Esperto Risponde Ipsoa: le domande di professionisti e aziende, le risposte chiare degli esperti. Andrea Quaranta risponde ai quesiti in materia di AMBIENTE

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Esperto Risponde è un nuovo servizio messo a disposizione dalla casa editrice Ipsoa, Milano e consiste in una ricchissima banca dati on line di casi risolti, che dovrebbe soddisfare il crescente bisogno di risposte certe, veloci e autorevoli alle più frequenti problematiche connesse all'attività di professionisti e aziende. Fra le tante materie oggetto dei quesiti non poteva mancare il campo del diritto ambientale per il quale Andrea Quaranta risponde, assieme ad altri esperti, ai quesiti inviati dagli utenti.
Gli esperti dei vari campi del diritto, chiamati ad implementare il nuovo servizio, hanno riassunto le domande più frequenti alle quali si trovano a rispondere nell'ambito del proprio lavoro di consulenti riscrivendo le casistiche sotto forma di domanda & risposta, la prima formulata in maniera generale, la seconda scritta in maniera chiara e sintetica, ma al tempo stesso precisa e autorevole, così da mettere in grado l'abbonato di riconoscere immediatamente i contenuti  rilevanti per risolvere le problematiche che riguardano la propria attività.
Ma come funziona?
Chi si abbona al servizio ha da un lato la possibilità di accedere ad una vastissima casistica raccolta in archivio e dall'altra  quella di inviare domande specifiche. La nuova banca dati consente di consultare oggi più di 10.000 casi risolti, indicizzati per argomento e suddivisi appunto in 9 aree tematiche: - Fisco - Lavoro - Bilancio e contabilità - Società - Fallimento - Commercio internazionale - Finanziamenti agevolati - Sicurezza - Ambiente. Acquistando un quesito e compilando l'apposito form presente nella banca dati, è possibile inoltrare la propria domanda. I quesiti devono essere posti in forma chiara, non devono prevedere quesiti multipli e devono concernere aspetti di carattere generale rientranti nell’ambito delle aree tematiche coperte dal servizio. Dopo una verifica di pertinenza da parte della redazione, il quesito viene inoltrato all'esperto di riferimento e la risposta inviata all’indirizzo e-mail dell’abbonato entro 7 giorni lavorativi. Il caso viene poi pubblicato nell'archivio del servizio.

A mero titolo di esempio, una domanda & risposta formulata da Andrea Quaranta, in materia di fertirrigazione:

Domanda "Come rappresentante legale di una società agricola, mi è stato contestato il deposito incontrollato di reflui zootecnici sui terreni della mia azienda: il giudice in primo grado mi ha condannato ai sensi dell’art. 256 del D.Lgs n. 152/2006, ma invece mi ha assolto (perché il fatto non sussiste) in relazione allo smaltimento non autorizzato sul suolo di reflui zootecnici mediante spargimento per una porzione eccessiva sul terreno rispetto alle quantità ammesse dalla loro corretta utilizzazione agronomica. Visto che si tratta sempre di reflui zootecnici, perché in un caso sono stato condannato e nel secondo no? È una decisione corretta?" 

Risposta "La risposta dipende dall’effettivo utilizzo che viene fatto di tali reflui. Infatti, per poter essere sottratta alla disciplina sulla gestione dei rifiuti, la pratica della fertirrigazione richiede: • l’esistenza effettiva di colture in atto sulle aree interessate dallo spandimento; • l’adeguatezza di quantità e qualità degli effluenti e dei tempi e modalità di distribuzione al tipo e fabbisogno delle colture; • l’assenza di dati sintomatici di una utilizzazione incompatibile con la fertirrigazione (e.g.: lo spandimento di liquami lasciati scorrere per caduta a fine ciclo vegetativo). In sostanza, la fertirrigazione presuppone l’effettiva utilizzazione agronomica delle sostanze (deve esserci un’utilità per l’attività agronomica), e richiede che le modalità di utilizzazione delle sostanze siano compatibili con tale pratica: in assenza di tali requisiti, lo spandimento di liquami zootecnici sul terreno è sottoposto alla disciplina ordinaria sui rifiuti. Integra, perciò, il reato di deposito incontrollato di rifiuti allo stato liquido lo spandimento, alla rinfusa ed a tempo indeterminato, dei fanghi di sedimentazione derivanti da attività di allevamento raccolti in vasche fuori terra: a tal fine non rileva il fatto che tali fanghi possano essere legittimamente, ma parzialmente, impiegati nell’attività di fertirrigazione. Per completezza, occorre anche evidenziare che la fertirrigazione con reflui zootecnici che supera i limiti quantitativi imposti dal Pua (Piano utilizzazione agronomica) integra il reato di cui all’articolo 137 Dlgs 152/2006: l’utilizzo di effluenti di allevamento per lo spandimento agronomico, infatti, deve essere sempre eseguito nel periodo e nelle quantità indicate nel piano di utilizzazione agronomica dell’azienda".