La presenza di aree a pericolosità geomorfologica e i rischi sanitari possono impedire la realizzazione di discariche?

0 commenti
Discariche 

La presenza del vincolo idrogeologico e di aree a pericolosità geomorfologica elevata non rappresentano, di per sé, fattori escludenti per la realizzazione di discariche, dovendo, al più considerarsi come fattori penalizzanti che possono essere superati con una adeguata progettazione. In nessuna norma del TUA si fa cenno ad una specifica analisi dei rischi sanitari, intesa come specifico e separato apporto che contempli, anche attraverso indagini epidemiologiche, l’impatto sulla salute dell’uomo i cui profili, evidentemente, vanno ricompresi nella valutazione complessiva dell’incidenza sull’ambiente del quale anche l’uomo fa parte. 
*°*
La questione di fondo
Oggetto della sentenza del TAR di Firenze (1543/13) è l’impugnazione, da parte del WWF, di una serie di atti con i quali la giunta provinciale di Pisa aveva rilasciato l’AIA alla realizzazione dell’ampliamento di una discarica esistente. Fra gli undici motivi di ricorso quelli relativi: 
  • all’asserita incompetenza del dirigente all’emanazione della pronuncia di VIA, che secondo la ricorrente costituisce un provvedimento con cui viene esercitata una funzione di indirizzo politico amministrativo e non meramente tecnico discrezionale, con la conseguenza che afferisce alla competenza della Giunta (regionale o provinciale) quale organo politico amministrativo; 
  • alla non corretta localizzazione della discarica, in area a pericolosità geomorfologica, problematica che a dire della ricorrente non sarebbe stata superata neanche attraverso le prescrizioni imposte in sede di rilascio dell’autorizzazione; 
  • ai profili sanitari, del tutto pretermessi nello studio di impatto ambientale. 
Competenza del dirigente 

In relazione all’asserita incompetenza del dirigente, il TAR, dopo un rapido excursus della normativa nazionale e regionale applicabile ha evidenziato come, dall’intero dettato normativo, emerge che nella Regione Toscana è rimessa all’amministrazione procedente l’individuazione del soggetto competente al rilascio del provvedimento di VIA ovvero il provvedimento unico di VIA e AIA, in conformità con il rispettivo ordinamento, con la conseguenza che la Provincia ha legittimamente stabilito che la responsabilità del procedimento di VIA e, dunque, la titolarità della competenza al rilascio appartiene al Dirigente del Servizio ambiente.

Normativa
TUA
Le regioni e le province autonome assicurano che, per i progetti per i quali la valutazione d’impatto ambientale sia di loro attribuzione, la procedura per il rilascio dell’autorizzazione integrata ambientale sia coordinata nell’ambito del procedimento di VIA
È in ogni caso disposta l’unicità della consultazione del pubblico per le due procedure
Se c’è coincidenza fra l’autorità competente:
·         in materia di VIA
·         al rilascio dell’autorizzazione integrata ambientale,
le disposizioni regionali e delle province autonome possono prevedere che il provvedimento di valutazione d’impatto ambientale faccia luogo anche di quella autorizzazione
L.R. Toscana
(L.R. n. 10/2010)
Le province, i comuni e gli enti parco regionali individuano, nell’ambito dei rispettivi ordinamenti, l’organo o ufficio competente ad adottare i provvedimenti conclusivi
La Giunta regionale individua, nell’ambito degli uffici regionali, la struttura operativa competente all’espletamento delle procedure di VIA di competenza regionale
Le province, i comuni e gli enti parco regionali provvedono in conformità con i rispettivi ordinamenti
Rapporto tra VIA e AIA
Nel caso di impianti soggetti ad AIA, la procedura per il rilascio dell’AIA è coordinata nell’ambito del procedimento di VIA secondo le seguenti modalità:
a)      se l’autorità competente in materia di VIA e AIA coincidono, il primo provvedimento comprende anche il secondo, nei casi in cui le procedure siano attivate contestualmente;
b)      la procedura per il rilascio del provvedimento unico è disciplinata dall’ente competente in coerenza con le disposizioni del proprio ordinamento concernenti il riparto delle funzioni

La realizzazione di discariche in aree a pericolosità geomorfologica
La presenza del vincolo idrogeologico e di aree a pericolosità geomorfologica elevata non rappresentano, di per sé, fattori escludenti per la realizzazione di discariche, dovendo, al più considerarsi come fattori penalizzanti che possono essere superati con una adeguata progettazione. 
Con queste parole, il TAR ha messo in evidenza che l’allegato 1 del D.Lgs n. 36/03: 
  • dopo avere stabilito che le discariche non vanno ubicate di norma in aree dove i processi geologici superficiali (erosione accelerata; frane; instabilità dei pendii) potrebbero compromettere l’integrità della discarica e delle opere ad essa connesse, 
  • dispone che la discarica può essere autorizzata solo se le caratteristiche del luogo, per quanto riguarda le condizioni di cui sopra, o le misure correttive da adottare, indichino che la discarica non costituisce un grave rischio ecologico. 
In relazione alle competenze, v’è da dire che le funzioni relative al vincolo idrogeologico e al rilascio dell’autorizzazione alla realizzazione di discariche in area a pericolosità geomorfologica sono interamente esercitate dalle regioni; tuttavia, le regioni possono delegare tale competenza alle province.

I profili sanitari
In relazione ai profili sanitari, infine, il TAR ha ritenuto priva di fondamento la tesi dell’associazione, partendo dalla definizione di valutazione ambientale dei progetti, ovvero il procedimento mediante il quale vengono preventivamente individuati gli effetti sull’ambiente di un progetto, ai fini dell’individuazione delle soluzioni più idonee al perseguimento degli obiettivi fissati dalla legge: in particolare, la protezione della salute umana e il miglioramento della qualità della vita. 
Per questi motivi, lo studio di impatto ambientale reca, fra l’altro, una “descrizione delle componenti dell’ambiente potenzialmente soggette ad un impatto importante del progetto proposto, con particolare riferimento alla popolazione, alla fauna e alla flora, al suolo, all’acqua, all’aria, ai fattori climatici, ai beni materiali, compreso il patrimonio architettonico e archeologico, nonché il patrimonio agroalimentare, al paesaggio e all’interazione tra questi vari fattori”: in nessuna norma, dunque, si fa cenno ad una specifica analisi dei rischi sanitari, intesa come specifico e separato apporto che contempli, anche attraverso indagini epidemiologiche, l’impatto sulla salute dell’uomo i cui profili, evidentemente, vano ricompresi nella valutazione complessiva dell’incidenza sull’ambiente del quale anche l’uomo fa parte.