Scorie di acciaieria: quando sono sottoprodotti

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Sul blog di Natura Giuridica abbiamo già parlato di scorie di acciaieria: “Scorie di acciaieria: l’Ecogravel è un sottoprodotto”


Allora avevamo sottolineato che per l'attribuzione della qualifica di sottoprodotto occorre che il loro impiego sia certo sin dalla fase di produzione, integrale e avvenga direttamente nel corso del processo di produzione odi utilizzazione preventivamente individuato e definito.
Di conseguenza, non è necessario  - si sottolineava - che l'utilizzazione del materiale, da qualificarsi sottoprodotto, avvenga nello stesso processo produttivo da cui ha avuto origine, essendo, invece, sufficiente che il processo di utilizzazione, peraltro integrale, del sottoprodotto sia stato preventivamente individuato e definito, così come accertato, nel caso in esame dai giudici di merito.

Cos’è successo questa volta?

C’è una società, proprietaria di un’acciaieria, che produce acciaio in seguito a fusione, con forno elettrico, di materia prima ferrosa: dal processo produttivo residuano dei materiali che vengono depositati sul terreno di proprietà, e dai quali la ditta è in grado di ricavare dei residui ferrosi nella quantità di circa l’1 o il 2% reimpiegati nel processo produttivo.

La Provincia di Verona respinge la domanda presentata dalla Società per la messa in riserva, cernita e trattamento di scorie di acciaieria destinate al recupero, perché la ditta dà luogo – sostiene l’Amministrazione provinciale – non ad un mero deposito provvisorio di residui delle lavorazioni, ma ad un vero e proprio impianto di recupero di rifiuti non pericolosi.

Sono seguiti una serie di atti da parte della Provincia, dell’ARPAV e del Comune, che imponevano, fra le altre cose, di svuotare completamente il piazzale delle scorie, di separare e distinguere i cumuli di scorie da deferrizzare da quelli delle scorie già deferrizzate, di definire il luogo dove è effettuata l’operazione di deferrizzazione…..

Fra i motivi di impugnazione, la società lamentava l’erronea qualificazione come rifiuti dei residui di lavorazione dai quali è tratta nuovamente della materia prima.

Il TAR di Venezia ha respinto il ricorso, evidenziando che la nozione di rifiuto non dipende solamente dalla presenza o meno, nei residui di lavorazione, di sostanze potenzialmente idonee ad un successivo utilizzo e dalla concorrente volontà di utilizzare dette sostanze: pertanto, affinché un residuo di produzione possa essere sottratto alla qualifica di rifiuto, è necessario che esso sia riutilizzato in maniera certa nel corso del medesimo processo di produzione, in assenza di un trattamento preventivo o di trasformazioni preliminari, ed è quest’ultima condizione che difetta nel caso all’esame poiché, come sopra precisato, è pacifico che la ricorrente procede all’estrazione del ferro dai residui di produzione mediante il loro trattamento.

Il processo produttivo dell’acciaio svolto dalla ricorrente comporta la formazione di residui dai quali viene estratto del ferro, previo il deposito del materiale nelle aree pertinenziali, per ottenerne il raffreddamento, e l’esecuzione di un’operazione di deferrizzazione per la quale è utilizzato un magnete.
Il ferro così ottenuto è riutilizzato nel processo produttivo, mentre il restante materiale, non riutilizzabile, è recuperato per la realizzazione di sottofondi stradali o conferito in discarica.

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