa economica, ivi tutelata, di potersi esplicare nel campo in argomento, per tutto il periodo necessario all’adozione delle predette linee guida.
L’amministrazione è conseguentemente tenuta a valutare compiutamente la compatibilità di eventuali impianti eolici che si vogliano impiantare sul territorio con i valori ambientali e paesaggistici, attraverso un esame, che, in attesa dell’adozione delle linee guida, va svolto caso per caso, sulla base dei principi generali in materia.
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