Nei post “Ruolo e responsabilità del curatore fallimentare nella bonifica dei siti contaminati”e “Le responsabilità della curatela fallimentare nella bonifica dei siti contaminati", Natura Giuridica ha affrontato il tema relativo alla responsabilità, in materia di bonifica di siti contaminati, della curatela fallimentare, sottolineando che, in estrema sintesi, il potere del curatore di disporre dei beni fallimentari, non comporta necessariamente il dovere di adottare particolari comportamenti attivi, finalizzati alla tutela sanitaria degli immobili destinati alla bonifica da fattori inquinanti.
Inoltre, la curatela fallimentare non subentra negli obblighi più strettamente correlati alla responsabilità dell'imprenditore fallito, a meno che non vi sia una prosecuzione nell’attività.
Inoltre, la curatela fallimentare non subentra negli obblighi più strettamente correlati alla responsabilità dell'imprenditore fallito, a meno che non vi sia una prosecuzione nell’attività.
Con la sentenza che vi propongo oggi, TAR Firenze, n. 700 del 2010, che potete scaricare gratuitamente registrandovi al sito di Natura Giuridica ed oggetto di un articolo di approfondimento, “Bonifica delle responsabilità”, pubblicato sul sito dell’Associazione Giuristi Ambientali, di cui sono socio dal 2004, il giudice amministrativo è tornato sul tema, specificando che, in linea di principio, i rifiuti prodotti dall'imprenditore fallito non costituiscono beni da acquisire alla procedura fallimentare e, quindi, non formano oggetto di apprensione da parte del curatore.
Nei confronti del curatore fallimentare, non è configurabile alcun obbligo ripristinatorio in ordine all'abbandono dei rifiuti in assenza dell’accertamento univoco di un’autonoma responsabilità del medesimo, conseguente alla presupposta ricognizione di comportamenti commissivi, ovvero meramente omissivi, che abbiano dato luogo al fatto antigiuridico.
Nel caso specifico analizzato dal TAR toscano, è stato messo in rilievo il fatto che all'Amministrazione competente, in difetto della ascrivibilità soggettiva della condotta preordinata allo scarico abusivo dei rifiuti, residua la possibilità, alla stregua di quanto stabilito dalla normativa in materia di gestione dei rifiuti, di procedere all'esecuzione d'ufficio in danno dei soggetti obbligati ed al recupero delle somme anticipate che può avvenire mediante insinuazione del relativo credito nel passivo fallimentare.
Natura Giuridica di Andrea Quaranta: Studio di Consulenza legale Ambientale.
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