Contro una serie di provvedimenti che dichiaravano l’inidoneità all’importazione l’olio di girasole grezzo non commestibile destinato alla raffinazione di provenienza ucraina acquistato da una società, e respingevano la richiesta di ripetizione delle analisi sul materiale stesso, veniva proposto ricorso.
In estrema sintesi, la ricorrente lamentava il fatto che il diniego non era supportato da alcun risultato di analisi, e non indicava gli eventuali estremi dello stesso o del laboratorio incaricato; inoltre, si sottolineava, a seguito della richiesta di ripetizione delle analisi, fondata sulle risultanze del controllo fatto eseguire privatamente dalla ricorrente, l’amministrazione aveva sostenuto la non ripetibilità per la inapplicabilità dell’art. 1 L. 283/62 alle merci provenienti dall’estero, mentre nel caso di specie vi erano fondati sospetti circa l’attendibilità delle analisi.
Il TAR di Bari (sentenza n. 1682/10, scaricabile dagli utenti registrati al sito di Natura Giuridica) ha affermato che sono soggette a vigilanza per la tutela della pubblica salute (tutela del consumatore) la produzione ed il commercio delle sostanze destinate alla alimentazione e che, a tal fine, l'autorità sanitaria può procedere:
- in qualunque momento, ed a mezzo dei competenti organi ed uffici, ad ispezione e prelievo di campioni negli stabilimenti ed esercizi pubblici, dove si producano, si conservino in deposito, si smercino o si consumino le predette sostanze, nonché sugli scali e sui mezzi di trasporto;
- al sequestro delle merci e, ove dagli accertamenti eseguiti risulti necessario per la tutela della pubblica salute, alla loro distribuzione.
Quanto alla supposta inapplicabilità alle merci provenienti dall’estero, il Collegio ha evidenziato come lo strumento della revisione delle analisi non sia limitato all’ipotesi delle merci nazionali, ma collegato a tutti i casi in cui la pubblica autorità può procedere alle analisi sulle merci, e quindi all’ambito generale della vigilanza per la tutela della pubblica salute, in materia di produzione e commercio delle sostanze destinate alla alimentazione.
In sostanza, il Collegio ha evidenziato che l’interpretazione data dalla pubblica amministrazione, secondo la quale lo strumento della revisione delle analisi non sarebbe applicabile in relazione alle merci provenienti dall’estero, non appare supportata da alcun idoneo riferimento testuale.
Del resto, tale assunto è confortato dal fatto che in altra fattispecie, relativa sempre a merce proveniente dall’estero importata dalla medesima ricorrente, la stessa amministrazione si è dichiarata disponibile alla ripetizione delle analisi, con ciò superando la propria interpretazione restrittiva, senza che tra i due casi ricorresse alcuna apparente differenza.
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