Dalla fine del 2008 collaboro costantemente con la rivista ECO, tecnologie per l’ambiente, bonifiche e rifiuti (sono membro del comitato scientifico): alcuni articoli vengono pubblicati anche online, sul sito www.ecoera.it.
Sul numero sette della rivista è stato pubblicato un mio articolo in materia di bonifica dei siti contaminati, con particolare riguardo ad un tema complesso e molto dibattuto: quello relativo al famoso parametro MTBE, Methyl Tertiary Butyl Ether.
Di seguito, riporto alcuni stralci.
In relazione alla bonifica dei siti contaminati, negli ultimi anni diversi TAR hanno affrontato numerose questioni interpretative di alcune regole tecniche, fissate dal D.M. n. 471/99, il quale, prima della “riforma” del 2006, dettava i criteri, le procedure e le modalità per la messa in sicurezza, la bonifica e il ripristino ambientale dei siti contaminati.
Nel passaggio dall’“effimera euforia regolamentare” alla sua applicazione pratica, però, le agognate regole si sono rivelate approssimative e/o contraddittorie, tanto che il Ministero dell’Ambiente ha ritenuto opportuno, in riferimento ai siti inquinati di interesse nazionale, poterle integrare e/o modificare.
Nel farlo, però, ha adottato una tecnica alquanto particolare: nel tentativo – lodevole nelle intenzioni, alquanto discutibile nel merito e nel metodo – di porre rimedio a tali lacune regolamentari, il Ministero ha aggirato il procedimento e la forma dell’atto per introdurre modifiche al dm 471/99, recependo in toto alcuni pareri dell’ISS, espressi all’interno di conferenze di servizi decisorie…
Cos’è avvenuto in relazione alla questione concernente il parametro MTBE, che ha creato delicati grattacapi giuridico-pratici non irrilevanti, relativi alla definizione delle relative soglie di contaminazione delle acque sotterranee?
Cosa, invece, in relazione all’applicabilità della normativa sulla gestione dei rifiuti o, in alternativa, di quella sugli scarichi idrici alle acque sotterranee emunte durante i procedimenti di bonifica?
In relazione al primo punto, una recente sentenza del Consiglio di Stato (n. 5256/09, scaricabile dal sito di Natura Giuridica, previa registrazione gratuita), ha analizzato una situazione peculiare, consistente nel fatto che il valore limite dell’MTBE era stato proposto, in via consultiva, dall’Istituto Superiore di Sanità, ed introdotto dal Ministero dell’Ambiente come obbligo, attraverso le prescrizioni delle Conferenze di servizi decisorie, relative alla bonifica dei siti di interesse nazionale, per tutti i tipi di scarichi delle acque emunte, provenienti dalle falde sotterranee.
Ebbene, il Collegio ha affermato che è illegittima l’integrazione dei parametri del DM n. 471/1999 degli obiettivi di qualità da rispettare, introdotti dalla Conferenza di servizi ministeriale in base al parere dell’ISS, per tutti i tipi di scarico delle acque emunte e, quindi, anche nel caso di reimmissione - delle medesime acque reflue depurate - nella falda sotterranea.
L’integrazione, o la modifica del DM 471/1999 e, quindi, dei valori-limite stabiliti per la bonifica, infatti, può avvenire solo con l’osservanza del procedimento, definito ex lege, dall’art. 17, comma 1, D.Lgs. n. 22/1997, e non con prescrizioni amministrative ministeriali.
Per leggere il testo integrale dell’articolo “Siti contaminati: Il Consiglio di Stato fa chiarezza sull'ennesima questione interpretativa”, collegati al sito di ecoera.
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Natura Giuridica di Andrea Quaranta: Studio di Consulenza legale Ambientale.
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