Poco più di un mese fa la Conferenza unificata Stato-Regioni ha dato il proprio parere favorevole, con modifiche, al testo del decreto legislativo che modifica gli incentivi per le fonti di energia rinnovabile diverse dal fotovoltaico.
Il nuovo decreto ha lo scopo di sostenere la produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili diverse da quella solare fotovoltaica:
• attraverso la definizione di incentivi e modalità di accesso semplici,
• che promuovano
a) l’efficacia, l’efficienza e la sostenibilità degli oneri di incentivazione in misura adeguata al perseguimento degli obiettivi stabiliti nella Strategia Energetica Nazionale;
b) il graduale adattamento alle Linee guida in materia di aiuti di Stato per l’energia e l’ambiente.
Andiamo a vedere, a grandi linee, la struttura del nuovo decreto incentivi.
L’accettazione di richieste di accesso ai meccanismi di incentivazione cessa decorsi 30 giorni dal raggiungimento della prima fra le seguenti date:
a) il 1° dicembre 2016 (1° dicembre 2017 per gli impianti idroelettrici);
b) la data di raggiungimento di un costo indicativo massimo degli incentivi di 5,8 miliardi di euro l’anno. La vecchia normativa, il DM 6 luglio 2012, continua ad applicarsi agli impianti iscritti in posizione utile nelle graduatorie formate a seguito delle procedure di asta e registro svolte ai sensi dello stesso decreto.
L'accesso ai meccanismi di incentivazione può essere diretto (per impianti eolici di potenza fino a 60 kW; impianti idroelettrici di potenza nominale di concessione fino a 250 kW, se rientrano nelle specifiche categorie elencate nell’art. 4, comma 3, lett. b); per alcuni impianti alimentati a biomassa di potenza fino a 200 kW e per gli impianti alimentati a biogas di potenza fino a 100 kW; per gli impianti oggetto di un intervento di potenziamento, se la differenza tra il valore della potenza dopo l’intervento e quello della potenza prima dell’intervento non sia superiore ai valori massimi di potenza consentiti per la singola FER;
così come per gli impianti oggetto di rifacimento aventi potenza complessiva, a valle dell’intervento, non superiore ai valori massimi di potenza consentiti per la singola FER; infine gli impianti realizzati con procedure ad evidenza pubblica da Amministrazioni pubbliche, con potenza fino al doppio del livello massimo consentito per singola FER e gli impianti solari termodinamici di potenza fino a 100 kW), oppure con iscrizione in appositi registri, in posizione tale da rientrare in limiti specifici di potenza (impianti nuovi, integralmente ricostruiti, riattivati, ibridi, oggetto di un intervento di rifacimento totale o parziale, oggetto di un intervento di potenziamento, nei limiti che per ognuno il nuovo D.Lgs analiticamente prevede).
Possono richiedere l’iscrizione al registro (e partecipare alle aste) i soggetti titolari dell’autorizzazione o, in alcuni casi specifici, dal proponente. Un'ultima modalità di accesso consiste nella partecipazione a procedure competitive di aste (impianti nuovi, integralmente ricostruiti, riattivati, ibridi la cui potenza è superiore alla pertinente potenza di soglia; impianti oggetto di un intervento di potenziamento qualora la differenza tra il valore della potenza dopo l’intervento e quello della potenza prima dell’intervento sia superiore al valore di soglia vigente per gli impianti alimentati dalla stessa fonte).
Il soggetto responsabile degli impianti partecipa a procedure pubbliche d’asta al ribasso, svolte in forma telematica, per la definizione del livello di incentivazione dell’energia elettrica prodotta, nei limiti dei contingenti annui di nuova capacità produttiva. Gli ex-zuccherifici continuano ad accedere agli incentivi del “decreto rinnovabili” (DM 18.12.2008), alle condizioni e nei limiti previsti dalla delibera del Comitato Interministeriale Bieticolo-saccarifero del 5 febbraio 2015.
Quali le modalità di accesso? Entro 30 giorni dalla data di entrata in esercizio dell’impianto il soggetto responsabile deve presentare al GSE la documentazione prescritta (allegato 3). Entro 90 il GSE procede alla stipula del contratto e all’erogazione dell’incentivo spettante, a decorrere dalla data di entrata in esercizio commerciale.
Per quanto riguarda i valori della potenza di soglia: 5 MW per tutte le tipologie di fonte rinnovabile.
La potenza di un impianto è costituita dalla somma delle potenze degli impianti, alimentati dalla stessa fonte, a monte di un unico punto di connessione alla rete elettrica;.
Più impianti alimentati dalla stessa fonte, nella disponibilità del medesimo produttore o riconducibili, a livello societario, a un unico produttore e localizzati nella medesima particella catastale o su particelle catastali contigue si intendono come unico impianto, di potenza cumulativa pari alla somma dei singoli impianti.
Procedure applicative, controlli e monitoraggio sono a carico del GSE. Questi meccanismi di incentivazione non sono cumulabili con altri incentivi pubblici comunque denominati, fatte salve le specifiche eccezioni già contemplate dalla normativa di incentivazione delle FER (il “decreto Romani”, D.Lgs n. 28/2011).