Quando viene assolto il manager, la società non può essere automaticamente assolta

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Per la responsabilità amministrativa ex 231 è necessario che venga compiuto un reato da parte del soggetto riconducibile all’ente, ma non è anche necessario che tale reato venga accertato con individuazione e condanna del responsabile. 
La responsabilità penale presupposta può essere ritenuta incidenter tantum (ad esempio perché non si è potuto individuare il soggetto responsabile o perché questi è non imputabile) e ciò nonostante può essere sanzionata in via amministrativa la società.

Nella sentenza n. 20060 dello scorso 9 maggio 2013, la Cassazione ha stabilito che una società può essere condannata ai sensi della normativa sulla responsabilità amministrativa degli enti, di cui al D.Lgs n. 231/01, anche se il reato contestato ad un suo manager si è medio tempore prescritto, o nei casi in cui non sia possibile individuare, specie nelle realtà più grandi, il responsabile.
In sostanza, dall’assoluzione di un manager, dal quale scaturisce la responsabilità dell’ente, non può discendere in modo automatico l’assoluzione di quest’ultimo, dal momento che si tratta di due posizioni distinte, da valutare autonomamente. 
Il caso analizzato dalla Suprema Corte riguarda il ricorso immediato per Cassazione proposto da un PM contro la sentenza che aveva assolto una società (la Citibank) dall’illecito amministrativo di cui all’art. 5 del D.Lgs n. 231/01, sostenendo, in estrema sintesi, che il Tribunale aveva erroneamente fatto applicazione dell’art. 8 dello stesso decreto legislativo: avendo ritenuto sussistente il reato presupposto, infatti, il Tribunale non avrebbe dovuto assolvere la società, in quanto “quello dell’ente è un titolo autonomo di responsabilità rispetto al reato presupposto, tanto che l’articolo 8 del D.Lgs. afferma che la responsabilità dell’ente sussiste anche quando l’autore del reato non è stato identificato”. 
Contro tale ricostruzione, la società ha replicato non solo che la sentenza ha escluso in modo assoluto qualsiasi concorso nell’illecito da parte di soggetti riferibili alla società, ma anche che:
  • non può procedersi per l’illecito amministrativo quando il reato si è estinto per prescrizione e 
  • la responsabilità dell’ente è vincolata all’indispensabile individuazione di un soggetto che abbia commesso un reato completo di ogni elemento, sia oggettivo che soggettivo. 
Potete leggere l’approfondimento analitico della sentenza nell’articolo “Non è esclusa la responsabilità della società anche se viene assolto il manager”, pubblicato il 21 maggio 2013 sul “Il Quotidiano IPSOA – Professionalità quotidiana”

Debutta l’AUA, la nuova Autorizzazione Unica Ambientale per le Pmi

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La gestione degli aspetti ambientali viene semplificata, ma occorre sempre affidarsi ad un consulente ambientale per stare tranquilli
di Andrea Quaranta

Il 13 giugno 2013 entra in vigore l’AUA, l’Autorizzazione Unica Ambientale per le PMI: il 29 maggio infatti, è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale (S.O. n. 42) il testo del D.P.R. n. 59 del 15 febbraio 2013, “Regolamento recante la disciplina dell’autorizzazione unica ambientale e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle PMI - piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale”.

L’AUA risponde all’esigenza di semplificare gli adempimenti amministrativo-ambientali per le PMI, in generale e soprattutto in un periodo di crisi come quello che stiamo vivendo: le lentezze burocratiche e gli alti costi costituiscono, spesso, un ostacolo insormontabile, a danno della concorrenza, dello sviluppo, dei consumatori e dell’ambiente.

Per questo motivo, l’art. 23 del D.L. n. 5/12 (Disposizioni urgenti in materia di semplificazione e di sviluppo), aveva stabilito che, ferme restando le disposizioni in materia di A.I.A. “al fine di semplificare le procedure e ridurre gli oneri per le PMI e per gli impianti non soggetti alle disposizioni in materia di autorizzazione integrata ambientale, anche sulla base dei risultati delle attività di misurazione degli oneri amministrativi […] il Governo é autorizzato ad emanare un regolamento […] volto a disciplinare l’autorizzazione unica ambientale e a semplificare gli adempimenti amministrativi delle piccole e medie imprese e degli impianti non soggetti alle disposizioni in materia di autorizzazione integrata ambientale”, sulla base dei principî di proporzionalità degli adempimenti amministrativi in relazione alla dimensione dell’impresa e al settore di attività, nonché sull’esigenza di tutela degli interessi pubblici e sulla necessità di non introdurre maggiori oneri a carico delle imprese.
Con il cit. D.P.R. n. 59/13, finalmente l’AUA è stata pubblicata in Gazzetta ufficiale, ed entrerà in vigore il prossimo 13 giugno 2013: vediamo come funziona.

 Introduzione

L’AUA semplifica gli adempimenti amministrativi per le PMI, sia in termini temporali che economici: si calcola che il risparmio di denaro ammonterà a circa 700 milioni di € l’anno.


L’Autorizzazione Unica Ambientale sostituirà fino a sette autorizzazioni che prima dovevano essere ottenuti singolarmente, da diverse autorità competenti, e con durate diversificate (vedi la tabella).

Le regioni, inoltre, hanno la possibilità di estendere la lista dei provvedimenti sostituiti dall’AUA: infatti, “nel rispetto della disciplina comunitaria e nazionale vigente in materia, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano possono individuare ulteriori atti di comunicazione, notifica ed autorizzazione in materia ambientale che possono essere compresi nell’autorizzazione unica ambientale”.

L’AUA, infine, dura ben 15 anni, mentre i sette titoli abilitativi che la stessa sostituisce hanno scadenza diverse: tuttavia, nel caso in cui si verifichi una modifica sostanziale, l’impresa deve comunicarla all’autorità competente, che ha tempo 60 giorni per pronunciarsi, altrimenti scatta il meccanismo del silenzio assenso.

L'AUA - Autorizzazione Unica Ambientale in pillole schematiche. Scarica la guida agli adempimenti in formato PDF sul sito di Natura Giuridica

Adempimenti amministrativi ambientali: meno complicati ma pur sempre complessi 

In conclusione, l’AUA finalmente semplifica gli adempimenti amministrativi in materia ambientale per le PMI, i quali, tuttavia, pur meno complicati, risultano ancora complessi.
La legislazione di settore - insieme alla giurisprudenza, alle circolari interpretative e ai documenti di buone prassi operative – continua richiedere a società, imprese, professionisti e pubbliche amministrazioni, un costante impegno in termini di attenzione e aggiornamento, al fine di poter agire nel pieno rispetto degli obblighi di legge: per questi motivi, è sempre consigliabile
·         affidare in outsourcing la gestione delle problematiche ambientali ad un consulente ambientale, o
·         farlo affiancare ad una risorsa interna, al fine di formarla adeguatamente.

Natura Giuridica offre servizi personalizzati alle imprese e alle pubbliche amministrazioni: a seconda delle esigenze del cliente, viene concordato un coerente percorso di gestione degli adempimenti ambientali e di costante informazione sugli aspetti ambientali specifici di ogni settore, al fine di limitare al massimo il verificarsi di problematiche ambientali, con le pericolose conseguenze che queste si portano dietro non solo dal punto di vista ambientale, ma anche da quello economico e sanzionatorio.

Per info e costi, contatta Natura Giuridica


Certificati bianchi e “conto termico”: non sono cumulabili

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I DD.MM. 28 dicembre 2012, su certificati bianchi e "conto termico" hanno dettato nuove norme in tema di cumulabilità, evidenziando che i due incentivi fra di loro non sino cumulabili.

L’art. 6, commi 3 e 4 del D.Lgs n. 115/08, nel dettare le norme di armonizzazione delle funzione dello Stato e delle regioni in materia di efficienza energetica, ha stabilito che: 
  • a decorrere dal 1° gennaio 2009 gli strumenti di incentivazione di ogni natura attivati dallo Stato per la promozione dell’efficienza energetica, non sono cumulabili con ulteriori contributi comunitari, regionali o locali, fatta salva la possibilità di cumulo con i certificati bianchi (previsti dagli allora vigenti DD.MM. 20 luglio 2004) e fatto salvo quanto previsto dal successivo comma 4, in base al quale 
  • gli incentivi di diversa natura sono cumulabili nella misura massima individuata, per ciascuna applicazione, sulla base del costo e dell’equa remunerazione degli investimenti. 
Con il recente DM 28 dicembre 2012 sono state modificate, inter alia, le regole sulla cumulabilità, attraverso la predisposizione di uno schema più restrittivo rispetto al passato, in analogia con quanto effettuato medio tempore in relazione ad altre forme di incentivazione delle altre fonti rinnovabili (in particolare, per il conto energia e il conto termico).
Il decreto di “determinazione degli obiettivi quantitativi nazionali di risparmio energetico che devono essere perseguiti dalle imprese di distribuzione dell’energia elettrica e il gas per gli anni dal 2013 al 2016 e per il potenziamento del meccanismo dei certificati bianchi”, infatti: 
  • dopo aver premesso che sarebbe stato necessario “ricercare forme di armonizzazione e non sovrapposizione fra i vari strumenti, nonché di definire misure di controllo sulla non cumulabilità di più strumenti sullo stesso intervento, fatti salvi i casi espressamente previsti dalla normativa”, 
  • ha stabilito (art. 10) che i certificati bianchi emessi per i progetti presentati dopo l’entrata in vigore dello stesso decreto “non sono cumulabili con altri incentivi, comunque denominati, a carico delle tariffe dell’energia elettrica e del gas e con altri incentivi statali, fatto salvo, nel rispetto delle rispettive norme operative”, l’accesso ai fondi di garanzia e di rotazione, ai contributi in conto interesse e alla detassazione del reddito d’impresa riguardante l’acquisto di materiali ed attrezzature. 
L’art. 12 del “conto termico” ha espressamente previsto che “l’incentivo può essere assegnato esclusivamente agli interventi che non accedono ad altri incentivi statali, fatti salvi i fondi di garanzia, i fondi di rotazione e i contributi in conto interesse. Limitatamente agli edifici pubblici ad uso pubblico, tali incentivi sono cumulabili con gli incentivi in conto capitale, nel rispetto della normativa comunitaria e nazionale”.

A poco più di un mese dalla loro pubblicazione in GU, il GSE ha risposto online ad alcuni quesiti che diversi operatori gli avevano posto proprio in relazione al regime sulla cumulabilità previsto in materia di certificati bianchi. 

Nelle regole applicative del conto termico, pubblicate pochi giorni fa dal GSE, il gestore dei servizi energetici ha specificato (punto 1.1.5 dello schema di sintesi iniziale), in relazione a quanto disposto dal cit. art. 12 del “conto termico”, che:
  • con riferimento agli interventi realizzati presso edifici pubblici ad uso pubblico è prevista la cumulabilità degli incentivi con i fondi di garanzia e di rotazione; i contributi in conto interesse o in conto capitale, non statali, ad integrazione degli incentivi riconosciuti ai sensi del Decreto, nei limiti di un finanziamento massimo pari al 100% delle spese ammissibili; 
  • con riferimento ai soggetti privati, l’in-cumulabilità con altri incentivi statali e la cumulabilità con i fondi di garanzia e di rotazione e con i contributi in conto interesse; 
  • con riferimento ai titolari di reddito d’impresa o reddito agrario, la cumulabilità con altri incentivi non statali. 
In definitiva, il GSE ritiene che i titoli di efficienza energetica debbano essere fatti rientrare fra gli “altri incentivi statali”, locuzione che, indubbiamente, aveva bisogno di essere ulteriormente specificata, a causa della sua genericità, che poteva essere oggetto – come accaduto in passato – di interpretazioni discordanti, foriere di (ulteriori) complicazioni burocratiche e di implicazioni di tipo economico. Un intervento interpretativo indispensabile, dunque, anche in considerazione delle polemiche sorte – da ultimo – in relazione alla cumulabilità delle incentivazioni previste per il fotovoltaico (“conto energia”) con le detassazioni ambientali (che non sono assimilabili agli aiuti di Stato, e per le quali non valgono le regole di non cumulo generali). Chiarimento opportuno, anche se ci si domanda come mai, a scanso di equivoci, non sia stato il ministero, e non “soltanto” il gestore, a prendere una netta posizione in merito, per limitare il più possibile che tali interpretazioni “non governative” possano essere poi più facilmente opinabili e/o disattese.