La politica ambientale nel paese del Gattopardo (10): il Testo Unico Ambientale e la tutela dell'ambiente

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Quello delineato nel post precedente , è, in estrema sintesi, il quadro normativo nel quale si è inserita la legge delega n. 308/04, emanata dopo un lungo iter parlamentare iniziato nel 2001.

La delega, composta di un unico articolo, è sostanzialmente divisa in due parti:

1. la prima riguarda
- l'oggetto della delega, che concerne il riordino, il coordinamento e l'integrazione delle disposizioni legislative in sette “settori e materie” (gestione dei rifiuti e bonifica dei siti contaminati; acque e gestione delle risorse idriche; difesa del suolo e lotta alla desertificazione; gestione delle aree protette; tutela risarcitoria contro i danni all'ambiente; V.I.A., V.A.S. E I.P.P.C.; tutela dell'aria) che rappresentano la porzione maggioritaria della materia “tutela dell'ambiente”, ma non la esauriscono;
- i termini e il procedimento
- i criteri direttivi generali e specifici

2. la seconda contiene misure di immediata applicazione (ad es., la partecipazione ministeriale alla programmazione di interesse ambientale; l'esclusione dei rottami ferrosi dalla disciplina sui rifiuti; la disciplina del paesaggio, ivi compresa una sanatoria paesaggistica straordinaria).

Rispetto ai precedenti tentativi di sistemare la normativa ambientale, la delega legislativa dettata dalla legge n. 308 del 2004 ha avuto il pregio indubbio di codificare l'esigenza fondamentale di procedere alla razionalizzazione e al riordino della disciplina ambientale, ma ha anche risentito delle contraddizioni, nelle quali si è sempre dibattuta la disciplina legislativa sulla tutela dell'ambiente.

Per tutelare l'ambiente occorre non solo enunciare criteri generali e principi di riferimento, che consentano di definire con chiarezza gli obiettivi ed i livelli di qualità dell'ambiente, che si intendono perseguire, ma anche tener conto della specificità delle soluzioni di rilievo tecnico.

La legge delega, nel momento in cui accompagna i principi ed i criteri direttivi, con misure di dettaglio e di diretta applicazione sul piano organizzativo, evidenzia la contraddizione che deriva dall'incapacità di abbandonare una disciplina emergenziale, adottando un quadro di riferimento normativo più generale, delineato attraverso linee-guida sintetiche ed obiettivi di medio-lungo termine.

Sulla base della delega, delineata nelle sue linee essenziali, il Governo, in un arco temporale ristretto (settembre 2005-febbraio 2006) ha elaborato quattro versioni del “Testo Unico”, consultato le organizzazioni sindacali e imprenditoriali, le associazioni di tutela ambientale, acquisito i pareri delle Camere e, infine, emanato il testo definitivo, con ulteriori ritocchi, richiesti dal Presidente della Repubblica, il 29 marzo 2006.

Nel frattempo, nella legge finanziaria 2006, aveva dettato una disciplina minima sulla responsabilità per danno ambientale (entrata in vigore il 13 gennaio e abrogata dal 29 aprile 2006, data di entrata in vigore del medesimo Testo Unico).
In sostanza, dopo anni di faticosi (ed infruttuosi) tentativi di riorganizzazione e razionalizzazione della frammentata disciplina ambientale, una corsa a tappe forzate contro il tempo, i cui risultati, fin dalla sua entrata in vigore, sono apparsi tutt'altro che imprevisti, essendo mancato lo “spatium deliberandi” necessario per eliminare dalle leggi in vigore ciò che era contraddittorio, superfluo o inutile...

Il D.Lgs. n. 152/06 (che non ha la struttura e i caratteri tipici di un Testo Unico né di un codice ambientale) consiste in un complesso di 318 articoli e 45 allegati (occupa 424 pagine della Gazzetta Ufficiale), che sostituisce ed abroga la maggior parte delle previgenti normative di settore, con la sola eccezione della gestione delle aree protette.

Quali sono i tratti essenziali della nuova normativa?