OGM, organismi geneticamente modificati: introduzione giuridica al problema

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Sul numero 6/2014 della rivista "Ambiente & Sviluppo", edita da IPSOA, è stato pubblicato un articolo dell'Avv. Valentina Cavanna, che collabora anche con Natura Giuridica, in materia di OGM.

La questione Ogm è, da lungo tempo, al centro di un grande dibattito. Il contributo ha lo scopo di inquadrare lo stato della questione da un punto di vista giuridico, a livello europeo ed italiano, in modo da comprendere cosa sia stato fatto e cosa si possa (o debba) ancora fare a livello normativo. 
Posto che la scelta in tema di Ogm è una scelta etica, che è quindi lasciata alla coscienza di ciascun cittadino, emergono la necessità di una maggiore chiarezza da parte delle istituzioni preposte, nonché l'urgenza dell’adozione di disposizioni legislative che siano in grado di tutelare la biodiversità, la produzione a livello locale, la possibilità di sviluppare un’agricoltura organica e biodinamica, nonché l’ambiente e la salute pubblica. 

Di seguito riporto alcuni brevi passi: l'introduzione ai singoli paragrafi. 
Per la lettura del testo completo dell'articolo rimando il lettore alla rivista "Ambiente & Sviluppo", edita da IPSOA, Milano. 

La normativa comunitaria e interna in materia di Ogm: il D.M. n. 187/2013 
La questione Ogm e`, da lungo tempo, al centro di un grande dibattito. Infatti, molti sono coloro che inseriscono gli organismi geneticamente modificati tra le minacce all’agricoltura e alla salute pubblica, nel piu` ampio discorso circa gli effetti negativi dell’industrializzazione e del progresso come generalmente inteso. In particolare, all’inquinamento delle terre (come nei casi della valle del Sacco e di Taranto, solo per citarne alcuni) viene spesso affiancata la diffusione degli Ogm come il prezzo da pagare per un modello errato di sviluppo, basato sulla produzione per la produzione. 
Vi e` poi chi sottolinea i vantaggi dell’utilizzo degli Ogm, ad esempio come alternativa all’utilizzo dei pesticidi. 
Vi e` invece chi, come Dario Bressanini, afferma, tra l’altro, che «l’evoluzione naturale della vita e` una storia di rimescolamento dei geni» e che «la produzione di Ogm da parte dell’uomo non e` una novita` (oggi si usano soltanto tecniche diverse e piu` mirate che in passato per produrli)». Infatti, «le modifiche genetiche non sono in realta` qualcosa di estraneo all’agricoltura o alla natura stessa». Nel presente contributo non si intende fornire un giudizio sugli Ogm ne´ dare una risposta positiva o negativa circa l’opportunita` della loro diffusione; lo scopo e` invece quello di inquadrare sinteticamente (senza la pretesa di essere esaustivi) lo stato della questione da un punto di vista giuridico, a livello europeo ed italiano, in modo da comprendere cosa sia stato fatto e cosa si possa (o debba) ancora fare a livello normativo. 

In breve
Cosa si intende per OGM Secondo la normativa europea, un organismo geneticamente modificato (Ogm) e` un organismo... 

La situazione in Europa 
La prima normativa in Europa che riguarda gli Ogm risale al 1990; tuttavia, ad oggi il dibattito sull’ammissibilita` di questi prodotti e` ancora aperto, con profonde divisioni tra i diversi paesi (come si vedra` infra). La normativa di riferimento per il settore degli Ogm e` rappresentata da... 

La situazione in Italia 
L’art. 1 del D.Lgs. 24 aprile 2001, n. 212 dispone quanto segue: «2. (...) La messa in coltura dei prodotti sementieri (…) e` soggetta ad autorizzazione con provvedimento del Ministro delle politiche agricole e forestali, di concerto con il Ministro dell’ambiente e del Ministro della sanita` , emanato previo parere della [Commissione per i prodotti sementieri di varieta` geneticamente modificate], nel quale sono stabilite misure idonee a garantire che le colture derivanti da prodotti sementieri di varieta` geneticamente modificate non entrino in contatto con le colture derivanti da prodotti sementieri tradizionali e non arrechino danno biologico all’ambiente circostante, tenuto conto delle peculiarita` agro ecologiche, ambientali e pedoclimatiche ». Il D.L. n. 279, del 22 novembre 2004, convertito in legge con modificazioni mediante la legge n. 5, del 28 gennaio 2005, e` diretto all’adozione di misure di coesistenza... 

Conclusione 
La scelta in tema di Ogm e` una scelta etica, che e` quindi lasciata alla coscienza di ciascun cittadino. Tuttavia, si puo` senz’altro concludere sottolineando come detta scelta, per essere veramente libera, presupponga la ricerca scientifica, l’informazione e...


Rifiuti, sottoprodotti e biogas: quale trattamento giuridico per il deposito di letame?

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Il deposito di letame equino misto a digestato solido nei pressi di un impianto per la produzione di biogas come deve essere gestito? Si applica la normativa sui rifiuti?

Il giudice di prime cure ha risposto in senso affermativo, ipotizzando i reati di cui agli articoli 192, comma 1, 208 e 256, comma 1 del testo unico ambientale per il deposito e la gestione in genere di rifiuti speciali in assenza del prescritto titolo abilitativo.

La difesa dell’imputata ha sostenuto che il Tribunale avrebbe erroneamente ritenuto la natura di rifiuto del materiale sequestrato. In estrema sintesi, la difesa ha sostenuto che:
  •        si tratta di sostanze delle quali il detentore non intendeva disfarsi, essendo utilizzate per la produzione di biogas ed operando;
  •        in ogni caso, opera l’esclusione dal novero dei rifiuti ai sensi dell’art. 185 d.lgs. 152\06, che i giudici del riesame avrebbero erroneamente interpretato;
  •          il materiale in questione rientra fra i sottoprodotti

La Cassazione (n. 16200/14) però ha ritenuto infondato il ricorso, ed ha analizzato quella che in dottrina è stata definita «altalena normativa sui rifiuti agricoli».
L’art. 185, comma 1, lettera f), attualmente vigente, esclude dal novero dei rifiuti le materie fecali, se non contemplate dal successivo comma 2, lettera b) (che richiama i sottoprodotti di origine animale) oltre a paglia, sfalci e potature nonché altro materiale agricolo o forestale naturale non pericoloso utilizzati in agricoltura, nella selvicoltura o per la produzione di energia da tale biomassa mediante processi o metodi che non danneggiano l’ambiente né mettono in pericolo la salute umana.

La disposizione, quindi, pone sostanzialmente l’accento sulla provenienza dei materiali elencati (ivi comprese, dunque, le materie fecali) dall’attività agricola e sulla loro successiva utilizzazione sempre con riguardo a detta attività.

L’ambito di applicazione della disposizione è stato compiutamente delineato dalla giurisprudenza della Cassazione, con riferimento alle disposizioni previgenti, ma con argomentazioni tuttora valide, considerando il tenore letterale della norma, rilevando che l’esclusione:
·         dalla disciplina dei rifiuti opera a condizione che le materie provengano da attività agricola e che siano riutilizzate nella stessa attività agricola
·         è applicabile solo al letame agricolo, poiché quello non agricolo è sicuramente un rifiuto e che l’effettiva riutilizzazione nell’attività agricola deve essere dimostrata dall’interessato.


La Valutazione di Impatto sulla Salute (HIA): applicazione in ambito nazionale e internazionale

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Sul numero 2/2014 della rivista "Ambiente & Sviluppo", edita da IPSOA, è stato pubblicato, a firma dell'Avv. Valentina Cavanna, che collabora anche con NG, un articolo relativo alla valutazione di impatto sulla salute
La Valutazione di Impatto sulla Salute è uno strumento che consente di prevedere, nei diversi livelli del processo decisionale, gli impatti sulla salute delle decisioni, nonché di informare il decisore politico.
Essa è ancora in piena fase di sviluppo.
Il contributo ne analizza la metodologia, secondo i diversi approcci elaborati nel corso del tempo, approfondendo l'argomento anche in chiave comparata. Viene illustrata l'esperienza italiana in materia e sono fornite indicazioni altresì con riferimento alla Valutazione del Danno Sanitario (di cui viene proposto uno schema operativo).
Infine, si formulano alcune proposte per l'implementazione del predetto strumento.

Di seguito riporto alcuni brevi passi: l'introduzione ai singoli paragrafi.
Per la lettura del testo completo dell'articolo rimando il lettore alla rivista "Ambiente & Sviluppo", edita da IPSOA, Milano.

La Valutazione di Impatto sulla Salute (HIA): applicazione in ambito nazionale e internazionale Introduzione La Valutazione di Impatto sulla Salute (Health Impact Assessment - HIA) é uno strumento che consente di predire, nei diversi livelli del processo decisionale, gli impatti sulla salute delle decisioni, nonché di informare il decisore politico: la HIA va a considerare tutti gli elementi che possono avere conseguenze negative sulla salute allo scopo di mitigarli, nonché di massimizzare le opportunità di vantaggi.
Si ritiene, infatti, che piani, programmi e progetti in differenti settori (agricoltura, trasporti, telecomunicazioni, pianificazione urbana, politiche economiche, etc.) possano avere impatto sulla salute, attraverso vari fattori, come l’ambiente sociale ed economico, l’ambiente fisico, le caratteristiche degli individui.
La HIA si e` sviluppata a partire dalla seconda meta` degli anni ‘90 grazie anche al lavoro di centri accademici di eccellenza e di alcune iniziative nei vari Stati; inoltre, essa viene implementata dagli studi effettuati dalla Organizzazione Mondiale della Sanità.
Lo strumento della HIA e` ancora in piena fase di sviluppo, anche per quanto concerne la metodologia da adottare. Per contro, la tematica della salute necessita di una trattazione approfondita: in primo luogo, si tratta di un argomento centrale per uno sviluppo sostenibile; in secondo luogo, il bene salute e` messo sempre piu` in pericolo dalla tecnologia e dalla crescita economica, che debbono dunque essere ben regolamentati e controllati.
Inquadramento generale
La novita` della HIA rispetto alla Valutazione di Impatto Ambientale (VIA) ed alla Valutazione Ambientale Strategica (VAS), anch’esse strumenti di valutazione degli impatti, risiede nel...

Metodologia
La HIA e` un procedimento multidisciplinare (epidemiologico, ambientale, tossicologico, medico, sociologico, statistico, etc.) che utilizza metodi di analisi quantitativi e qualitativi. Governi, amministrazioni, organizzazioni non governative, settore privato e societa` civile partecipano alla consultazione e possono utilizzare le conclusioni dei tecnici per la discussione. Per la HIA e` infatti importante...

Alcune indicazioni in chiave comparata
Per informazioni sulla HIA a livello internazionale e` estremamente utile la consultazione del sito «HIA Gateway». Per citare alcuni esempi di approfondimenti significativi in relazione alla HIA, non puo` non richiamarsi quanto effettuato in Gran Bretagna, dove sono state predisposte di guide e strumenti operativi. Tra le applicazioni della HIA possono ricordarsi quelle relative...

Esperienza italiana
Negli ultimi anni, in Italia si sono avute diverse applicazioni della HIA (la quale, spesso, viene chiamata «Valutazione di Impatto Sanitario» - VIS) in ambito regionale. Da citare e` l’esempio dell’Emilia Romagna, che ha...

Conclusioni 

Difficile e` indicare in via definitiva quanto la HIA sia efficace, in quanto, al momento, le applicazioni...


Le novità in materia di tariffe elettriche ed energie rinnovabili contenute nel "decreto competitività"

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Sulla G.U. del 24 giugno 2014 è stato pubblicato il “decreto competitività”: fra le numerose disposizioni urgenti anche quelle volte a regolare le nuove tariffe incentivanti dell’energia elettrica prodotta da impianti fotovoltaici e a semplificare la regolazione amministrativa a favore di interventi di efficienza energetica e impianti a fonti rinnovabili.
Le tariffe incentivanti dell’elettricità prodotta da impianti fotovoltaici 

Dal secondo semestre 2014 
Il GSE: 
  • erogherà le tariffe incentivanti con rate mensili costanti, in misura pari al 90% della producibilità media annua stimata di ciascun impianto, nell’anno solare di produzione; 
  • effettuerà il conguaglio, in relazione alla produzione effettiva, entro il 30 giugno dell’anno successivo. 
Le modalità operative saranno definite dal GSE entro l’8 luglio 2014: il MiSE dovrà successivamente approvarle. 

Le tariffe incentivanti dell’elettricità prodotta da impianti fotovoltaici 

Sono due le nuove disposizioni che intervengono a rimodulare la tariffe incentivanti previste per il fotovoltaico: 
  1. dal 01.01.2015 la rimodulazione della tariffa incentivante per l’energia prodotta da impianti di potenza nominale > 200kW avverrà secondo la percentuale di riduzione indicata in tabella. La tariffa verrà erogata per un periodo di 24, decorrente dalla data di entrata in esercizio degli impianti; 
  2. per le tariffe omnicomprensive, le riduzioni indicate nella tabella si applicano esclusivamente alla componente incentivante. 
Il beneficiario della tariffa incentivante potrà accedere a finanziamenti bancari per un importo massimo così calcolato: incentivo già spettante al 31.12.2014 – incentivo rimodulato 

Il ruolo delle Regioni 

Le Regioni e gli enti locali, ciascuno per la parte di competenza, dovranno adeguare alla durata dell’incentivo rimodulata, la validità temporale dei permessi rilasciati, comunque denominati, per la costruzione e l’esercizio degli impianti fotovoltaici ricadenti nel nuovo campo di applicazione. 

La semplificazione amministrativa e di regolazione a favore di interventi di efficienza energetica e impianti a fonti rinnovabili 

Le semplificazioni introdotte come modifiche al “decreto Romani” riguardano: 
  1. le procedure autorizzatorie per la realizzazione di interventi di efficienza energetica e piccoli impianti a fonti rinnovabili e 
  2. i regimi di autorizzazione per la produzione di biometano.
[...]

Il testo dell'intero articolo è pubblicato sul sito di IPSOA.



Autorizzazione Unica Ambientale: quali vantaggi per la PMI?

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Sul Portale InSIc, del gruppo EPC, casa editrice della rivista "Ambiente e Sicurezza sul lavoro", con la quale Natura Giuridica collabora da quasi due anni, è stato pubblicato di recente un articolo di Andrea Quaranta in materia di AUA, Autorizzazione Unica Ambientale.
Natura Giuridica vi riporta in queste pagine qualche breve estratto, rimandando alle pagine di InSIc per la lettura dell'intero articolo, che presto sarà affiancato dal commento ai numerosi provvedimenti regionali che di recente sono stati adottati, per integrare la disciplina nazionale.


All’indomani dell’entrata in vigore dell’AUA, alcune regioni hanno dettato alcune linee guida in materia, con lo scopo di rendere la normativa più intelligibile e di coordinarla meglio con quella nazionale. 
Nonostante il Ministero dell’ambiente abbia fornito alcune precisazioni in merito, infatti, rimangono ancora numerose le zone d’ombra e dubbi interpretativi. Quella che segue è una panoramica dei primi indirizzi operativi regionali sull’AUA. 


I tentativi di semplificazione normativa per le PMI 

Il 13 giugno 2013 è entrata in vigore l’AUA, l’Autorizzazione Unica Ambientale per le PMI (D.P.R. n. 59 del 15 febbraio 2013, “Regolamento recante la disciplina dell’autorizzazione unica ambientale e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle PMI - piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale”): l’AUA risponde alla primaria esigenza di semplificare gli adempimenti amministrativo-ambientali per le PMI, in generale e soprattutto in un periodo di crisi come quello che stiamo vivendo, nel quale le lentezze burocratiche e gli alti costi costituiscono, spesso, un ostacolo insormontabile, a danno della concorrenza, dello sviluppo, dei consumatori e dell’ambiente. 
Per questo motivo, l’art. 23 del “decreto sviluppo” aveva stabilito che, ferme restando le disposizioni in materia di A.I.A. “al fine di semplificare le procedure e ridurre gli oneri per le PMI e per gli impianti non soggetti alle disposizioni in materia di autorizzazione integrata ambientale, anche sulla base dei risultati delle attività di misurazione degli oneri amministrativi […] il Governo é autorizzato ad emanare un regolamento […] volto a disciplinare l’autorizzazione unica ambientale e a semplificare gli adempimenti amministrativi delle piccole e medie imprese e degli impianti non soggetti alle disposizioni in materia di autorizzazione integrata ambientale”, sulla base dei principî di proporzionalità degli adempimenti amministrativi in relazione alla dimensione dell’impresa e al settore di attività, nonché sull’esigenza di tutela degli interessi pubblici e sulla necessità di non introdurre maggiori oneri a carico delle imprese. 
L’AUA semplifica gli adempimenti amministrativi per le PMI, sia in termini temporali che economici: si calcola che il risparmio di denaro ammonterà a circa 700 milioni di € l’anno; sostituirà fino a sette autorizzazioni, che prima dovevano essere ottenute singolarmente, da diverse autorità competenti, e con durate diversificate; avrà la durata di quindici anni, mentre i sette titoli abilitativi che la stessa sostituisce hanno scadenza diverse.

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