Scarico senza autorizzazione di reflui provenienti da attività di allevamento di bestiame

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È consentito lo spandimento di reflui zootecnici, utilizzabili a scopo agronomico, in assenza di autorizzazione?
No. È quanto ha ribadito la Cassazione nella sentenza n. 11256/10 (scaricabile gratuitamente dagli utenti registrati al sito di Natura Giuridica) dalla pagina N.G. su normativa sui rifiuti.
Anche a seguito della depenalizzazione della condotta di scarico senza autorizzazione di reflui provenienti da attività d’allevamento del bestiame – sottolinea il Giudice – depenalizzazione introdotta dal D.Lgs n. 4 del 2008, che ha modificato per la seconda volta il Testo Unico Ambientale, l’utilizzazione agronomica dei reflui provenienti da attività di allevamento di bestiame, al di fuori dei casi o dei limiti consentiti, continua ad integrare il reato previsto dall’articolo 137 dello stesso D.Lgs n. 152/06 (Testo Unico Ambientale).
Il più grave trattamento sanzionatorio comminato per l’ipotesi di utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento, al di fuori dei casi e delle procedure previste, è dettato dalla considerazione, da parte del legislatore, della maggiore pericolosità dell’impiego, nella produzione di sostanze alimentari, dì materiali potenzialmente nocivi se utilizzati al di fuori delle prescrizioni imposte.

Nel caso di specie (potete approfondire la storia scaricando la sentenza della Cassazione n. 11256/10 dal sito Natura Giuridica sempre nella stessa sezione), il Collegio ha sottolineato che la deroga trova piena rispondenza nella clausola di salvezza “salvo che il fatto costituisca reato” prevista dall’articolo 137, comma terzo, del medesimo decreto legislativo, che punisce con sanzione amministrativa l’effettuazione o il mantenimento di uno scarico senza l’osservanza delle prescrizioni indicate nel provvedimento di autorizzazione.



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