Vocabolario ambientale: l’evoluzione storica della nozione di rifiuto

0 commenti
Con questo post voglio inaugurare una nuova sezione: il “vocabolario ambientale”.

- Dal momento che le leggi, nel nostro paese, per come sono scritte, si prestano a molteplici interpretazioni;
- visto che il successivo affastellamento di integrazioni, modifiche, interpretazioni autentiche cambiano volto alla disciplina ambientale;
- considerato il ruolo della giurisprudenza, che cerca di applicare le regole al caso concreto,
occorre fare il punto della situazione normativa attuale, e "calarla" nella sua evoluzione normativa, in modo da capirne appieno il significato.
In questa sezione parlerò delle definizioni normative tout court, e della loro “evoluzione diacronica”.

Nella sezione “Pillole di giurisprudenza”, invece, tratterò gli stessi argomenti dal punto di vista "operativo".

Ho deciso di iniziare dalla definizione di rifiuto.

Il D.P.R. n. 915/82 definiva rifiuto “qualsiasi sostanza od oggetto derivante da attività umane o da cicli naturali, abbandonato o destinato all'abbandono”.

I rifiuti erano classificati in:
Rifiuti urbani:
1) i rifiuti non ingombranti provenienti dai fabbricati o da altri insediamenti civili in genere;
2) i rifiuti ingombranti, quali beni di consumo durevoli, di arredamento, di impiego domestico, di uso comune, provenienti da fabbricati o da altri insediamenti civili in genere;
3) i rifiuti di qualunque natura o provenienza giacenti sulle strade ed aree pubbliche o sulle strade ed aree private, comunque soggette ad uso pubblico o sulle spiagge marittime, lacuali e sulle rive dei fiumi.
Rifiuti speciali:
1) i residui derivanti da lavorazioni industriali; quelli derivanti da attivita' agricole, artigianali, commerciali e di servizi che, per quantita' o qualita', non siano dichiarati assimilabili ai rifiuti urbani;
2) i rifiuti provenienti da ospedali, case di cura ed affini, non assimilabili a quelli urbani;
3) i materiali provenienti da demolizioni, costruzioni e scavi; i macchinari e le apparecchiature deteriorati od obsoleti;
4) i veicoli a motore, rimorchi e simili fuori uso e loro parti;
5) i residui dell'attivita' di trattamento dei rifiuti e quelli derivanti dalla depurazione degli effluenti.

Rifiuti tossici e nocivi:
Tutti i rifiuti che contengono o sono contaminati dalle sostanze elencate nell'allegato al decreto stesso, inclusi i policlorodifenili e policlorotrifenili e loro miscele, in quantita' e/o in concentrazione tali da presentare un pericolo per la salute e l'ambiente.

Il D.P.R. 915/82 concludeva stabilendo che "resta salva la normativa dettata dalla legge 10 maggio 1976, n. 319, e successive modificazioni e relative prescrizioni tecniche, per quanto concerne la disciplina dello smaltimento nelle acque, sul suolo e nel sottosuolo dei liquami e dei fanghi, di cui all'art. 2, lettera e), punti 2 e 3, della citata legge, purche' non tossici e nocivi ai sensi del presente decreto".

(continua)