Il deposito di letame equino misto a digestato solido nei pressi di un impianto per la produzione di biogas come deve essere gestito? Si applica la normativa sui rifiuti?
Il giudice di prime cure ha risposto in senso
affermativo, ipotizzando i reati di cui agli articoli 192, comma 1, 208 e 256,
comma 1 del testo unico ambientale per il deposito e la gestione in genere di
rifiuti speciali in assenza del prescritto titolo abilitativo.
La difesa dell’imputata ha sostenuto che il Tribunale
avrebbe erroneamente ritenuto la natura di rifiuto del materiale sequestrato.
In estrema sintesi, la difesa ha sostenuto che:
- si tratta di sostanze delle quali il detentore non intendeva disfarsi, essendo utilizzate per la produzione di biogas ed operando;
- in ogni caso, opera l’esclusione dal novero dei rifiuti ai sensi dell’art. 185 d.lgs. 152\06, che i giudici del riesame avrebbero erroneamente interpretato;
- il materiale in questione rientra fra i sottoprodotti
La Cassazione (n. 16200/14) però ha ritenuto infondato il ricorso,
ed ha analizzato quella che in dottrina è stata definita «altalena normativa sui rifiuti agricoli».
L’art. 185, comma 1, lettera f),
attualmente vigente, esclude dal novero dei rifiuti le materie fecali, se non contemplate
dal successivo comma 2, lettera b) (che richiama i sottoprodotti di origine
animale) oltre a paglia, sfalci e potature nonché altro materiale agricolo o forestale
naturale non pericoloso utilizzati in agricoltura, nella selvicoltura o per la
produzione di energia da tale biomassa mediante processi o metodi che non danneggiano
l’ambiente né mettono in pericolo la salute umana.
La disposizione, quindi, pone
sostanzialmente l’accento sulla provenienza dei materiali elencati (ivi
comprese, dunque, le materie fecali) dall’attività agricola e sulla loro
successiva utilizzazione sempre con riguardo a detta attività.
L’ambito di applicazione della
disposizione è stato compiutamente delineato dalla giurisprudenza della
Cassazione, con riferimento alle disposizioni previgenti, ma con argomentazioni
tuttora valide, considerando il tenore letterale della norma, rilevando che l’esclusione:
·
dalla
disciplina dei rifiuti opera a condizione che le materie provengano da attività
agricola e che siano riutilizzate nella stessa attività agricola
·
è
applicabile solo al letame agricolo, poiché quello non agricolo è sicuramente
un rifiuto e che l’effettiva riutilizzazione nell’attività agricola deve essere
dimostrata dall’interessato.