In materia di bonifica dei siti contaminati, nel passaggio dalla vecchia alla nuova normativa, si è assistito ad una sostanziale modifica del regime di imputazione della responsabilità: a quella di natura oggettiva è subentrato un criterio fondato sull’accertamento dei parametri soggettivi di colpevolezza in capo all’inquinatore.
La maggioranza delle sentenze in materia, tuttavia, più che dei criteri di imputazione si è occupata della responsabilità del proprietario di un sito contaminato: conclusione “logica”, se solo si pensa che, mentre la disciplina amministrativa concernente i siti contaminati, di cui al TUA, è molto articolata, quella sanzionatoria, al contrario, non solo è concentrata in un unico articolo, ma si caratterizza per la sua nebulosità, che la rende difficile da applicare.
Lo dimostrano non solo la difficile ricostruzione ermeneutica del reato di omessa bonifica, ma anche le sporadiche sentenze in materia, frutto del silenzio inevitabile che il giudice ha per lungo tempo serbato in merito.
Conclusione “logica” che a volte “ha imposto” un criterio di imputazione della responsabilità “para-oggettiva”: la via più semplice utilizzabile – nella difficoltà di individuare i veri responsabili dell’inquinamento, e dare forza pratica al principio di origine comunitari “chi inquina paga” – per addossare i costi della bonifica al proprietario di un sito contaminato, sulla base del semplice criterio dominicale…
A ciò si deve aggiungere la confusione che, in materia, spesso è stata fatta (e si continua a fare, a livello di prassi amministrativa) fra bonifica di siti contaminati e rimozione di rifiuti abbandonati su terreni.
Queste considerazioni sono alla base della ricognizione delle principali sentenze sulle diverse responsabilità in materia di bonifica di siti contaminati, relative:
• all’omessa bonifica.
• all’omessa comunicazione.
• ai soggetti coinvolti (il Comune; il proprietario jure successionis; le società; il proprietario tout court; il locatore);
• ai poteri e doveri dell’Amministrazione procedente;
• alla messa in sicurezza di emergenza
• alle modalità di individuazione delle responsabilità,
oggetto del mio articolo “Bonifica dei siti contaminati, difficile individuare le responsabilità”, di cui potete leggere il testo completo sul sito “Il quotidiano online – Professionalità quotidiana” della casa editrice milanese Ipsoa.